Il magazzino può esistere senza portone e senza androne, così come può esistere senza ascensore, da quanto su esposto.
Il magazzino sì ma l'edificio in sè stesso no. Il riferimento è proprio all'edificio purtroppo per Ziggy.

Non mi voglio esimere dal pagare però mi sembra un po' troppo decidere di mettere un portone del genere e inglobare nella spesa anche chi non ha neppure le chiavi di questo gioiello. Un portone come quello precedente avrebbe avuto la stessa funzione.

Proprio questo è quanto, secondo me, devi sostenere in assemblea offrendo eventualmente una partecipazione parziale alla spesa.
 
Per chiarezza il condominio è ubicato in una via il magazzino è sotto il livello della strada, in relazione al condominio, mentre è fuori terra sul lato cortile, cortile comune a più stabili infatti il varco di accesso carrabile (intendo del cortile) è ubicato in un'altra via e in un altro condominio.
 
il varco di accesso carrabile (intendo del cortile) è ubicato in un'altra via e in un altro condominio.
Se il tuo magazzino si trova sotto alla proiezione del tetto del fabbricato ne fa parte e poco importa che tu acceda attraverso tale varco e non attraverso il portone. Il punto è che ti sono stati attribuiti dei millesimi di proprietà e che in base a questi devi pagare la tua quota di spese.
 
Temo che se mi dovrò affidare al buon senso non avrò molte possibilità, non posso neppure contare sul proprietario dell'altro magazzino perché è stato lasciato in eredità all'ospedale Gaslini i quali non se ne occupano proprio.
 
Non credo sia un problema di tabelle, penso piuttosto sia comprensione delle leggi.
La tabella riflette la (com-)proprietà.
L'ascensore ad esempio è proprietà separata, quindi la tabella per la ripartizione delle spese non contiene il rigo con un magazzino che sta a piano terra, invece contiene un rigo con un locale, anche non abitativo, che sta su un piano raggiungibile con l'ascensore, oltre che con le scale. E' matematico, quasi.
 
Buon giorno,
@Dimaraz e @Luigi Criscuolo hanno già anticipato dei validi elementi; dato per assodato che non vi sia alcun titolo contrario alla legge e per il quale ziggy debba corrispondere la propria quota, accertato anche che nell'androne scale non vi sia alcun manufatto ricollegabile alla proprietà di ziggy (si pensi ad un contatore enel, o a un lucernario comune da cui si possa accedere al tetto in caso di necessità), a mio avvviso:
1) applicabile l'art.1123 3° comma (e non il 2° comma), poichè stante la descrizione di @ziggy, non si tratta di cose destinate a servire in misura diversa, bensì di beni destinati a servire solo una parte dell'edificio; infatti il magazzino:
- ha il suo specifico accesso sul lato carrabile
- non comunica in alcun modo con l'androne scale
Ergo il portone a chiusura dell'androne/ingresso è bene comune solo di una parte dei condòmini (quelli che per accedere alle loro proprietà passano per l'androne)
2) Interessante la sottolineatura di Dimaraz; andrà però valutato sul campo se il precedente portone assumesse quella rilevanza estetica tale (vedi foto di Dimaraz) da far conseguire a tutto l'edificio un valore ulteriore; in mancanza di tal prova, nulla quaestio.
3) Problema della delibera e relativo ricorso; se ziggy ha già escluso l'intenzione di opporsi (stante la corretta valutazione benefici/costi), la delibera, come detto da Dimaraz, diverrà vincolante decorso il 30° gg; personalmente la riterrei addirittura nulla, avendo attribuito quota parte della spesa su di un bene di cui ziggy non è proprietaria (ma mi ritiro pacificamente e non intendo "forzare" troppo la mano su tal elemento che, nella discussione in oggetto, è quantomeno secondario)
Ziggy ha però colto il problema: vanno messi dei precisi e rigorosi "paletti", salvo non vedersi in futuro ulteriormente aggredita da pretese non legittime. Faccia la voce "grossa" in assemblea e metta tutti, amministratore compreso, in "riga"; per questa volta passi......
 

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