Agata16

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Salve ho sottoscritto un preliminare per l'acquisto di un immobile con data dell'atto entro il 31 Marzo e possesso il 30 Aprile con comodato d'uso per il mese di Aprile. Per il 23 febbraio ho concordato l'atto di acquisto e l'atto di mutuo con la banca e il notaio ( mi necessita fare l'atto entro febbraio per garantirmi un tasso migliore grazie ad una offerta della banca ),ma la parte venditrice non vuole presentarsi se non nel mese di Marzo, perché asserisce di non avere i soldi per saldare un debito con il condominio. La banca si è resa disponibile a pagare, con una parte del mutuo tale debito direttamente e quindi non esserci più il problema.
Se il venditore, per puro ostruzionismo, ( considerato che neanche deve rilasciare i locali in quanto gli sono stati concessi oltre la data dell'atto)non si presenta alla data da me scelta per l'atto, posso chiedere i danni per il maggiore tasso che mi sarà applicato dalla banca?
 
Se il venditore, per puro ostruzionismo, ( considerato che neanche deve rilasciare i locali in quanto gli sono stati concessi oltre la data dell'atto)non si presenta alla data da me scelta per l'atto, posso chiedere i danni per il maggiore tasso che mi sarà applicato dalla banca?

Il preliminare è un contratto che obbliga le parti per le condizioni in esso indicate.
Qundi se vi è indicato che il rogito debba avvenire entro il 31 Marzo nulla impedisce che si possa procedere anche in anticipo...ma nulla obbliga a farlo... e in tal caso non puoi pretendere danno se il venditore voglia "adempiere" entro la scadenza inizialmente prevista.
 
Dice bene Dimaraz, però mi da l'impressione che ci sia un attimo di tensione fra le parti, altrimenti non si spiega l'ostruzionismo del venditore.
 
Tensione o no, se il rogito deve avvenire entro il 31 Marzo, la parte promissaria venditrice può ridursi anche all'ultimo giorno utile, senza che la parte promissaria acquirente possa eccepire alcunché.
 
Tensione o no, se il rogito deve avvenire entro il 31 Marzo, la parte promissaria venditrice può ridursi anche all'ultimo giorno utile, senza che la parte promissaria acquirente possa eccepire alcunché.
E' Quello che ho scritto anch'io, solo che non vedo ostacoli a fare un favore all'acquirente.
 
E' Quello che ho scritto anch'io, solo che non vedo ostacoli a fare un favore all'acquirente.

Tu non puoi sapere cosa ci fa il venditore, fino all'ultimo giorno, con l'immobile che si appresta a vendere. Anche volesse farci una cena a lume di candela il 30 Marzo, giorno prima del rogito, ha diritto di farlo.

Non è una questione di ostacoli: la parte venditrice può fare come vuole e non deve rendere conto a nessuno, purché il rogito avvenga entro il 31 Marzo.

Se la parte acquirente ha vantaggio a rogare prima del 31 Marzo, è un problema solo ed esclusivamente della parte acquirente, problema di cui la venditrice non può e non deve farsi carico.
 

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