poi una disposizione del genere anche se valida, lede le disposizioni riguardanti la legittima avendo la vedova anche un secondo figlio. Ciao.

X Nemesis:
Ci sarebbe stata una violazione della legittima nel caso, che tutto fosse andato secondo il testamento, in quanto l'erede (la moglie), aveva anche un secondo figlio, che non poteva essere escluso dall'eredità, per la sua parte.

Nel caso fosse andato tutto secondo il pensiero del testatore e fosse divenuta erede la vedova, alla sua dipartita, avrebbe avuto due eredi, anche per quanto ereditato dal marito, quindi il PS1, che stabiliva che l'appartamento andasse ad uno solo dei figli (della vedova) ledeva il diritto alla legittima del secondo figlio.

X Nemesis
Come vedi, fin dall'inizio scrivo sempre la stessa cosa: che il PS1 ledeva la legittima del secondo fratello, in quanto non trattavasi più di eredità dal patrigno (dalla quale i due fratelli erano esclusi) ma di successione sui beni della madre. Ciao.
 
Come una disposizione nel testamento di Tizio possa ledere la quota di legittima di un soggetto che non è erede legittimario di Tizio stesso lo sai solo tu.

Nel momento che il tizio è deceduto: primo, la proprietà passa all'erede designato e quindi nel suo asse ereditario.
Secondo, gli eredi (figli) hanno pari diritti, secondo legge, indipendentemente dai desiderata del primo testatario, semprechè chi ha ricevuto in eredità il bene, a sua volta non faccia testamento per rispettarne la volontà, ma in mancanza di altri beni, non può intaccare la legittima del secondo figlio.
Il PS1, non ha alcun valore, proprio perchè va ad intaccare il rapporto ereditario madre figlio, che è tutelato dalla legge.
 
Il PS1, non ha alcun valore, proprio perchè va ad intaccare il rapporto ereditario madre figlio, che è tutelato dalla legge.
Il PS1 non ha valore perché è stato apposto dopo la sottoscrizione. Se fosse stato apposto prima della sottoscrizione, sarebbe una condizione perfettamente valida ed efficace. Che non andrebbe a ledere nessun diritto di altri soggetti.
Secondo, gli eredi (figli) hanno pari diritti, secondo legge,
Ovvio, ma nei confronti della propria madre. Non certamente nei confronti del patrigno. Fra un po' te lo scriveremo in aramaico. Anzi, penso proprio che non replicherò più.
 
Secondo te, la volontà del testatario si perpetua nel tempo: se avesse continuato nelle sue indicazioni: il bene passi poi al secondo figlio del nipote, quindi alla prima figlia femmina del bisnipote ecc. ecc.. Si dovrebbero seguire tali indicazioni, fino alla fine dei tempi?
Certamente no! Il testamento si ritiene compiutamente eseguito, con l'entrata nel possesso del bene dell'erede designato, quindi entra di diritto nell'asse ereditario di chi ha ereditato, asse che sottostà alle normali legge sulla successione.
Con questo chiudo anch'io la faccenda, lasciandoti tranquillamente libero di pensare quello che ti sembra più opportuno, come del resto sto facendo io. Ciao
 
Secondo te, la volontà del testatario si perpetua nel tempo: se avesse continuato nelle sue indicazioni: il bene passi poi al secondo figlio del nipote, quindi alla prima figlia femmina del bisnipote ecc. ecc.. Si dovrebbero seguire tali indicazioni, fino alla fine dei tempi?
Certamente no!
certamente sì: l'istituto richiamato è la sostituzione ordinaria.
(e non sarebbe "il bene passi poi" bensì "il bene passi INVECE")

Il testamento si ritiene compiutamente eseguito, con l'entrata nel possesso del bene dell'erede designato
no: con la sostituzione nulla si devolve ("entrata nel possesso" proprio no...) all'erede istituito per primo...
 

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