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Seth

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Dalla lettura di un altro thread Consigli su intricata questione relativa allo scioglimento di comunione ereditaria mi sorge il seguente quesito…

Poniamo che il signor Rossi, comproprietario con la moglie di alcuni immobili, alla sua morte lasci in eredità ai figli la nuda proprietà di tutto (sul suo 50%) e alla moglie l’usufrutto su tutto.
Alla morte della madre i figli ereditano il restante 50% mentre la nuda proprietà diventa piena proprietà. Inoltre ereditano dalla madre ulteriori immobili che lei aveva in proprietà esclusiva.

In sostanza i figli diventano pieni proprietari di tutto. Tutti accettano.
A un certo punto si vuol sciogliere la comunione e si individua di comune accordo una spartizione in più parti di grosso modo di pari valore per ciascun figlio, senza conguagli.

La domanda è sul fisco: sullo scioglimento si pagherà l’imposta dell’1%, applicandosi l'articolo 34, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR) secondo cui «le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte»?

Oppure si applicherà l’imposta sulle compravendite?
 
Ultima modifica:
Poniamo che il signor Rossi, comproprietario con la moglie di alcuni immobili, alla sua morte lasci in eredità...
Disposizione inutile visto che al coniuge oltre alla quota spetta pure il "diritto di abitazione".

Lasciando invariato il normale iter successorio si applicheranno le imposte di vantaggio previste.

Sarebbe più opportuno che invece della preposta ipotesi si disponesse una divisione dei beni assegnando singoli beni a singoli eredi direttamente nei 2 testamenti.
 
Disposizione inutile visto che al coniuge oltre alla quota spetta pure il "diritto di abitazione".

Lasciando invariato il normale iter successorio si applicheranno le imposte di vantaggio previste.

Sarebbe più opportuno che invece della preposta ipotesi si disponesse una divisione dei beni assegnando singoli beni a singoli eredi direttamente nei 2 testamenti.
Grazie della risposta. Il diritto d’abitazione ch’io sappia spetta al coniuge sulla sola abitazione residenza familiare, non su tutti gli immobili posseduti. In base al mio quesito, che non nomina “case”, non sappiamo neppure se tra gli “immobili” posseduti dai signori Rossi ci siano abitazioni piuttosto che magazzini e terreni…

L’idea di assegnare singoli beni direttamente nel testamento potrebbe essere valida, ma i signori Rossi potrebbero avere ragioni per non percorrere quella strada. Ad ogni modo, il quesito è sul costo fiscale per sciogliere il nodo, che assumiamo come esistente. Come prevenire è pure interessante ma è un altro quesito. :)
 
Ad ogni modo, il quesito è sul costo fiscale per sciogliere il nodo, che assumiamo come esistente.

Allora non si comprende se stai ponenendo una domanda puramente "accademica" o se serva come consiglio da mettere in pratica.

A prescindere, da cosa si sia già fatto o si farà, si tratterà di divisione ereditaria che verrà tassata secondo le aliquote del momento.

Faccio notare che redigere un testamento dove si riserva l'usufrutto sulla totalità dei beni immobili posseduti potrebbe superare la quota di "disponibile".
 
Allora non si comprende se stai ponenendo una domanda puramente "accademica" o se serva come consiglio da mettere in pratica.

A prescindere, da cosa si sia già fatto o si farà, si tratterà di divisione ereditaria che verrà tassata secondo le aliquote del momento.

Faccio notare che redigere un testamento dove si riserva l'usufrutto sulla totalità dei beni immobili posseduti potrebbe superare la quota di "disponibile".
Grazie!
Era una domanda per così dire accademica, anche se ovviamente può avere interesse pratico… della serie “buono a sapersi”. Volevo conferma sul fatto che il caso descritto sfugge al fenomeno delle masse plurime.
Siccome l’appetito vien mangiando, domando anche… cosa succede se uno dei figli in comunione ereditaria va in paradiso prima dello scioglimento e viene sostituito dai suoi eredi? Resta sempre un’unica comunione? Lo chiedo perché l’Agenzia delle Entrate dice che

“Al riguardo, la circolare 10 giugno 1986, n. 37 ha chiarito che, affinché le comunioni tra più soggetti possano essere considerate fiscalmente come una sola comunione, è necessario che la successione a causa di morte dalla quale deriva l'ultimo acquisto di quote riguardi tutti i condividenti e non soltanto alcuni di essi. La circolare precisa, inoltre, che anche gli acquisti precedenti, derivanti sia da altre successioni, sia da compravendite o donazioni, devono sempre riferirsi a tutti i condividenti.”

==

Circa la “disponibile”… Potrebbe anche darsi il caso inverso in cui a sentirsi danneggiato sia il coniuge a cui viene lasciato l’usufrutto, se l’età avanzata fa valutare l’usufrutto come inferiore alla sua quota di riserva, 25% + eventuale diritto d’abitazione, correggetemi se sbaglio.
Però, come dicevo, consideriamo testamenti e successioni come un dato di fatto, accettato senza contestazioni, per cui restano da capire solo gli aspetti della divisione.
 
se uno dei figli in comunione ereditaria va in paradiso prima dello scioglimento e viene sostituito dai suoi eredi?
certo
Resta sempre un’unica comunione?
si
Circa la “disponibile”…
sarebbe cosa buona e giusta che se uno non è in grado di redigere un testamento vada da un notaio e dopo essersi confessato sulle sue proprietà e aver espresso le sue idee segua il consiglio del notaio. La moglie se eredita con più figli avrà 1/4 della eredità; i figli tutti insieme 1/2 da dividere in parti uguali, rimane la quota disponibile da destinare liberamente secondo le volontà del de cuius. Tieni presente che il diritto di abitazione del coniuge superstite va a pesare sulla quota disponibile.
 
certo

si

sarebbe cosa buona e giusta che se uno non è in grado di redigere un testamento vada da un notaio e dopo essersi confessato sulle sue proprietà e aver espresso le sue idee segua il consiglio del notaio. La moglie se eredita con più figli avrà 1/4 della eredità; i figli tutti insieme 1/2 da dividere in parti uguali, rimane la quota disponibile da destinare liberamente secondo le volontà del de cuius. Tieni presente che il diritto di abitazione del coniuge superstite va a pesare sulla quota disponibile.

Grazie della risposta sullo scioglimento!

Ma sul testamento…“avranno”? Con testamento, il coniuge e i figli avranno dal testamento ciò che è disposto nel testamento. Se riterranno violati i propri diritti rispetto ai minimi che hai riportato, potranno poi agire, se lo ritengono, e con tutte le difficoltà che ciò comporta.
 
Ultima modifica:
se uno dei figli in comunione ereditaria va in paradiso prima dello scioglimento e viene sostituito dai suoi eredi? Resta sempre un’unica comunione? Lo chiedo perché l’Agenzia delle Entrate dice che

Le risposte di Agenzia delle Entrate devi leggerle con attenzione ma tenendo presente che usano a volte un linguaggio "complesso"...ed in ogni caso non hanno valore normativo ne giurisprudenziale.

Il ragionamento vale su quel determinato gruppo...quindi il subentro di nuovi eredi non altera l'incipit: gli immobili sono sempre pervenuti da atto di successione.


il diritto di abitazione del coniuge superstite va a pesare sulla quota disponibile.
???
Scritta così è fraintendibile.
Il "diritto di abitazione" per il coniuge riguarda l'immobile residenziale e non viene "valorizzata" ai fini del calcolo delle quote.


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Circa la “disponibile”… Potrebbe anche darsi il caso inverso in cui a sentirsi danneggiato sia il coniuge a cui viene lasciato l’usufrutto, se l’età avanzata fa valutare l’usufrutto come inferiore alla sua quota di riserva, 25% + eventuale diritto d’abitazione,
Se rileggi ho usato il Condizionale:
... proprio perché, stante la mancanza di particolari nell'ipotesi, il valore dell'usufrutto sulla totalità dei beni è enormemente influenzato dall'età del coniuge al momento dell'apertura della Successione.
E di tal cosa diventa difficile fare valutazione salvo testamento in punto di morte.

Se poi l'età del coniuge designato quale usufruttuario del totale sia considerevole...dubito inizi una contestazione per lesione.
 
???
Scritta così è fraintendibile.
L'art. 540 c.c. dispone che i diritti di abitazione e di uso “gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli” (Cass. 19/04/13 n. 9651)
 
Le risposte di Agenzia delle Entrate devi leggerle con attenzione ma tenendo presente che usano a volte un linguaggio "complesso"...ed in ogni caso non hanno valore normativo ne giurisprudenziale.

Il ragionamento vale su quel determinato gruppo...quindi il subentro di nuovi eredi non altera l'incipit: gli immobili sono sempre pervenuti da atto di successione.
Grazie ancora!
Le risposte Agenzia delle Entrate valgono solo come loro posizione, certo, nondimeno se confermano le nostre interpretazioni stiamo tutti più sereni. :)
 

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