La trascrizione del contratto preliminare di compravendita di immobili non prevale sul diritto iscritto in precedenza -Cassazione 17270 del 30 luglio 2014
Occorre partire da una attenta lettura dell’ articolo articolo 2645-bis del Codice civile che titola “la trascrizione dei contratti preliminari”: che si riporta:
comma 1. I contratti preliminari aventi a oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente. Comma 2 . La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. Comma 3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).
Un attenta lettura ed evidenza a quanto sopra sottolineato porta ad una ovvia conclusione : se è pacifico che il privilegio in parola prevalga sulle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione del preliminare, cio’ non puo’ valere per le ipoteche anteriori . Ebbene, la Cassazione con la sentenza n. 17270/2014 citata non fa altro che confermare quanto già in passato era stato deciso dalla sentenza n. 21045/2009 delle Sezioni Unite pronuncia più volte ribadita da chi scrive anche su queste pagine (vedi 1) , e cioè che, un privilegio che nasce dall'esecuzione di una formalità pubblicitaria precedente prevale su quella successiva.
e.a.r.
(vedi 1)
http://www.proprietaricasa.org/comp.../il_creditore_ipotecario_prevale_su_tutti.php
Occorre partire da una attenta lettura dell’ articolo articolo 2645-bis del Codice civile che titola “la trascrizione dei contratti preliminari”: che si riporta:
comma 1. I contratti preliminari aventi a oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente. Comma 2 . La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. Comma 3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).
Un attenta lettura ed evidenza a quanto sopra sottolineato porta ad una ovvia conclusione : se è pacifico che il privilegio in parola prevalga sulle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione del preliminare, cio’ non puo’ valere per le ipoteche anteriori . Ebbene, la Cassazione con la sentenza n. 17270/2014 citata non fa altro che confermare quanto già in passato era stato deciso dalla sentenza n. 21045/2009 delle Sezioni Unite pronuncia più volte ribadita da chi scrive anche su queste pagine (vedi 1) , e cioè che, un privilegio che nasce dall'esecuzione di una formalità pubblicitaria precedente prevale su quella successiva.
e.a.r.
(vedi 1)
http://www.proprietaricasa.org/comp.../il_creditore_ipotecario_prevale_su_tutti.php