sammarco

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno, vorrei un chiarimento riguardante la suddivisione della spesa, per la sostituzione della base della cabina ascensore in quando molto rovinata .
Penso che la spesa deve essere suddivisa in base ai millesimi di proprietà e non quelli dell'ascensore.
Gentilmente se potete togliermi questo dubbio, grazie
Grazie Michele Sammarco
 
U

User_29045

Ospite
Esiste una apposita tabella "ascensore", in tutti i condomini. Visto che si tratta di una riparazione, vanno usati i millesimali di tale tabella.

E' noto che più si abita ai piani alti, più il peso millesimale dell'ascensore aumenta, così come è noto che chi sta al primo piano paga poco di ascensore.

Ricorda al tuo amministratore che si tratta di una ristrutturazione edilizia a tutti gli effetti, e quindi egli dovrà dare disposizione di bonifico con l'opportuna causale, in modo da dare la possibilità ai condomini di recuperare il 50% della spesa in 10 rate annuali.

Entro il 31 Marzo 2020 l'amministratore avrà l'obbligo di certificare ai singoli condomini, le quote da ognuno di essi PAGATE.

La certificazione NON verrà consegnata a chi eventualmente NON avrà pagato.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Gentilmente se potete togliermi questo dubbio,
sia per la manutenzione ordinaria che per la manutenzione straordinaria, che è il tuo caso, si applica il 1124 del c.c. : 1/2 dell'importo in base al valore di proprietà di ogni piano, 1/2 dell'importo in base alla distanza dal piano 0. Solo il rifacimento totale si divide in base ai m/m di proprietà.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Solo il rifacimento totale si divide in base ai m/m di proprietà.
No. Le spese per la sostituzione d'un impianto esistente non è un'installazione ex novo, e quindi vanno ripartite ex art. 1124 c.c.
Come chiaramente si evince dalla rubrica di quella norma: Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori.
E dal suo primo periodo:
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità
immobiliari a cui servono.
 
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
No. Le spese per la sostituzione d'un impianto esistente non è un'installazione ex novo, e quindi vanno ripartite ex art. 1124 c.c.
Vero. avevo memorizzato un caso dove era stato applicato il 1123. Infatti se l'assemblea decide, cioè delibera, all'unanimità di suddividere la spesa del rifacimento completo dell'ascensore secondo i m/m di proprietà, tale decisione è valida e la spesa si divide solo in base ai millesimi di proprietà.
 

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