arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
e non lo riparare il fondo stradale. :maligno: :idea:Comunque in questo caso il fondo stradale se serve al dominante, questi deve aderire alla spesa. Anzi!! Art. 1069. Opere sul fondo servente.
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù...deve fare lui, per legge
 
J

JERRY48

Ospite
Il servente avrà bisogno di gasolio, gas, magari legna per il camino.?
Questi terzi transitanti sulla strada in questione rispondono direttamente dei danni cagionati, ci si può quindi rivalersi sui fornitori, i quali dovranno corrispondere il risarcimento, che, se si tratta di danno da circolazione, sarà coperto dalla relativa polizza di RC auto.
Questo è il mio parere e una possibilità per farsi risarcire.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Se i fornitori devono risarcire per il transito sai che potranno dire? Vieni tu a prenderti il gasolio, la legna per il camino, il gas al deposito, oppure se mi chiami devi pagare il nolo per il trasporto.
Oppure ancora, io nelle parti private non ci entro e ti lascio il materiale sulla pubblica via o appena entro il cancello.
 
J

JERRY48

Ospite
Se i fornitori devono risarcire per il transito sai che potranno dire? Vieni tu a prenderti il gasolio, la legna per il camino, il gas al deposito, oppure se mi chiami devi pagare il nolo per il trasporto.
Oppure ancora, io nelle parti private non ci entro e ti lascio il materiale sulla pubblica via o appena entro il cancello.
Scusa perchè non posso far transitare un qualsiasi mezzo nella strada di cui ho la servitù di passaggio?
Certo che per ogni passaggio non ci sarà un risarcimento, come non si dovrà riparare la strada ogni mese nell'altro caso.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusa perchè non posso far transitare un qualsiasi mezzo nella strada di cui ho la servitù di passaggio?
Certo che per ogni passaggio non ci sarà un risarcimento, come non si dovrà riparare la strada ogni mese nell'altro caso.
Se la servitù non pone limiti, certo che puoi far transitare ciò che vuoi, ma far pagare i danni a chi ti trasporta il gas, la legna ecc ecc proprio non è giusto e il fornitore potrà rifiutarsi perchè lo ha fatto per tuo conto, oppure agire come ho scritto nel messaggio precedente.
Inoltre è necessario sapere per quale motivo è nata la servitù di passaggio, poniamo il caso che la servitù sia per un mezzo privato per transitare fino al garage e viceversa o fin sotto casa (solo quello si potrà fare), oppure per mezzi agricoli, oppure solo pedonale o per altri motivi, in pratica non puoi usare la servitù di più di quanto stabilito.

.... Una prima conseguenza applicativa del criterio del civiliter uti si manifesta riguardo ai cc.dd.adminicula servitutis, regolati dall’art. 1064, c. 1° secondo cui «Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne». In base a questa disposizione, la servitù di attingere acqua comprenderà, ad esempio, il diritto di passaggio sul fondo dove la fonte si trova; la servitù di parcheggio si «estenderà» certamente al diritto di passare sul fondo asservito per l’accesso e l’uscita dall’autorimessa, e così via.
I casi possono essere i più vari, e non occorre indugiarvi. È importante invece stabilire, in omaggio al principio dell’uso civile (ossia rispettoso dell’esigenze altrui) che questi «accessori» della servitù comprendono tutto ciò che è necessario, ma nulla di più. Altrimenti il criterio del minimo mezzo sarebbe ingiustamente sbilanciato a favore del titolare, e si produrrebbe un maggiore, anziché un minor aggravio, a carico del fondo servente.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=7090
 

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