Nemesis

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Non vedo il motivo per cui, se io, Giorgio, ho iscritto un'ipoteca sul bene di Mario, non posso cedere il mio credito a Luigi.
Un diritto di credito è una cosa. Un diritto reale di garanzia è altra cosa. Come altra cosa ancora è la cessione del grado ipotecario. La compravendita dell'ipoteca (e cioè del diritto di garanzia), come del pegno, non è ammissibile.
 
J

JERRY48

Ospite
Non vedo il motivo per cui, se io, Giorgio, ho iscritto un'ipoteca sul bene di Mario, non posso cedere il mio credito a Luigi. Dopo l'operazione Luigi potrà vantare il credito su Mario. Mi sembra così logico!
La cessione crediti è un contratto che regola la cessione a titolo oneroso di crediti frutto di attività economica certamente verificabile, tra il cedente, cioè l'impresa titolare di un credito, e ilcessionario, ovvero la società finanziaria in possesso dei necessari requisiti per effettuare l'operazione. Tale contratto si perfeziona con il consenso delle parti, cioè nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha la conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1360 C.C.).

La società che acquisisce il credito a titolo oneroso deve essere un soggetto disciplinato dal Testo Unico della Legge Bancaria, Cioè una Società Finanziaria in possesso di requisiti minimi di capitale, con specifico organo amministrativo ed iscritta all'UIC (Ufficio Italiano Cambi).

La normativa:
- Codice Civile art. 1260 1267 per la disciplina generale.
- Legge N. 52, 21/02/91 per la disciplina specifica della cessione dei crediti d'impresa.
- D.LGS.385 del 1/9/93 per l'identificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni di acquisto di crediti.
- D.P.R. 917/86 per gli aspetti fiscali.
 

griz

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La cessione crediti è un contratto che regola la cessione a titolo oneroso di crediti frutto di attività economica certamente verificabile, tra il cedente, cioè l'impresa titolare di un credito, e ilcessionario, ovvero la società finanziaria in possesso dei necessari requisiti per effettuare l'operazione. Tale contratto si perfeziona con il consenso delle parti, cioè nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha la conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1360 C.C.).

La società che acquisisce il credito a titolo oneroso deve essere un soggetto disciplinato dal Testo Unico della Legge Bancaria, Cioè una Società Finanziaria in possesso di requisiti minimi di capitale, con specifico organo amministrativo ed iscritta all'UIC (Ufficio Italiano Cambi).

La normativa:
- Codice Civile art. 1260 1267 per la disciplina generale.
- Legge N. 52, 21/02/91 per la disciplina specifica della cessione dei crediti d'impresa.
- D.LGS.385 del 1/9/93 per l'identificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni di acquisto di crediti.
- D.P.R. 917/86 per gli aspetti fiscali.
Infatti!
mi sembrava dovesse essere così
 

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