luigimilizia

Nuovo Iscritto
Salve a tutti,
ho una domanda da fare al forum.
Ho acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di prima casa.
Prima che passassero cinque anni ho comprato un altro appartamento (in un altro comune) non avvalendomi delle agevolazioni prima casa.
Ora devo vendere l'appartamento che ho acquistato come prima casa ma non sono ancora passati i cinque anni.
Posso far diventare prima casa la seconda comprata?
In effetti io ho comprato quella che è tuttora la mia prima casa prima ancora di vendere la casa acquistata con le agevolazioni quindi prima di un anno dalla vendita. (anno in cui dovrei prendere un altra prima casa per non perdere le agevolazioni)

un cordiale saluto e doverosi ringraziamenti anticipati :daccordo:
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
No:confuso:. Secondo me se non compri entro un anno dalla vendita della tua prima casa, un altro immobile da adibire ad ABITAZIONE PRINCIPALE, devi restituire i benefici ottenuti maggiorati di una sanzione del 30% e degli interessi di mora.:triste:
 
L

Loretta Grazia

Ospite
Purtroppo NO. Per non decadere dalle agevolazioni sul primo acquisto dovresti stipulare il rogito di vendita dopo i cinque anni...prova a proporre all'acqiorente di firmare il preliminare di vendita, consegnargli le chiavi (con le opportune garanzie che ti consiglierà un notaio) e posticipare il rogito allo scadere dei 5 anni. Magari trovate un accordo e accetta! In bocca al lupo, ciao
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Confermando le giuste considerazioni dei professionisti che mi hanno preceduto, riporto la norma letterale . Non ravvisandosi le condizioni sottolienate in quei termini la conlcusione ovvia è quella come detto già espressa da chi mi ha preceduto


" In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonchè una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale"
 

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