Simona007

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Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,
Vorrei chiedere una cosa riguardo alla suddivisione delle spese relative al vano scale.
Si sta decidendo per dei lavori di manutenzione straordinaria e vorrei capire se sia possibile che il peso dei voti non corrisponda poi alla suddivisione della spesa.
Viene considerata ai fini della maggioranza, per la delibera, la tabella di proprietà generale, mentre poi si vogliono dividere le spese 50% secondo tabella generale e 50% secondo altezza di piano.
Io sapevo che il pagamento corrisponde sempre al peso del proprio voto, che dipende dai millesimi di proprietà.
Quindi secondo me, i condomini proprietari dei negozi al piano terra che per legge pagano solo una piccola parte dovrebbero votare in proporzione a quanto pagano e non ai millesimi della proprietà generale che naturalmente sono molto di più.
Spero di essermi spiegata bene..
Grazie a chi mi sa aiutare a capire meglio
 
Io sapevo che il pagamento corrisponde sempre al peso del proprio voto, che dipende dai millesimi di proprietà.
???
Messa cosi...tu "sapevi" sbagliato.

Il voto in Condominio viene conteggiato in 2 modi perché l'approvazione richiede una doppia maggioranza:
-maggioranza di "teste" (ogni proprietario vale 1)
-maggioranza (o la limite parità) di millesimi.

Mentre (giustamente) la manutenzione straordinaria (rifacimento) delle scale va pagata metà per i millesimi di proprietà (se si è utilizzatori di quella scala e per metà in base all'altezza.

Quanto ai proprietari di negozi al piano terra, che non hanno motivo di utilizzare quella scala e/o non partecipano alla spesa, sono esclusi dal voto.
Sulla questione (devono o non devono pagare quota) la questione è controversa/opinabile...esistono sentenze opposte.
 
Ciao Dimaraz,
Ti ringrazio per la risposta.
La capisco solo in parte, poiché mi dici che sapevo sbagliato, e poi confermi il mio pensiero.
Cerco di spiegarmi meglio, considerando solo la parte dei millesimi, dando per scontato che ci sia la maggioranza di teste.
Nel nostro caso i proprietari dei negozi partecipano alla spesa, essendoci un'unica scala da cui si accede al tetto, nella misura del 50% millesimi di proprietà e 50% altezza di piano (che è zero).
Come è possibile che il loro voto, relativamente al rifacimento del vano scale, valga come la proprietà generale?
Se partecipano per la metà dei millesimi generali (perché l'altezza di piano è zero) il peso del loro voto dovrebbe corrispondere a questo valore, in proporzione.
Chi non paga, come dici tu, giustamente, non vota. Quindi chi vota lo fa nella misura in cui poi, in proporzione, paga.
Come è possibile che uno voti per 400 millesimi, e poi paghi la relativa spesa per 200 millesimi ??
E a cosa servirebbero allora le tabelle parziali relative ai millesimi del vano scale?
Stiamo parlando di un condominio dove non esiste un regolamento condominiale e dove quindi non ci sono accordi speciali al riguardo (l'amministratore dice che essendo solo 5 proprietari non è obbligatorio).
Ti ringrazio ancora se vorrai dirmi la tua
 
mi dici che sapevo sbagliato, e poi confermi il mio pensiero.
Non mi pare di aver confermato il tuo pensiero se non sulla correttezza del criterio di riparto che (in caso di manutenzione straordinaria) media fra proprietà generale e altezza piano.


Quindi chi vota lo fa nella misura in cui poi, in proporzione, paga.
Come è possibile che uno voti per 400 millesimi, e poi paghi la relativa spesa per 200 millesimi ??
E a cosa servirebbero allora le tabelle parziali relative ai millesimi del vano scale?

Cadi in un equivoco.
La regola che pago/ ricevo in base al peso del mio voto vale solo nelle Società "commerciali" (per ripianare una perdita/dividere l'utile) e nella Comunioni.

Il Condominio è accostato alle citate e ne riprende alcune regole na ne ha di persinalizzate tanto che esiste uno specifico Capitolo del Codice Civile che le tratta.

Il criterio di riparto è "avulso" dal criterio di calcolo del peso del voto.

La tabella scala è solo uno strumento per velocizzare il riparto e non per contare il voto.

Puoi pensare che sia ingiusto ...ma prova a pensare ai proprietari dei negozi che devono pagare per un bene che nella pratica non usano mai (tranne casi particolari).
Credo sarebbero felicissimi di essere esclusi dal voto e dal pagamento.

E tu ti sei focalizzata sui negozi...ma pure i proprietari dei piani sottostanti al tuo pagano meno di te pur avendo lo stesso peso nel voto.
 
Purtroppo la lettera della norma fa si che il voto pesi per i mm di proprietà, e il riparto secondo criterio diverso.
È indubbio che tale regola è fonte di distorsioni: ha ragione il ns OP a ritenerlo illogico.
prova a pensare ai proprietari dei negozi che devono pagare per un bene che nella pratica non usano mai
Proprio a causa di tale stortura fanno pesare i loro mm spesso per bloccare lavori necessari: se invece ognuno votasse per quanto paga tutti sarebbero equamente motivati: e anche chi è tenuto a pagare di più, non può tirare troppo la corda, se i lavori sono inderogabili: si tirerebbe la zappa sui piedi
 
Ogni medaglia ha il suo rovescio:
-l'amministratore determina (solitamente) il suo compenso basandolo sul numero di condomini/proprietari...ma poi il costo è ripartito su base Millesimale...quindi chi ha meno millesimi decide in misura maggiore di quanto poi paga perché il primo requisito per determinare la maggioranza è quello di teste.
-idem per tutte le spese dove non esiste un "contatore" ma si ripartisce su base millesimale (pulizie, Polizza, manutenzioni su impianti etc.)
-vi sono Tabelle millesimali (specie le vecchie) dove il peso attribuito ai locali commerciali al piano terra è sovrastimato rispetto ai canoni attuali...ma nessuna possibilità per i proprietari di poter modificare le tabelle necessitando della maggioranza di teste.

Bisognerebbe imparare, prima di lamentarsi per il proprio portafoglio/tornaconto, anche dei vantaggi che si ha a scapito degli altri.

Le regole sono scritte (Leggi- Regolamento) ...chi non le condivide/accetta fa a meno di comprare in Condominio.
 
Premesso che si esprimevano delle opinioni, mi pare che tu abbia risposto per il solo gusto di contraddire: gli esempi sono infelici e argomentati in modo errato.
quindi chi ha meno millesimi decide in misura maggiore di quanto poi paga
Tutti gli esempi /casi che hai citato sono deliberati in base ai millesimi , e sono “spesati” con i medesimi millesimi
il primo requisito per determinare la maggioranza è quello di teste.
A me non risulta ci sia un primo requisito: c’è ne sono due, che devono essere entrambi soddisfatti
.chi non le condivide/accetta fa a meno di comprare in Condominio.
Certo: sicuramente vivendo in condominio deve accettare le regole. Ma rimane libero di esprimere la propria opinione: e dove esiste una tabella millesimale speciale, sembrerebbe logico usarla anche per deliberare lavori rientranti in quella fattispecie.

Negozi con m/m alti: anche qui medaglia a due facce: anch’io rispondendoti prima pensavo al medesimo caso.
Quando hanno acquistato sapevano benissimo di quanti millesimi si facevano carico.
E nel mio caso hanno fatto il bello è cattivo tempo per anni coi loro millesimi, con continui ricatti: hanno poi cercato di modificarli quando sono iniziate le spese grosse.
 
tu abbia risposto per il solo gusto di contraddire: gli esempi sono infelici e argomentati in modo errato
Qui l'unico che prova gusto nel contraddire non sono io.

Quanto agli esempi argomentati in modo errato...inutile far capire a chi evidentemente non capisce e sinceramente mi spiace che la cultura appresa non abbia scardinato certi limiti.

Ogni articolo che cita una maggioranza parla in primis di maggioranza di teste e sempre in seconda battuta fissa i millesimi necessari che in certi casi sono inferiori al 50% del totale.
Emblematico quello che cita: il 50%+1 dei votanti ed almeno 500 millesimi (vale per la maggior parte delle delibere).
Tradotto...anche se metà dei millesimi vota contro vale quanto deciso dalla maggioranza di teste ...ergo le teste valgono più dei millesimi in caso di parità degli stessi mentre il contrario no.
Serve disegnino?
Rivolgersi ad apposito servizio.

Il diritto di opinione è sempre libero e garantito...ma a chi pone una domanda si risponde secondo norma...con le opinioni personali non si vince in Tribunale.
 
Il diritto di opinione è sempre libero e garantito...ma a chi pone una domanda si risponde secondo norma...con le opinioni personali non si vince in Tribunale.
Ma alle opinioni di Simona, non si risponde solo con le norme: si argomenta anche sulle opinioni. Il mondo evolve: per fortuna.
Ogni articolo che cita una maggioranza parla in primis di maggioranza di teste e sempre in seconda battuta fissa i millesimi necessari che in certi casi sono inferiori al 50% del totale.
Mica corretto:
1) art 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni: primo comma: es.
L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Tradotto...anche se metà dei millesimi vota contro vale quanto deciso dalla maggioranza di teste ...ergo le teste valgono più dei millesimi in caso di parità degli stessi mentre il contrario no.
Tradotto male:
La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio

Il che si traduce col ritenere che non rileva il numero delle teste ma solo la maggioranza degli intervenuti,
...inutile far capire a chi evidentemente non capisce e sinceramente mi spiace che la cultura appresa non abbia scardinato certi limiti.
Condivido e quindi chiudo
 
Mica corretto:
1) art 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni: primo comma: es.
L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Preferisci essere giudicato incapace per difetto o per volontà cosciente?
Premesso che ho trattato della maggioranza per l'approvazione di delibere che è cosa che nulla c'entra con il numero di partecipanti per validare la convocazione ...omettere parte di una norma equivale a fare disinformazione

Testo integrale

Dispositivo dell'art. 1136 Codice Civile
(1)L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio(2) [1129].

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio(3).

È assodato che nell'avviso di Convocazione di Assemblea sia precisato il giorno di prima convocazione e subito dopo quello di seconda convocazione evidenziato (se non persino sollecitato) proprio per evitare gli obblighi decisionali della prima.

Ma che sia in prima od in seconda la maggioranza necessaria in determinati argomy è sempre quella del comma 2.

STOP.
 

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