romrub

Membro Ordinario
Certamente:
-Se il testatario A, nomina suo erede B, ed indica che quella certa unità immobiliare alla morte di B debba passare a C, nel caso che B decidesse di vendere, come la mettiamo con la successiva volontà testamentaria del testatario che verrebbe cancellata?
-Se è giuridicamente valido il fatto di A che decide anche per B, nella destinazione del bene ricevuto in eredità, dovrebbe per analogia essere anche possibile che A, stabilisca a tempo indeterminato per le generazioni a venire, delle modalità di successione del bene originariamente lasciato in eredità a B, ..... io sinceramente non credo a questa possibilità, e quindi estremizzo il concetto per rendere chiara l'anomalia e per evidenziare che tale iter non può neanche cominciare.
Mi sbaglierò ma il mio pensare mi porta a questa conclusione. Ciao.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il testatario A, nomina suo erede B, ed indica che quella certa unità immobiliare alla morte di B debba passare a C...
A parte "testatario" al posto di "testatore", non hai ancora letto l'art. 688 cod. civ.:
"Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità".
L'impossibilità di accettare può dipendere da premorienza del primo chiamato (ovvero dalla commorienza, tale rispetto al de cuius), dalla dichiarazione di morte presunta, dall'assenza (nel senso che, in difetto di prova dell'esistenza in vita della persona, non è possibile reclamarne i diritti ex art. 70 cod.civ.), dall'indegnità, dall'incapacità di ricevere per testamento ex artt. 596 , 597 , 598 , 599 cod. civ. Oppure se esista la dichiarazione di nullità o l'annullamento della disposizione testamentaria in favore dell'istituito, ogni qualvolta l'impugnativa non abbia travolto l'intero testamento ovvero anche la disposizione in favore del sostituito.
Nella presente discussione il famoso "PS1" prevedeva, nel caso fosse stato valido, un caso di sostituzione ordinaria:
A istituisce erede la moglie B, e indica C (il figlio di B), al posto di B, nel caso che B premuoia allo stesso A.
Ciò non implica che l'eredità di A già passata a B (perché B stessa "può" e "vuole" accettare l'eredità di A) debba successivamente passare a C alla morte di B.
 

erwan

Membro Assiduo
Certamente:
-Se il testatario A, nomina suo erede B, ed indica che quella certa unità immobiliare alla morte di B debba passare a C, nel caso che B decidesse di vendere, come la mettiamo con la successiva volontà testamentaria del testatario che verrebbe cancellata?
-Se è giuridicamente valido il fatto di A che decide anche per B, nella destinazione del bene ricevuto in eredità, dovrebbe per analogia essere anche possibile che A, stabilisca a tempo indeterminato per le generazioni a venire, delle modalità di successione del bene originariamente lasciato in eredità a B, ..... io sinceramente non credo a questa possibilità, e quindi estremizzo il concetto per rendere chiara l'anomalia e per evidenziare che tale iter non può neanche cominciare.
Mi sbaglierò ma il mio pensare mi porta a questa conclusione. Ciao.

ho capito il tuo problema: confondi la sostituzione con la trasmissione della chiamata ereditaria, che nel nostro caso non opera.

A, è vero, non può assolutamente decidere a chi debbano andare i beni una volta che li B li abbia ereditati!

solo che B, per ereditarli, dev'essere in vita quando si apre la successione di A...

se invece B è già mancato A decide che i beni siano trasmessi ad un altro soggetto, C.
 

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