U

User_29045

Ospite
al di là della battuta sarcastica caro Jerry48 si è mai chiesto perchè sul coronamento dei muri di cinta delle proprietà sono scomparsi i cocci di vetro rivolti con la punta tagliente verso l'alto? Era un metodo deterrente per incursioni non gradite semplice, efficacie ed economico sono stati messi fuori legge. Questo perchè la tutela della salute delle persone vale "erga omnes" anche mentre queste stanno delinquendo.

Non mi pare siano state rimosse, perché il muro di cinta della metropolitana di Roma, in certe stazioni, è ricoperto di deterrenti del genere. E se lo fa il Comune di Roma, figuriamoci i privati!
 
J

JERRY48

Ospite
al di là della battuta sarcastica caro Jerry48 si è mai chiesto perchè sul coronamento dei muri di cinta delle proprietà sono scomparsi i cocci di vetro rivolti con la punta tagliente verso l'alto? Era un metodo deterrente per incursioni non gradite semplice, efficacie ed economico sono stati messi fuori legge. Questo perchè la tutela della salute delle persone vale "erga omnes" anche mentre queste stanno delinquendo.

Innanzitutto vorrei sottololineare che in questo forum è consuetudine darsi del tu, quindi perchè dai del lei Luigi?. Poi le battute si possono anche fare, purchè non siano offensive (una risata, dai, ogni tanto...)

Tornando ai cocci di vetro e filo spinato rientrano nella categoria degli offendìcula, cioè quei dispositivi messi in atto allo scopo di difendere il diritto di proprietà. Secondo la Corte di Cassazione (C., Sez. I, 24/1/1990) la liceità degli offendìcula va ricollegata alla scriminante dell'esercizio del diritto per l'assenza, al momento della loro predisposizione, dei requisiti propri della legittima difesa: e cioè l'attualità del pericolo e la necessità della difesa. Occorre inoltre che gli offendìcula non siano idonei a cagionare eventi lesivi sproporzionati all'importanza del diritto da difendere e che la loro presenza sia debitamente segnalata ed evidenziata. In altre parole, si deve evitare che la recinzione (mezzo di protezione di un diritto) possa provocare un danno sproporzionato a chi tentasse di superarla.
Esempio: mi sembra chiaro che una recinzione elettrica non si possa usare per proteggere...un pollaio. Come pure un muretto di 1,5 mt. di altezza con i cocci di vetro!. Ma un muro di tre metri, sì, eccome!.
L'altra condizione è invece necessaria per evitare che si possa far male chi non aveva nessuna intenzione di oltrepassare la recinzione e ci viene in contatto in maniera involontaria: occorre evitare quella che si chiama "insidia", cioè un pericolo nascosto.
Quanti cartelli vediamo: "attenti al cane" e nel cortile ci sono tre dobermann!!! Prova ad oltrepassare il cancello di acciaio zincato con le punte a forma di freccia!!! (sono vietati?). Quindi informazione a chi vuol delinquere: attenti ai cani, attenti al filo spinato, attenti ai cocci di vetro. Una sentenza: una persona era caduta con l'auto in una fossa, nascosta dalla vegetazione, realizzata appositamente per impedire l'ingresso agli automezzi in un tratturo all'interno di un parco, ha ottenuto il risarcimento danni dall'ente proprietario del parco, sia perchè il mezzo di protezione era eccessivo (l'auto si era ribaltata ed incendiata) sia perchè rappresentava un'insidia (non era visibile). Ma il risarcimento però al...50%, in quanto il tribunale riconobbe che la sua presenza consapevole su di un tratturo vietato al transito dei veicoli avesse contribuito in maniera sostanziale al danno!!! In conclusione in mancanza di una precisa disposizione di legge, in linea di massima il filo spinato e i cocci di vetro è consentito.
Non è però escluso che esistano normative locali che ne vietino l'uso.
Chiedo scusa per il...romanzo ;)
saluti
jerry48
 

Riccardo1956

Membro Attivo
Proprietario Casa
Debbo desumere, visto che la maggioranza delle opinioni si esprime in questo modo, che il proprietario di un posto macchina lo può usare e destinare come meglio crede, anche se la mia domanda nasceva dall'idea strettamente mia personale,ma che condivide anche il signor Luigi Criscuolo, che un posto macchina è tale perché destinato a questa specifica funzione. Inoltre il manufatto in cemento di colore grigio 80x80x80 non ben evidenziato sia di giorno, ma soprattutto di notte può non essere visto durante una manovra e danneggiare la propria auto.
Vorrei comunque dire ad Arianna26 che è vero che non potevamo spostare la sua auto e quindi nemmeno il manufatto, ma in caso di bisogno urgente di liberare l'area, per una macchina bastano le chiavi mentre per il manufatto occorre commissionare una grue e questo potrebbe ritardare l'urgenza.
A Possessore dico che nessuno si è lamentato perché non ci può parcheggiare e tantomeno è stato maleducato o incivile da parcheggiare su un posto macchina non suo, anche se non era di proprietà di una signora affetta da ictus; in questo condominio, dove non risiede la sua famiglia d'origine, è scontato per TUTTI che bisogna stipulare un regolare contratto di locazione se si vuole parcheggiare su un'area non di proprietà. Le dico inoltre che abbiamo richiesto, tramite l'amministratore, di far dipingere o segnalare con adesivi fluorescenti il manufatto, ma questo proprietario, ragionando come dice arianna26, risponde di voler tutelare la sua proprietà come meglio crede.
Chiarisco ad ale1977 che il posto, stando agli atti, è di proprietà anche se una dicitura subito dopo puntualizza che l'immobiliare che ha realizzato la palazzina potrà computare questi metri quadri per eventuali aumenti di cubatura. Questa cosa non mi è chiara.
Grazie a tutti per le opinioni espresse e mi scuso con "possessore" se ho puntualizzato con un piglio polemico la sua prima parte di intervento, ma aveva dato per assodato alcuni atteggiamenti degli altri condomini senza conoscere la realtà. A presto
 
U

User_29045

Ospite
Non devi scusarti Riccardo1956, stiamo ragionando tutti assieme e ognuno apporta le sue esperienze personali e la sua cultura.

Concludo dicendo che i pannelli di visibilità costano relativamente poco, e sono facilmente rimuovibili (non si tratta di dipingere, ma solo di appiccicarceli sopra), al limite senza mobilitare l'amministratore potreste dividere la spesa tra gli N-1 condomini restanti, comprare in società questi pannelli adesivi a strisce giallo-nere, e appiccicarli sul cubo che diventerebbe molto più elegante a vedersi, sia di giorno che di notte, assolvendo la sua funzione di dissuasore con in più il vantaggio di essere rifrangente e quindi visibile.

Sono sicuro che in un condominio civile accetterete tutti di dividere la spesa senza scomodare il proprietario (che ha già detto di non volerlo dipingere né rendere visibile), state agendo a fin di bene per tutti e non state né spostando il cubo 80 x 80 x 80, né state parcheggiando sulla sua proprietà, state solo rendendo visibile il cubo di cemento.
 
J

JERRY48

Ospite
Non devi scusarti Riccardo1956, stiamo ragionando tutti assieme e ognuno apporta le sue esperienze personali e la sua cultura.

sono d'accordo anch'io.


Sono sicuro che in un condominio civile accetterete tutti di dividere la spesa senza scomodare il proprietario (che ha già detto di non volerlo dipingere né rendere visibile), state agendo a fin di bene per tutti e non state né spostando il cubo 80 x 80 x 80, né state parcheggiando sulla sua proprietà, state solo rendendo visibile il cubo di cemento.

Occorre evitare appunto quella che si chiama "insidia", cioè un pericolo nascosto

saluti
jerry48
 

Riccardo1956

Membro Attivo
Proprietario Casa
Riporto la dicitura sull'atto di acquisto del mio appartamento per meglio comprendere di cosa si sta parlando.
"All'appartamento di cui sopra è annesso un posto macchina scoperto insistente sull'area distinta con la particella 672 sub 1); ..all'appartamento in oggetto competono millesimi 214,562 sull'area destinata a parcheggio e distinta con la particella numero 672 sub 1). ...La società venditrice si riserva, per se e aventi causa, il diritto di utilizzare tutta la eventuale futura cubatura afferente le aree condominiali tra cui la particella 672 sub1)."
Ritengo che questi passaggi nell'atto siano simili anche per gli altri appartamenti La società venditrice sull'atto parla di posto macchina assegnato con addirittura i millesimi competenti su detta particella, ma subito dopo parla di particella condominiale i cui metri quadri potrebbero essere sfruttati per un eventuale aumento di cubatura. Mi chiedo e attendo il vostro parere: tutto questo vuol forse dire che l'area a parcheggio non può essere occupato con manufatti pesanti che ne ostacolano il pronto utilizzo mentre un auto può essere facilmente rimosso, ed inoltre non è come diceva "possessore" che tutta la colonna d'aria sovrastante il posto macchina fosse proprietà esclusiva di uno se poi può essere conteggiata come cubatura.
Ribadisco, se ce ne fosse bisogno, che nessuno vuole occupare il parcheggio in questo periodo in cui è vuoto, ma ad una persona che agisce in questo modo, vorremmo far capire, se il regolamento ce lo permetterà, che mantenere un buon rapporto tra vicini è sempre meglio. Avremmo accettato questa sua reazione se avesse trovato una volta il parcheggio occupato. A presto.

Questa è l'immagine del manufatto.
280620121262.jpg
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
"All'appartamento di cui sopra è annesso un posto macchina scoperto insistente sull'area distinta con la particella 672 sub 1); ..all'appartamento in oggetto competono millesimi 214,562 sull'area destinata a parcheggio e distinta con la particella numero 672 sub 1). ...La società venditrice si riserva, per se e aventi causa, il diritto di utilizzare tutta la eventuale futura cubatura afferente le aree condominiali tra cui la particella 672 sub1)."
E' chiaro che la società potrà utilizzare l'eventuale volume residuo (compreso l'area destinata a parcheggio) per una eventuale sopraelevazione e/o aumento cubatura del palazzo, fermo restando l'utilizzo del posto auto scoperto con particella 672 sub 1, ma non togliere quello che ha venduto al condomino (questo mai).
Ovvero quel posto non glielo toglierà nessuno, salvo che lui non lo ceda con atto, ed anche in questo caso ci sarebbe da discutere perchè potrebbe rientrare nella legge Tonioli quella che assegna un posto auto ad ogni u.i.

ed anche in questo caso ci sarebbe da discutere perchè potrebbe rientrare nella legge Tonioli quella che assegna un posto auto ad ogni u.i.
anzi preciso;

Legge 24 marzo 1989, n. 122
L'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: «Art. 41-sexies. - Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione».


Da cui se il costruttore aumenta la cubatura dello stabile dovrà di conseguenza aumentare i metri quadrati di parcheggio
 

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