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User_29045

Ospite
Quali sono, in sostanza, i requisiti assicurativi e contributivi per avere diritto alla pensione di reversibilità?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
quanti anni di matrimonio servono per avere diritto alla reversibilità
Non è richiesto un periodo minimo.
L'art. 18, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 recita:
Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.

Ma la Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno - 14 luglio 2016, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/2016, n. 29), ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
per avere diritto alla pensione di reversibilità?
La norma che ha riportato @Nemesis nel post n. #12 era la cosiddetta "anti badanti": stabilita per disincentivare le badanti (magari giovani e un po' scaltre) che convincevano gli anziani vedovi da loro assistiti a prenderle in moglie.
Norma che appunto è stata dichiarata illegittima.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
tuttavia secondo me, questa norma non era completamente sbagliata forse modificando, riducendo il minimo di anni di matrimonio (ad esempio 5), sarebbe andata meglio.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Non necessariamente vedovi.
Sì, è logico che la badante può sposare anche un celibe o un divorziato.
Dicevo dei vedovi perché il matrimonio del padre con la badante (magari molto più giovane, interessata alla pensione di reversibilità e all'eredità) in genere non è particolarmente gradito dai figli dell'anziano e della moglie premorta.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Se possibile vorrei togliermi un dubbio sulla questione posta dall'argomento della discussione ......credo anche utile al contesto.

è stato fatto un testamento olografo, conservato in casa, a vantaggio di una compagna ......gli eventuali eredi legittimati sarebbero i fratelli ed in loro mancanza per rappresentanza i figli dei fratelli (nipoti).

stante questa la situazione chiedo:
alla morte del testatore i diretti parenti potrebbero comunque impugnare il testamento per un qualsivoglia motivo ....esempio lo potrebbero dichiarare falso ed opera della stessa convivente (è un ipotesi).

credo che sarebbe necessario porre in essere oggi delle precauzioni, come renderlo pubblico chiamando in causa un notaio, per evitare impugnative successive.
> ma in questa ipotesi (reso pubblico) qualora il testatore volesse cambiare il suo testamento è possibile a farlo ?
> e in che modo, ossia con quali strumenti ?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
stante questa la situazione chiedo:
alla morte del testatore i diretti parenti potrebbero comunque impugnare il testamento per un qualsivoglia motivo ....esempio lo potrebbero dichiarare falso ed opera della stessa convivente (è un ipotesi).

Siamo in uno Stato di diritto...chiunque può intraprendere "causa" per qualsivoglia "ghiribizzo".

Ovviamente ne pagherà le conseguenze qualora si dimostri la velleità della richiesta o l'insussistenza del torto/danno
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
è stato fatto un testamento olografo, conservato in casa, a vantaggio di una compagna ......gli eventuali eredi legittimati sarebbero i fratelli ed in loro mancanza per rappresentanza i figli dei fratelli (nipoti).
se il testamento olografo è stato redatto completamente a mano dal testante, sia in corsivo che in stampatello, è stato firmato dal testante, in ogni pagina che lo compone ed in calce subito dopo l'ultima riga delle sue disposizioni, riporta la data del giorno in cui è stato redatto scritta a mano dal testante, il testamento è valido. Certo i beneficiari (legatari o eredi) devono essere chiaramente identificati come devono esserlo anche i beni a loro devoluti.
Una persona di stato libero (celibe/nubile o divorziato/a), senza figli di qualsiasi genere e senza i genitori, può disporre liberamente di tutto il suo patrimonio senza che le sue disposizioni possano essere contestate.
Diverso è il discorso del ricorso all'autorità Giudiziaria sostenendo la apocrificità del testamento, cioè la falsità della mano che ha redatto il testamento. Se il testamento viene riconosciuto apocrifo il giudice (dopo essersi giovato di un Consulente calligrafo) lo dichiara nullo e se non ce ne sono di altri (di testamenti), si passa alla successione legittima. Ma se il testamento viene considerato genuino chi ha iniziato pretestuosamente la causa pagherà i danni e le spese legali sopportate dalla controparte.
credo che sarebbe necessario porre in essere oggi delle precauzioni, come renderlo pubblico chiamando in causa un notaio, per evitare impugnative successive.
> ma in questa ipotesi (reso pubblico) qualora il testatore volesse cambiare il suo testamento è possibile a farlo ?
> e in che modo, ossia con quali strumenti ?
il testamento olografo può benissimo più di uno: quello che vale è quello con la data più recente, cioè l'ultimo, sopratutto poi se riporta la frase "il seguente testamento annulla le disposizioni contenute nei precedenti testamenti"; questo perché nel corso della vita uno può cambiare idea. Il testamento può essere redatto dal notaio il quale lo conserva fino alla notizia della morte del testante; solo dopo la sua morte lo rende pubblico presso la Cancelleria del tribunale dove era residente il testante e lo registra presso il Registro Generale dei Testamenti.
 

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