quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Il discrimine è forse questo: mobili IKEA / mobili non IKEA (per i mobili IKEA non c'è il rischio della controcausa, per i mobili non IKEA sì)?
Anche fatiscenti sempre mobili sono...Ikea o non Ikea che siano...Perchè tu oltre
a tutto...ti intendi anche di mobili..non ti basta il cilindro??? O forse te li vuoi giocare a testa e croce in ossequio al tuo ultimo logo??? Dai che sei forte...Fatti avanti che ci sei...O ci fai??? Direbbe Di pietro...qpq.
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
ma comunque gli si potrebbe opporre il credito nascente dai canoni e oneri e spese legali non pagati: stiamo parlando di sfratto per morosità, no?
nel mio piccolo, mai capitato di essere condannata a risarcire il valore dei mobili, anzi li ho sempre buttati via senza pensieri
l'ufficiale giudiziario di cui parlavo prima parte dal presupposto che se qualcuno ci tiene ai suoi mobili, fa il trasloco prima dello sfratto
e quindi se al momento dello sfratto non si presenta nessuno, per lui in casa non c'è niente
ormai un po' lo conosco, è molto bravo a cercare accordi di buon senso, o a non far perdere altro tempo e soldi ai proprietari, che già hanno perso canoni e spese (+ eventuali danni)
del resto penso che tutti sappiamo bene che se ciascuno applicasse tutti i miliardi di leggi, norme, regolamenti etc. alla lettera, l'Italia si fermerebbe!
 
O

Ollj

Ospite
ma comunque gli si potrebbe opporre il credito nascente dai canoni e oneri e spese legali non pagati: stiamo parlando di sfratto per morosità, no?
Certo, ma il locatore che si disfasse degli immobili si renderebbe comunque responsabile di un reato, cosa assai più grave della morosità da pigione.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Certo, ma il locatore che si disfasse degli immobili si renderebbe comunque responsabile di un reato, cosa assai più grave della morosità da pigione.
Se ne desume che mentre il conduttore può arrecare gravi danni al locatore
nei tanti modi che propit attesta continuamente ne risponde solo civilmente,
il locatore che a sua volta arreca un danno irrisorio finisce in penale...
Ecco la stortura iniqua che il gaudente legislatore ha partorito con una mente
tesa ad aumentare la divisione fin nei minimi particolari...
Perchè, si noti non è che il locatore la notte esce a va a rubare le suppellettili nelle case vuote sotto processo in attesa della sentenza e questo sarebbe un furto che "gode" del penale, qua siamo in una situazione in cui tu mi hai dato (mi sto
allargando) un divano in custodia fissando un tempo per la ri-presa indietro.
Ora, ecco un parallelo non nuovo, i meccanici hanno il diritto di ritenzione e si badi anche per somme irrisorie di fronte al valore dell'auto presa per riparazione,
il disgraziato locatore no, e da un ambito squisitamente privato sia pure con le tante leggi che lo regolamentano il Gaudente lo fa precipitare nel penale trasformandolo in un delinquente...A me questo Gaudente provoca indignazione e non andrebbe difeso sempre solo perchè è stato democraticamente eletto...o altri diabolici motivi-pretesti...Altrimenti, qual è la ratio di tale impostazione??? Probabilmente nessuno, anche gli avvocati presenti sul sito, ha la risposta in tasca...Ergo...silenzio silenzioso che neanche il FRAD..., dall'alto dei cieli potrebbe elargirci...E silenziosamente saluto tutti. qpq.
 
O

Ollj

Ospite
Tanto per far capire come U.G. non possa più di tanto operare e come non ci si possa disfare sic et simpliciter dei beni altrui:
"Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.
Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.
In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Tanto per far capire come U.G. non possa più di tanto operare e come non ci si possa disfare sic et simpliciter dei beni altrui:
"Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.
Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.
In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.
Una cosuccia da niente...quasi un aperitivo al bar...Ollj forse si è dimenticato
di dirci quante volte in ogni passaggio davanti al magistrato deve necessariamente
essere "avanzato" dall'avvocato già presente all'inizio della vertenza. qpq.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto