Gatta

Membro Attivo
Direi di sì.
In primis all'odg c'è la solita voce "varie ed eventuali".
In secundis,stricto jure,,non sarebbe in effetti consentito;talchè si potrebbe impugnare nei termini previsti (artt.1107 e 1109cc) dei trenta giorni dal dì in cui è stata assunta la delibera (o da quando ne è stata data formale comuniucazione al condòmino assente all'assemblea). Ma alla fin fine si potrebbe pur sempre indire un'altra assemblea su quanto deliberato ed approvarlo.....con conseguenti spese e perdite di tempo per tutti.
Una sentenza che ho rinvenuto sul punto (Cass.n10289,24.8.98) precisando che al limite la delibera sarebbe annullabile e non nulla,ha parlato di "acquiescenza all'irregolarità formale" laddove si sia partecipato alla discussione senza sollevare eccezioni di sorta.
Questo è quanto.
Gatta
 
A

AlbertoF

Ospite
La risposta è no. Più che altro per rispetto di coloro che erano assenti alla riunione proprio perchè l'ordine del giorno conteneva delle didcussioni alle quali non era ritenuta importante la loro presenza. Se invece, al contrario, si discute e si prendono deliberazioni in altre materie al difuori dell'O.D.G queste possono essere impugnabili,o addirittura possono essere non pagate dagli assenti.
Se invece si tratta di orgomenti di poca importanza come osservazioni avanzate da condomini,suggerimenti,ma che non incidano nella assunzione di spese o nel limitare l'uso della cosa comune,possono essere riportate nelle "varie ed eventuali" e magari riaffrontati in maniera più profonda alla prossima riunione.
 

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