Leontex

Membro Attivo
Salve,
ho letto sul sito dell' Agenzia del territorio che i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità se sono inagibili (non ristrutturabili, quindi da demolire in caso di ricostruzione) possono non essere accatastati semplicemente inviando una segnalazione (Mod. 26) all' Agenzia del territorio competente. Anche perchè mi dicono che come collabente F2 pagherei l'ICI sul sedime considerato area edificabile e quindi mi converrebbe accatastarlo normalmente.
E' vero?
Poi posso accatastarlo successivamente?

Infine qualcuno conosce questa circolare: Dott. Cannafoglia n. 18259 del 06.03.2008 riguardante chiarimenti in merito alla non obbligatorietà di accatastamento di Fabbricati Rurali anche se il possessore non ha i requisiti soggettivi di ruralità?
Grazie.
 

maidealista

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La legge istitutiva dell'ICI (d.legisl. 504/1992) non dice che si paga l'ICI sui fabbricati in possesso di rendita ma testualmente recita:
art. 1
Titolo: Istituzione dell'imposta. Presupposto.
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

art. 2
Titolo: Definizione di fabbricati e aree.
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Valuta tu l' accatastamento più conveniente.
 

Leontex

Membro Attivo
Ok grazie,
ma allora perchè sul sito dell' Agenzia del territorio vi è scritto quanto segue?

Particolari situazioni che non comportano adempimenti di parte
I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità, non sono tenuti ad alcun adempimento nei casi in cui:

•l'immobile sia già censito al catasto edilizio urbano;
•l'accatastamento dell'immobile sia avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato in G.U.;
•il fabbricato è stato demolito;
•il fabbricato è un rudere o è in condizioni di inagibilità ;
•non esista alcun fabbricato sul terreno indicato;
•la tipologia di immobile non richieda denuncia al Catasto edilizio urbano (immobile ad uso strumentale quale stalla, magazzino agricolo, sede dell'attività agricola, agriturismo, ecc.)
In questi casi è opportuno inviare una specifica segnalazione , che può essere compilata secondo il modello - pdf (25.89 KB) all'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio (anche attraverso il servizio postale). Il "modello di segnalazione anomalie" è disponibile sul sito internet, presso l'Ufficio Provinciale competente dell'Agenzia del Territorio e presso il comune di competenza.
 

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