Alberto67

Nuovo Iscritto
Può un inquilino senza autorizzazione da parte dei proprietari , ne dagli altri inquilini, posizionare a suo piacimento un dondolo nel piazzale condominiale.
Qual'è la procedura corretta per rimuoverlo?
:daccordo:
 

viviana verrengia

Nuovo Iscritto
E' un po' bizzarro come posizionamento, però se non arreca fastidio a nessuno ... tieni presente quello che dice l'art. 1102CC, il quale disciplina l'uso della cosa comune, Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. [II] Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Se però il dondolo è stato apposto in un area normalmente adibita ad altro uso (spazio di manovra, davanti a locali condominiali impedendone l'accesso, ecc.) puoi pretenderne la rimozione, comincia a rivolgerti personalmente e con ferma delicatezza al tuo vicino, poi, se fa orecchie da mercante, a convocare una assemblea condominiale per deliberare im merito, in ultima analisi c'è il giudice. Ricorda però che la vita in condominio si sostanzia nel pieno godimento da parte di tutti i partecipanti dei propri diritti, entro un solo unico limite: non comprimere il medesimo pieno diritto altrui. :amore:
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Ai sensi dell’art. 1102, 1° co., c.c., ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

La citata norma regola l’uso della cosa comune ad opera dei partecipanti alla comunione e, con riguardo al condominio negli edifici, deve ritenersi operante in virtù del rinvio alla disciplina sulla comunione in generale operato dall’art. 1139 c.c. per tutto quanto non espressamente previsto dagli artt. 1117 e ss. c.c. Da essa discendono due ordini di limiti all’uso delle parti comuni dell’edificio condominiale, dovendo i singoli condòmini, da un lato, astenersi dal compiere atti di utilizzazione incompatibili con la normale destinazione della cosa e, dall’altro, comportarsi in maniera tale da non rendere agli altri condòmini impossibile o ingiustificatamente più gravoso l’uso di quella stessa cosa: così, ad esempio, deve considerarsi illegittima la permanente utilizzazione di un giardino comune come parcheggio, e parimenti illegittima è stata ritenuta la collocazione, da parte di un condòmino, sul muro perimetrale comune, di bacheche illuminate per l’esposizione di quadri in vendita, perché tale da impedire agli altri condòmini ogni eventuale uso che in avvenire essi avrebbero voluto fare di quel medesimo muro, per collocarvi targhe commerciali o professionali (Cass. 11-12-1992, n. 13107).

Pertanto:

Per installare un impianto permanente di giochi per bambini, il condòmino deve essere autorizzato dall' unanimità dei condòmini.

Per installare un impianto provvisorio di giochi per bambini (che pertanto può essere smontato per permettere agli altri condòmini di fare, eventualmente, un uso analogo della parte comune), non c' è bisogno di autorizzazione.

Buona vita!
 

Alberto67

Nuovo Iscritto
E' pur vero che ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione ecc... ecc... , ma mi sarei aspetto come buona educazione è rispetto verso gli altri, che quantomeno dicesse: sentite vorrei ... e' possibile? dove posso posizionarlo? , mi capite!
Da tabelle millesimali il nostro piazzale una parte viene utilizzato come parcheggio, il restante come area di manovra.
Grazie
 

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