carloalberto

Membro Junior
Proprietario Casa
Per quanto concerne la presenza di estranei , inteso come non condomini , ed in questi rientrano anche i parenti non comproprietari, credo che ci siano disposizioni del garante della privacy. Queste nella sostanza ammettono la presenza di estranei solo con il consenso di tutti i condomini presenti in assemblea.
Perciò sembrerebbe cosa certa , venendo alla mia domanda iniziale , che il figlio del comproprietario può essere allontanato dalla assemblea.
Per l'altra domanda, ossia , se un secondo comproprietario "auditore" può essere presente in assemblea o può essere allontanato.
Vorrei trovare dei riscontri che diano , per quanto possibile, una certezza.
Nemesis cita l'art.2 comma 2 delle disposizioni di attuazione del c.c. Le ho lette ma non trovo un riscontro univoco al quesito che io ho posto.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Quando una cosa non è espressamente vietata significa che è lecita.
Quindi fintanto che non trovi una norma di Legge che impedisce la presenza di comproprietari...ti rassegni.

La questione "privacy" viene spesso citatata a sproposito.
Personalmente non vedo quale differenza faccia che un famigliare convivente venga a sapere le cose direttamente in assemblea o perché gli siano poi riferite da chi era presente o direttamente sul verbale che arriva a casa.
 

carloalberto

Membro Junior
Proprietario Casa
In ogni caso è necessario mettere dei paletti. Occorre per prima cosa capire se il figlio non comproprietario deve o non deve essere considerato estraneo al condominio ?
Dopo si può valutare se il fatto che sia convivente o meno possa influire .
Occorre anche dare solidità alle conclusioni con dei riferimenti alle norme. Altrimenti rimaniamo nel recinto delle pur apprezzabili opinioni.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Forse non hai compreso quello che ho scritto.
La Legge: alle riunioni condominiali partecipano solo gli aventi diritto ovvero
a) i proprietari
b) gli usufruttuari
c) gli inquilini limitatamente alle discussioni inerenti ad argomenti su raffrescamento/riscaldamento (qualora sia impianto centralizzato).

Chiunque altro può essere tollerato a patto che tutti i partecipanti siano concordi.

Considerazioni di opportunità (=quieto vivere) suggeriscono di non farsi inimicizie propugnando il "rigore letterale" con l'estromissione dei famigliari...salvo non siano autori di disturbo.

Quanto alle incongruenze delle norme sulla "privacy" ...fa sorridere che basta l'opposizione di un solo convenuto per determinare l'allontanamento di un non avente diritto...ma non serva l'unanimità per la nomina di un perfetto "sconosciuto" a Presidente di assemblea o a "rappresentare con delega".
 

carloalberto

Membro Junior
Proprietario Casa
Molti ringraziamenti a Dimaraz per la risposta chiara precisa e completa.
Concordo con lui che quando è possibile, per non farsi inimicizie, è meglio tollerare.
Il mio caso è diverso : di fronte alla presenza in assemblea del figlio , non condomino, di un condomino comproprietario con la moglie si è aperto questo scenario:
Ho evidenziato la presenza irregolare .
Ho chiesto all'amministratore di regolarizzare la situazione facendo votare la presenza in assemblea. Lo scopo era quello di non creare un precedente. Ho detto che avrei votato a favore della permanenza. Anche gli altri dicevano che avrebbero fatto così.
L'amministratore , che tiene in pugno la maggioranza dei condomini elargendo favori personalizzati nella ripartizione delle spese , ha impedito la votazione ed ha fatto rimanere entrambi in assemblea. Poi ha scritto a verbale ( si era imposto anche come segretario) che " i comproprietari dello stesso appartamento possono stare in assemblea anche se può parlare una sola persona. "
Io ho la necessità di avere dei punti fermi, come delle sentenze, da contrapporre all'amministratore prepotente.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ho chiesto all'amministratore di regolarizzare la situazione facendo votare la presenza in assemblea
La conduzione dei lavori assembleari, la verifica della regolare costituzione e validità dell'assemblea, l'allontanamento di eventuali terzi sono compiti riservati al suo presidente, ed eventualmente disciplinati dal regolamento condominiale. Non sono compiti dell'amministratore.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
L'amministratore , che tiene in pugno la maggioranza dei condomini elargendo favori personalizzati nella ripartizione delle spese , ha impedito la votazione ed ha fatto rimanere entrambi in assemblea. Poi ha scritto a verbale ( si era imposto anche come segretario) che " i comproprietari dello stesso appartamento possono stare in assemblea anche se può parlare una sola persona. "
L'amministratore non ha nessun potere in assemblea ,anche se in molti condominii
c'è una sorta di timore reverenziale nei suoi confronti.Al limite potrebbe anche non essere presente all'assemblea.
L'assemblea (e le presenze nella stessa di estranei) deve essere gestita dal presidente,che va eletto ancor prima di dichiarare aperta l'assemblea.
Il presidente verifica (lui e solo lui) la validità delle deleghe,conta i presenti e relativi millesimi,dichiara aperta l'assemblea se ci sono i numeri richiesti per la sua validità,da la parola e gestisce l'assemblea,dicendo la segretario cosa scrivere.
È il presidente che decide se allontanare qualcuno,ed è lui,insieme al segretario,a firmare il verbale,prendendosi la responsabilità .
 

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