Salve, l’articolo 1123 del Codice Civile in materia condominiale menziona che:
1 - Art. 1123. - (Ripartizione delle spese) – Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento le parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione. Scusate se incomincio in questo modo la mia lettera, ma, e solamente per introdurre la mia domanda - Sono proprietario di un magazzino sito nel retro prospetto del condominio in questione, ultimamente sono state fatte delle riparazioni nel tetto dell’edifico, fra cui il lucernario. Nelle ripartizioni delle spese, l’amministratore del condominio ha caricato nelle mie quote la riparazione del lucernario ripartito normalmente secondo le quote millesimali a me spettanti. Ma l’articolo 1123 del codice civile in materia condominiale prosegue :
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne.
La mia domanda e: Essendo la mia proprietà sita nel retro prospetto e quindi, non ne trae alcun beneficio perché il manufatto in questione serve solo a dare luce al corpo scala; Vorrei sapere dagli amici di Propit.it Se la riparazione in questione mi tocca pagarla. E intal caso come vanno ripartite le spese di chi non ne trae alcun beneficio?
Grazie
1 - Art. 1123. - (Ripartizione delle spese) – Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento le parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione. Scusate se incomincio in questo modo la mia lettera, ma, e solamente per introdurre la mia domanda - Sono proprietario di un magazzino sito nel retro prospetto del condominio in questione, ultimamente sono state fatte delle riparazioni nel tetto dell’edifico, fra cui il lucernario. Nelle ripartizioni delle spese, l’amministratore del condominio ha caricato nelle mie quote la riparazione del lucernario ripartito normalmente secondo le quote millesimali a me spettanti. Ma l’articolo 1123 del codice civile in materia condominiale prosegue :
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne.
La mia domanda e: Essendo la mia proprietà sita nel retro prospetto e quindi, non ne trae alcun beneficio perché il manufatto in questione serve solo a dare luce al corpo scala; Vorrei sapere dagli amici di Propit.it Se la riparazione in questione mi tocca pagarla. E intal caso come vanno ripartite le spese di chi non ne trae alcun beneficio?
Grazie