Buongiorno . . .
Sono usufruttuario di un appartamento in condominio che si trova costretto al rifacimento - urgente - del tratto di fognatura dallo stabile alla rete fognaria comunale.
Il tratto in questione è risultato essere di proprietà del condominio, di conseguenza il costo dei lavori sarà suddiviso tra i condomini secondo millesimi di proprietà.
Vorrei capire se tale rifacimento deve considerarsi ordinario oppure straordinario, di conseguenza capire se le spese rivenienti per questa ricostruzione sono a mio carico in qualità di usufruttuario, oppure sono a carico del nudo proprietario.
Il verbale di assemblea non cita la parola "straordinaria" di conseguenza l'assemblea appare essere "ordinaria".
Inoltre dal primo risultato che ho trovato su internet scrivendo "interventi-edilizi-ancona/rifacimento-fognatura" (non so se posso postare il link), il rifacimento del tratto fognario - che verrà fatto senza modificare il percorso della fognatura, o le dimensioni delle tubazioni - ricadrebbe come attività di manutenzione ordinaria.
Qualcuno può confermare o smentire ?
Un cordiale saluto a tutti.
Sono usufruttuario di un appartamento in condominio che si trova costretto al rifacimento - urgente - del tratto di fognatura dallo stabile alla rete fognaria comunale.
Il tratto in questione è risultato essere di proprietà del condominio, di conseguenza il costo dei lavori sarà suddiviso tra i condomini secondo millesimi di proprietà.
Vorrei capire se tale rifacimento deve considerarsi ordinario oppure straordinario, di conseguenza capire se le spese rivenienti per questa ricostruzione sono a mio carico in qualità di usufruttuario, oppure sono a carico del nudo proprietario.
Il verbale di assemblea non cita la parola "straordinaria" di conseguenza l'assemblea appare essere "ordinaria".
Inoltre dal primo risultato che ho trovato su internet scrivendo "interventi-edilizi-ancona/rifacimento-fognatura" (non so se posso postare il link), il rifacimento del tratto fognario - che verrà fatto senza modificare il percorso della fognatura, o le dimensioni delle tubazioni - ricadrebbe come attività di manutenzione ordinaria.
Nel caso in cui le opere da realizzare sono di riparazione e/o sostituzione delle canalizzazioni fognarie (tubazioni) senza apportare modifjche al percorso o alle dimensioni delle tubazioni ricadono come attività edilizia libera in manutenzione ordinaria (nessuna domanda da presentare). Rientrano nella manutenzione ordinaria anche i lavori necessari per rimuovere le ostruzioni nelle fognature (pulizia e manutenzione di fognature intasate), sostituzione di tubature rotte,danneggiate senza modificarne le dimensioni e caratteristiche preesistenti.
Nel caso in cui le opere da realizzare sono di nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti con modifjche del percorso e/o delle caratteristiche preesistenti (modifiche del percorso, modifiche del dimensionamento delle tubazioni e dei pozzetti, etc) tali opere ricadono come manutenzione straordinaria e per realizzare tali opere occorre presentare la domanda Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata). Se per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria sono previste più di un impresa esecutrice, anche non contemporaneamente, occorrerà allegare alla domanda CILA, la notifica preliminare (Art. 99 del D.Lgs 81 /2008 e s.m.i.) e spedirla agli organi territorialmente competenti (ASUR e Direzione provinciale del lavoro). Inoltre bisognerà nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere che a sua volta predisporrà il PSC Piano di sicurezza e coordinamento.
Nel caso in cui le opere da realizzare sono di nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti con modifjche del percorso e/o delle caratteristiche preesistenti (modifiche del percorso, modifiche del dimensionamento delle tubazioni e dei pozzetti, etc) tali opere ricadono come manutenzione straordinaria e per realizzare tali opere occorre presentare la domanda Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata). Se per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria sono previste più di un impresa esecutrice, anche non contemporaneamente, occorrerà allegare alla domanda CILA, la notifica preliminare (Art. 99 del D.Lgs 81 /2008 e s.m.i.) e spedirla agli organi territorialmente competenti (ASUR e Direzione provinciale del lavoro). Inoltre bisognerà nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere che a sua volta predisporrà il PSC Piano di sicurezza e coordinamento.
Qualcuno può confermare o smentire ?
Un cordiale saluto a tutti.