A parte il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2 c.c., il divieto di cessione dei diritti d'uso (art. 1021 c.c.) e di abitazione (art. 1022 c.c.), previsto dall'art. 1024 c.c., non è di ordine pubblico e pertanto può essere oggetto di deroga ove espressamente convenuta tra il proprietario (costituente) e l'usuario/habitator.Cosa invece non è cedibile, è il diritto d'uso ed in particolate il diritto d'abitazione