Comodato d'uso gratuito verbale non deve essere registrato/ scritto deve essere registrato.
Il comodato cessa alla scadenza del termine concordato tra le parti. In tal caso il comodatario deve restituire l’immobile anche se il comodante non ne ha fatto richiesta.
Se non è fissato un termine e questo non è desumibile dall’uso cui l’immobile è destinato (cosiddetto comodato precario), il comodante può richiedere in ogni momento la restituzione del bene, salvo che sia possibile determinare indirettamente la durata del contratto (ad esempio attraverso la delimitazione dell’uso consentito del bene, desumibile dalla sua natura, dalla professione del comodatario, dall’esame degli interessi e dalle utilità perseguite dalle parti).
Il comodato di immobili, se stipulato in forma scritta, è soggetto a registrazione in termine fisso (20 giorni dalla data dell’atto) con applicazione dell’imposta in misura fissa (200 euro).
Diversamente se il comodato è concluso verbalmente l’imposta non è mai dovuta, salvo nell’ipotesi di enunciazione in altri atti.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel 2001, il contratto di comodato verbale avente ad oggetto la concessione di beni mobili o immobili non è soggetto a registrazione e, quindi, non sconta l’imposta di registro, sempre che non sia contenuto in altri atti scritti.
Al contrario, in caso di risoluzione anticipata del comodato di un immobile, per qualsiasi causa essa intervenga, è necessario pagare l’imposta di registro tramite delega F23 (codice 113T) e presentazione del modello 69 (l’F24 Elide e il mod RLI riguardano le locazioni). L’imposta si versa nella misura fissa di 200 euro