Come dispone l’Agenzia delle Entrate, gli eredi devono comunicare all’ufficio, presso il quale è stato registrato il contratto, il subentro. Non devono pagare alcuna imposta, in quanto si tratta di semplice comunicazione. Talecomunicazione è gestibile tramite il modello RLI, marcando l’apposita casella “Soggetto Subentrato”. Tale casella deve essere barrata, come stabiliscono le istruzioni del suddetto modello, nel caso in cui il soggetto richiedente l’adempimento sia subentrato ad una delle parti del contratto indicata nella prima registrazione. È inoltre necessario indicare, nell’apposita sezione del quadro B, il codice fiscale ed i dati anagrafici, del soggetto al quale si è subentrati.
Per quanto riguarda il registro dell'anagrafe condominiale, tali variazioni devono essere comunicate all'amministratore, per iscritto, entro sessanta giorni dal loro verificarsi.