ada1

Nuovo Iscritto
Prendendo spunto da quanto ho appena letto su un giornale, vorrei porvi una domanda, anzi due :

1) puo' un amministratore "sfrattare" degli inquilini ?
2) se si', in quali casi puo' farlo e con quali motivi ?

Grazie
 

Alessia Buschi

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Professionista
Ciao Ada,

Assolutamente no, a meno che l'amministratore non sia anche il proprietario dell'appartamento locato.
L'amministratore e solo l'organo "esecutivo" della volontà condominiale, ma non può prendere decisioni simili, il solo che può sfrattare gli inquilini è il proprietario, con disdetta, sfratto ecc.
Anche ammesso che i condomini si siano lamentati ed in assemblea hanno deliberato per mandare via gli inquilini, la delibera è nulla.
 

ada1

Nuovo Iscritto
E' appunto perché il termine "sfrattare" mi è parso improprio che ho voluto porre la domanda.

Ma oltre quanto detto qui sopra (sul quale siamo tutti d'accordo = solo il proprietario, anzi il locatore, puo' sfrattare l'inquilino), sarebbe forse interessante -ponendo come ipotesi che cio' sia successo ad uno di noi- porsi la domanda di sapere quando un amministratore potrebbe (e se lo puo') intimare ad un inquilino di andarsene entro X giorni ? Quale legge lo autorizzerebbe a inviare una tale richiesta ? Non dovrebbe piuttosto rivolgersi al proprietario dell'immobile ?

Per quanto mi riguarda, per curiosità personale, ho cercato di documentarmi ma al momento ho solo trovato generalità che non aiutano molto. Una sola cosa mi sembra certa : l'amministratore puo' agire anche per via giudiziale (ma dopo aver attivato la via stragiudiziale per risolvere bonariamente l'inadempimento constatato) qualora ne ricorrano i motivi in virtù dell'articolo 1131 del CC che dice :

Art. 1131 Rappresentanza.

. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
[II]. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
[III]. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
[IV]. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

E forse anche la sentenza di Cassazione no. 21841 del 5.10.2010 che dice :

curare l'osservanza del regolamento di condominio è compito precipuo affidato dall'art. 1130 c.c. all'amministratore, il quale pertanto è senz'altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra quell'apposita autorizzazione, che è richiesta dalla disposizione richiamata dalla ricorrente soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell' amministratore stesso. Superflua, quindi, era stata la deliberazione dell'assemblea di dare corso al giudizio e conseguentemente ininfluente è la maggioranza con cui essa è stata adottata.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
L'amministratore ( ma in tal caso non agirebbe in tale veste ma come mandatario) potrebbe eseguire o far eseguire al legale tutte le azioni proprie del propritario se fosse munito di una procura speciale ( da redigere davanti al notaio , atto nel quale vengono dettagliati i poteri)
Si pensi nella pratica ad un proprietario di immobili che vive in Germania o Inghilterra: potrebbe questi ben incaricare con "una procura speciale " una qualsiasi persona di agire (e per cui anche l'amministratore condominiale) in sua vece
 

ada1

Nuovo Iscritto
si, l'esistenza di un mandato specifico -rilasciato con atto notarile dal locatore e/o dal proprietario sembra anche a me la sola possibilità, senza il quale si tratterebbe di una rappresentanza senza poteri e quindi l'amministratore che abbia agito senza mandato potrebbe vedere messa in causa la sua responsabilità per danni ad un terzo.

D'altra parte, nel caso avesse il mandato specifico, nella lettera indirizzata all'inquilinol'aministratore non deve scrivere "IO, tal dei tali, in nome e per conto di Tizio, locatore (o proprietario) di tale immobile, da me rappresentato con giusta procura .no. X datata ecc " per non vedere annullata o sanzionata la sua richiesta per vizio di forma o abuso di potere o qualcosa del genere ?

Ed in ogni modo, l'inquilino potrà -come per ogni sfratto di questo genere- rimanere nell'immobile fino alla sentenza finale di convalida di sfratto ed esecuzione dello stesso
 

martino954

Nuovo Iscritto
Sempre riguardo al caso di Via Olgettina a Milano: è stato detto che tali alloggi erano assegnati in comodato d'uso dal proprietraio alle ragazze; a me risulta che il comodato d'uso, in quanto per forza gratuito, può essere fatto solo quando c'è una stretta relazione di parentela, ad esempio da padre a figlio, tra il proprietario dell'alloggio e chi lo va poi ad utilizzare.
Ci sono delle eccezioni? ma allora si può fare comodato d'uso ed evadere le tasse?
Grazie
martino
 

martino954

Nuovo Iscritto
Io sono andato all'Agenzia delle Entrate a portare il comodato d'uso per una casa di mia moglie che faceva il comodato d'uso al figlio: appena l'impiegato addettoha letto il comodato d'uso mi ha detto: guardi che si può fare solo tra parenti stretti, non avendo notato che era la madre che faceva il comdodato al figlio. Poi tutto ok.
D'altra parte chi vuole evadere, se non fosse così, farebbe un comodato gratuito e le tasse?
Grazie
martinio
 

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