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Ollj

Ospite
sa per caso a quanto ammonta la parcella del
tecnico per i lavori che deve fare? Dalla a alla z
Perchè corrispondere un onorario se ciò non sarà utile al conseguimento della detrazione fiscale che per legge le spetta?
Si preoccupi della sicurezza e dell'eventuale comunicazione Asl (se dovuta) come già dettole. Se invece preferisce buttar un migliaio di Euro e presentate un titolo abilitativo inutile...
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
A prescindere dall'aspetto detrazioni ed IVA, perchè non far interpellare anche l'ufficio tecnico comunale per chiedere che documentazione richieda per rifare il tetto, gronde e pluviali, presumibilmente con installazione di ponteggio ecc?
Poi col ponteggio presumo debba essere fatto redigere il piano di sicurezza ecc.

Che possa rientrare tra le attività di edilizia libera è vero, che sia prudente inviare una Comunicazione di inizio lavori, altrettanto salutare: sia per evitare sorprese con il Comune, sia per avere un documento di data certa di inizio lavori e che attesta la tipologia straordinaria. Sempre antipatico pagare parcelle, ma perchè inventarsi l'iter se si deve provevdere alla sicurezza, all'eventuale comunicazione ASL (se ci sono più imprese in cantiere) e valutare cosa è dovuto e non? (imho)
Costi? Chieda un preventivo per questa assistenza e poi decida.
 
O

Ollj

Ospite
Poi col ponteggio presumo debba essere fatto redigere il piano di sicurezza ecc.
Pos che viene redatto dall'impresa esecutrice i lavori: non serve alcun professionista cui pagar ulteriore parcella.
La scivente non ha chiesto lumi su di una ristrutturazione dell'edificio, ma:
Impermeabilizzazione guaina.
Lievo coppi.
Tinteggiatura.

Lei si ostina a voler far rientrare nel concetto di manutenzione straordinaria, ai fini del titolo abilitativo locale, ciò che straordinario non è; al contrario trattasi di straordinarietà solo per la tecnica realizzativa delle opere (sostituzione integrale tegole e pluviali con altro di forma differente dalla preesistente), così come disposto da Agenzia delle Entrate.
Si rammenti infine che la dipintura mai sarà detraibile (e ciò la dice lunga sull'inefficacia della documentazione/iter da lei proposto)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Si rammenti infine che la dipintura mai sarà detraibile (e ciò la dice lunga sull'inefficacia della documentazione/iter da lei proposto)
Cominciamo da qui: quanto afferma la dice lunga.... soprattutto sulla sua suscettibilità.
Riporto quanto elenca la pagina 29 della guida alle ristrutturazioni edilizie, aggiornata a marzo 2016
>> Interventi ammessi alla detrazione sulle singole unità abitative
Tinteggiatura esterna: Rifacimento modificando materiali e/o colori

Fa il paio con l'altra indicazione , per altro anche da lei ricordata:
Tegole: Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti
 
O

Ollj

Ospite
>> Interventi ammessi alla detrazione sulle singole unità abitative
Tinteggiatura esterna: Rifacimento modificando materiali e/o colori
Conosco tal inciso e proprio per la sua contraddittorietà rispetto al concetto di manutenzione ordinaria tipico di una semplice dipintura (ammessa invece in ambito condominiale), presentai Interpello: ritenersi ammissibile la detrazione IRPEF in presenza di mera tinteggiatura.
Esito: rifiuto della soluzione prospettata, giacchè la dipintura esterna non costituisce di per sè anche Rifacimento
Ecco spiegato il mio perentorio non quanto alla mera dipintura
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Lei si ostina a voler far rientrare nel concetto di manutenzione straordinaria, ai fini del titolo abilitativo locale, ciò che straordinario non è;
Qui effettivamente mi ostino: intanto di ostinati qui siamo sicuramente in due, ma è cosa del tutto ininfluente; quello che invece temo per la nostra @Principia è che possa trovare di ostinato soprattutto qualche solerte impiegato della Agenzia delle Entrate che si metta in mente di mettere in dubbio la straordinarietà della tecnica realizzativa dell'opera. Il che sarebbe abbastanza fastidioso.

La scrivente non ha chiesto lumi su di una ristrutturazione dell'edificio, ma:
Impermeabilizzazione guaina.
Lievo coppi.
Tinteggiatura.
Per la precisione la scrivente ha chiesto come comportarsi per godere della detrazione, dovendo eseguire i lavori di cui lei riporta l'elenco. E' una di quelle piccole differenze, un dettaglio, sulle quali noi inesperti potremmo scivolare su una buccia di banana: per questo prosperano gli esperti, commercialisti geometri avvocati professionisti in genere ecc, che sanno inquadrare un quadro dentro un tondo, facendolo passare per la toppa della serratura.

Spero le sia chiaro che non ho alcuna collusione e simpatia con tal genie di professionisti, anzi. Ma ho imparato a coglierne i lati positivi, senza farmi impressionare dai loro atteggiamenti, a volte arroganti, o snobistici, a volte schermo anche della loro poca competenza.

Le spiego cosa temo. Partiamo sempre dalla solita guida delle giovani marmotte, fornitaci da Agenzia delle Entrate .
Pag. 9 e seguenti:
MANUTENZIONE ORDINARIA Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile .
Tra queste: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.

Leggerò sempre male, ma se a leggere come me sarà anche l'impiegato di turno della Agenzia delle Entrate, presumo che la nostra @Principia dovrà farsi assistere da un bravo fiscalista, e giocare in difesa.

Vediamo poi come la Guida si esprime sui documenti da conservare: pag. 12

Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
In particolare, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso di:
 domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
 ricevute di pagamento dell’imposta comunale (ICI-IMU), se dovuta
 delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
 dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
 abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

L'ultimo punto sottolineato non è il massimo della chiarezza, nel senso che non si indica a chi debba essere prodotta tale dichiarazione ed attestazione; ed appare singolare che sia l'interessato ad autocertificare la ammissibilità alle agevolazioni degli interventi eseguiti.

Io ne ho tratto la conclusione che una banale C.I.L. (non obbligatoria) sottoscritta da un tecnico, con data protocollata dal Comune, che riporti ad es. la seguente dicitura
upload_2016-4-17_17-55-2.png


metta al riparo la detraibilità da ogni eventuale contro parere.

p.s.: Come vede ho riportato esattamente una parte di CIL, consigliatami da un geometra, per evitare contestazioni. Nella realtà si era reso necessario riparare il tetto a seguito di una tromba d'aria, che aveva rotto e rimosso le tegole.
Il suo costo è stato di un ordine di grandezza inferiore alla spesa totale.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Conosco tal inciso e proprio per la sua contraddittorietà rispetto al concetto di manutenzione ordinaria tipico di una semplice dipintura (ammessa invece in ambito condominiale), presentai Interpello: ritenersi ammissibile la detrazione IRPEF in presenza di mera tinteggiatura.
Esito: rifiuto della soluzione prospettata, giacchè la dipintura esterna non costituisce di per sè anche Rifacimento
Ecco spiegato il mio perentorio non quanto alla mera dipintura
Come conferma, parla di contradditorietà.
Io aggiungerei anche che la linea di separazione tra ordinario e straordinario non farò a tempo a vederla tracciata.

nel dubbio quindi, meglio evitare zone grigie. Tutto qua.
 

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