martino954

Nuovo Iscritto
In una cascina che sto per acquistare per trasferirmi lì, devo:
1. rifare il bagno esistente;
2. mettere a norma l'impianto elettrico;
3. fare un nuovo impianto di riscaldamento.
Sono lavori di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria?

Siamo in Piemonte, provincia di Alessandria (un frazione del Copmune di San Salvatore Monferrato): siccome devo fare i lavori in economia, aiutando con il mio contributo manuale i tecnici elettricisti, idraulici e muratori, allo scopo di risparmiare(se no, non potrei fare i lavori), mi chiedo se devo fare una DIA, anche perchè poi dovrei far aprire poi da un'Impresa, un cantiere e operare con persone di ditte certificate (DURC) e non potrei più dare il mio contributo aiutando l'idraulico, l'elettricista che sarebbero anche in questo caso tecnici abilitati cioè io chiederei le dovute certificazioni.
Insoma DIA obbligatoria, anche dopo le recenti innovazioni o possibile lavorare senza DIA (non voglio prendermi una multa!!!)
Grazie
Martino
 

massimo binotto

Membro Attivo
Professionista
Salve, vedo di rispondere per quanto di competenza...
Riporto un riassunto, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, che contiene la norma, attesa da tempo, che consente "di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eliminazione di barriere architettoniche, [...] serre mobili stagionali, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli fotovoltaici e termici, aree ludiche senza fini di lucro".

Nelle regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino, Umbria, Sicilia, Val d'Aosta, Veneto, dove è in vigore una legislazione regionale più restrittiva, il Decreto non è (ancora) applicabile.

Riporto anche l'art. 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico sull'edilizia) modificato dal D.L. 40/2010:
ART. 6. (L) – (Attività edilizia libera). – 1. Salve più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
c) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l’interessato, anche per via telematica, comunica all’amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IN SOSTANZA da quello che si può capire, per i lavori che devi fare, serve ancora la presentazione della DIA.
In tal modo potrai anche richiedere le agevolazioni del 36% per le manutenzioni ordinarie!!

Saluti

Massimo Binotto
geometrikamente geometri associati
 

sermon

Membro Attivo
Professionista
Un piccolo ed umile consiglio. Quando realizzate impianti, la DIA, il DURC ecc. che in un certo senso vi "costringono" ad operare con certi criteri, sono anche garanzia di buona esecuzione e compartecipazione delle responsabilità degli operatori. Non vedete sempre queste richieste come mere perdite di tempo e denaro, servono anche a liberare il campo dagli operatori improvvisati. Specialmente per la realizzazione degli impianti il rischio che corrono gli utilizzatori finali, per impianti fatti male, sono Enormi.
Geom. Sermon
 

martino954

Nuovo Iscritto
Condivido le ragioni anche "interessate" del nostro consulente: togliere la Dia vuol dire togliere lavoro ad una schiera di professionisti, ma la mia domanda, non sono stato chiaro, non era: è meglio fare la Dia o non fare la Dia? la mia domanda era: è obbligatoria la Dia? quali sanzioni mi vengono erogate nel caso io non faccia la Dia, se dovuta?
Per il resto, è certamente meglio ogni volta che c'è da fare qualche lavoro, chiamare l'Architetto, non uno specialista di "rango inferiore", lui sa tutto e senza dubbio mi consiglia per il meglio, lo dico senza ironia. Il problema è: siccome i soldi sono pochi, se li spendo ladddove non è obbligatorio, allora non li posso più spendere per comprare i fili dell'impianto elettrico e i tubi del riscaldamento, senza i quali io starò al freddo e al buio.
La realtà è sempre più complessa di come appare.
Martino
 

dand83

Nuovo Iscritto
La sua è una tipologia di intervento di manutenzione ordinaria, dunque la DIA non va presentata...(da presentare la dia se l'intervento è soggetto a vincolo di carattere storico, architettonico, archeologico, ecc).

Per quanto riguarda gli impianti, sia l'elettricista che l'idrauilico, sono obbligati a rilascarle il certificato di conformità impianti

dand83
 

martino954

Nuovo Iscritto
Grazie, allora posso evitare la Dia, senza incorrere in multe: ma non la devo richiedere per applicazione delle nuove disposizioni del Governo o anche con la normativa precedente, nel mio caso non dovevo farla? Grazie
martino
 

dand83

Nuovo Iscritto
Anche con la normativa "precedente"...che poi è ancora quella attuale... io non me ne intendo molto di legge...ma credo che per ora sia solo un decreto legge..che dovrà essere trasformata in legge..e poi in piemonte abbiamo una legge regionale che a prescindere da tutto va in deroga a sta pajassata che ha tirato fuori il governo italiano...

Cmq fai prima ad informarti al tuo comune..molti chiedono solo una comunicazione di inizio lavori.. la puoi presentare anche te...e te la cavi cn qualche diritto di segreteria :)
 

massimo binotto

Membro Attivo
Professionista
Per il resto, è certamente meglio ogni volta che c'è da fare qualche lavoro, chiamare l'Architetto, non uno specialista di "rango inferiore", lui sa tutto e senza dubbio mi consiglia per il meglio, lo dico senza ironia.

A parte che non mi sento ne uno specialista e tanto meno "uno" di rango inferiore all'architetto...

A mio modo di vedere ho cercato di darti alcune informazione legate soprattutto alla normativa in vigore...

Condivido quello che ha detto Sermon, Quando realizzate impianti, la DIA, il DURC ecc. che in un certo senso vi "costringono" ad operare con certi criteri, sono anche garanzia di buona esecuzione e compartecipazione delle responsabilità degli operatori

Comunque tu la vedi, la messa a norma dell'impianto elettrico ricade nella manutenzione ordinaria, mentre la nuova esecuzione dell'impianto termico poichè inesistente ricade nella manutenzione straordinaria (vedi Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, con o senza DIA, affidandosi al professionista laureato o al tecnico diplomato.
Anche il mio amico salumiere, che ha appena finito di costruirsi la casa è in grado di consigliarti per il meglio su come fare gli interventi spendendo il minimo neccessario...

In bocca al lupo!!

Massimo Binotto
 

Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
A parte che non mi sento ne uno specialista e tanto meno "uno" di rango inferiore all'architetto...

A mio modo di vedere ho cercato di darti alcune informazione legate soprattutto alla normativa in vigore...

Condivido quello che ha detto Sermon, Quando realizzate impianti, la DIA, il DURC ecc. che in un certo senso vi "costringono" ad operare con certi criteri, sono anche garanzia di buona esecuzione e compartecipazione delle responsabilità degli operatori

Comunque tu la vedi, la messa a norma dell'impianto elettrico ricade nella manutenzione ordinaria, mentre la nuova esecuzione dell'impianto termico poichè inesistente ricade nella manutenzione straordinaria (vedi Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, con o senza DIA, affidandosi al professionista laureato o al tecnico diplomato.
Anche il mio amico salumiere, che ha appena finito di costruirsi la casa è in grado di consigliarti per il meglio su come fare gli interventi spendendo il minimo neccessario...

In bocca al lupo!!

Massimo Binotto

quoto il collega su tutta la linea!

PER TITANSILBER

COSA VUOL DIRE " io lascerei ai salumieri il prosciutto e ai geometri le misure in campagna?" Se era una battuta non l'ho capita.

detto ciò

UN FIERO GEOMETRA

saluta
 

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