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se il richiedente il mutuo poteva benissimo chiedere un mutuo per l'acquisto dell'immobile e il resto per la ristrutturazione, non vedo perché tutta questo combina con questi broker
 

alberto bianchi

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Proprietario Casa
se il richiedente il mutuo poteva benissimo chiedere un mutuo per l'acquisto dell'immobile e il resto per la ristrutturazione, non vedo perché tutta questo combina con questi broker
C'è una differenza: gli interessi sul mutuo per l'acquisto prima casa (utilizzata come abitazione principale) sono detraibili mentre quelli per la ristrutturazione non lo sono.
Altra differenza: gli interessi del primo tipo di mutuo sono più bassi di quelli de secondo finanziamento.
Ergo: risparmio sull'ammontare totale degli interessi unito ad una operazione fiscale alquanto discutibile (chiamiamola pure con il termine più adatto , abuso o evasione),
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
gli interessi sul mutuo per l'acquisto prima casa (utilizzata come abitazione principale) sono detraibili mentre quelli per la ristrutturazione non lo sono.
L'art. 15, comma 1-ter del TUIR prevede che si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell’ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28 degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l’unità immobiliare che si costruisce (o si ristruttura) deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori. Con riferimento a quest’ultima condizione a decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), del TUIR, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori nell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
 

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