La L. 17 febbraio 1992 n° 179 (artt. 20 e 23) ha modificato la disciplina dei limiti e divieti di cessione e locazione previsti dall’art. 35 della L. 865 del ’71 e leggi collegate, riducendo il periodo di inalienabilità a soli 5 anni e sopprimendo ogni limite per quanto riguarda la fissazione del prezzo, in modo che gli alloggi in argomento diverrebbero liberamente locabili o alienabili ai prezzi di mercato. E’ stato tuttavia ritenuto che tale disposizione riguardi solo le costruzioni realizzate dopo il 1992 ossia le convenzioni poste in essere dopo la data di emanazione della legge. Quindi bisogna vedere in che anno è stata realizzata la costruzione.
Con i vincoli in argomento si vuole evitare che il privato assegnatario, dopo il periodo di inalienabilità (o anche prima di tale scadenza ove gravi e giustificati motivi lo richiedano), possa alienare o locare il bene in regime di libero mercato, appropriandosi così della differenza intercorrente fra il prezzo politico a suo tempo corrisposto per l’assegnazione del bene ed il valore di mercato che l’alloggio assume se considerato libero da qualunque vincolo e liberamente alienabile o locabile.
Anche per occuparlo quindi prima della scadenza dei vincoli, se non si è in possesso dei requisiti degli aventi reddito non superiore a predeterminati limiti e che non siano proprietari di alloggi idonei in relazione alla consistenza del nucleo familiare, bisogna vedere se ricorrono questi "gravi e giustificati motivi".