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Ecco uno stralcio di sentenza che le può interessare:

Tribunale di Milano - Sezione IX civile - Giudice tutelare, Dott. Olindo Canali Milano, 6 agosto 2013


Nomina di un amministratore di sostegno provvisorio (ex art.405 Cc)


Nel procedimento camerale iscritto al n. 7624/2013.... avente ad oggetto “Apertura dell’amministrazione di sostegno provvisoria in favore di G. I. nata a [omissis]”.
Visto il ricorso presentato in data 3 agosto 2013, vista la competenza territoriale di questo Giudice, lettigli atti, i documenti e i certificati versati, preso attodei risultati ottenuti dalle “fonti di informazione” già disponibili, rileva e osserva quanto segue:
1. Sulla situazione soggettiva della persona beneficiaria. La persona beneficiaria appare affetta da numerose e complesse patologie che ne hanno gravemente scemato la facoltà di autodeterminazione e resa, sostanzialmente in grave difficoltà non solo di provvedere all’amministrazione del proprio patrimonio, ma anche a decidere per le cure e la propria assistenza, così come emerge dalle certificazioni, dalle cartelle cliniche e dal tenore del ricorso in atti.
2. Qualora ne sussista la necessità, il Giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere (articolo 405, comma IV, Codice civile). Nel caso di specie, l’esigenza improcrastinabile è ben messa in evidenza dal ricorrente avuto riguardo anche alle possibili – prossime – dimissioni dalla casa di cura che rendono necessaria effettivamente una amministrazione provvisoria in quanto il decorso del tempo rischia di causare nocumento irreparabile. Guardando all’interesse della persona beneficiaria (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 settembre 2011, n. 19596), è opportuno istituire la misura in via provvisoria come da dispositivo.
3. Viste le fonti di informazione e tenuto conto degli atti.


Per questi motivi, letti ed applicati gli articoli 404, 405, 409 Codice civile, 720-bis Codice civile:
- Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno provvisoria in favore di G. I. nata a [omissis].
- Nomina amministratore di sostegno la figlia S. P. nata a [omissis] residente a [omissis], che viene invitato, tramite la Cancelleria, a presentarsi davanti al Giudice tutelare, senza indugio, per prestare il giuramento di rito, ex articolo 411, comma I, 349 Codice civile. Ricorda che non può essere nominato amministratore (neanche in via provvisoria) e se nominato deve cessare dall’incarico, il soggetto per cui ricorra una delle previsioni di cui all’articolo 350 Codice civile...
Il beneficiario non può sottoscrivere alcun negozio giuridico a contenuto patrimoniale, se non con la sottoscrizione dell’amministratore di sostegno. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, l’atto negoziale sarà valido anche con la firma del solo amministratore, indicando che esso è sottoscritto nell’interesse e per conto del beneficiario, ma previa autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi degli articoli 374 e 375, Codice civile...

Decreto immediatamente esecutivo (articolo 405, comma I, Codice civile).
Comunicazioni:
- all’amministratore di sostegno, a cura della Cancelleria;
- alle altre parti del procedimento, a cura dell’amministrazione di sostegno;
- al Pubblico ministero, a cura della Cancelleria;
- alla persona beneficiaria, a cura dell’amministratore di sostegno.

Nel resto, per la definizione del procedimento, fissa l’udienza in data 30 settembre 2013, ore 11,00 e convoca la beneficiaria, l’amministratore di sostegno provvisorio (anche per il giuramento, ove lo stesso non sia ancora presentato a renderlo in data anteriore davanti al Giudice tutelare come sopra indicato)"

Quanto su indicato non è l'isolata sentenza di uno zelante giudice tutelare, ma la regola post legge 6/2004, così come disposto dai nuovi art. del Cc.

Come può ben notare:
- il ricorso fu presentato il 3 di Agosto del 2013
- il 6 agosto del 2013 (solo dopo tre giorni), il Giudice tutelare, stante l'urgenza indicata e provata, nominò l'amministratore di sostegno provvisorio
- gli atti negoziali saranno validi se sottoscritti dall'amministratore di sostegno provvisorio, per quelli di straordinaria amministrazione il medesimo chiederà preventivamente autorizzazione al Giudice Tulare.
- l'udienza per il proseguimento del procedimento (nomina amministratore di sostegno nn provvisorio fu fissata il 30/09/2013 (entro i fatidici 60 gg. di legge)

Venendo al suo caso, temo che l'erede/avvocato:
- non si sia minimamente dato da fare, stante la sua personale convinzione circa la bontà della procura speciale (di certo da lui redatta)
- abbia al massimo presentato istanza per il procedimento d'interdizione legale (quello sì molto lungo)
- non abbia ancora presentato (o lo abbia fatto con notevole ritardo...) ricorso in volontaria giurisdizione per la nomia di un amministratore di sostegno; infatti l'art.405 Cc così dispone: "Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406"
- di certo mai abbia richiesto un amministratore di sostegno provvisorio la cui nomina è rapida e celere; infatti ex art.405 Cc: "Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere"

Lo Stato Italiano avrà anche non fatto bellissime figure di recente... ma se non gli si chiede ciò di cui si necessita, mai si avrà risposta adeguata!

Lei parla di "suo avvocato"?

neanche il mio avvocato
Ha già consultato un legale? Cosa le avrebbe risposto?

Le allego uno dei tanti esempi che può trovare in rete sull'istanza di nomina:
Il sottoscritto … nato a … il … e residente in ... via … n … (tel. n. …, fax n. …, e.mail …), assistito e difeso dall'avvocato.... nella sua qualità di … (indicare il rapporto che lega il ricorrente con il beneficiario)
del signor …, nato a … il … e residente (o domiciliato) in …, nella via …, n. …
ed ivi abitualmente dimorante (oppure: con abituale dimora in…, in via…, n. …)

premesso

- che il predetto signor …si trova nella impossibilità (indicare: tale/parziale/definitiva/temporanea) di provvedere ai propri interessi a causa di infermità (oppure: di menomazione) fisica (oppure: psichica);
- che, infatti, lo stesso signor … come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto da … ……., per cui si trova nella impossibilità di (ad esempio: riscuotere la pensione, gestire le spese correnti) non avendo più la coscienza del valore del denaro, …
- che si rende necessario, conseguentemente, provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che possa rappresentare (oppure: assistere) il predetto signor … nel compimento degli atti di seguito precisati;

- tutto ciò premesso,

Chiede
che la S.V. voglia nominare al signor … un amministratore di sostegno
indicandolo nella persona del signor …, nato a … il ... e residente in …, via ..., n. … (tel. n. …, fax n. …, e.mail ...) ritenuto idoneo per i seguenti motivi …,

che, trattandosi di infermità permanente, la nomina avvenga a tempo indeterminato

(oppure)

che, trattandosi di infermità temporanea, la nomina venga effettuata per sei mesi

affinché possa rappresentarlo (oppure: assisterlo ) nel compimento dei seguenti atti senza necessità di separata, ulteriore, autorizzazione:
1. riscossione della pensione mensile di euro ..., rilasciando quietanza con dispensa, se richiesta, da ogni responsabilità per l’ufficio pagatore;
2. utilizzo della intera predetta pensione per le esigenze ordinarie della persona assistita e l’ordinaria amministrazione dei suoi beni (oppure:utilizzo di detta pensione nella misura di euro ... al mese per le esigenze ordinarie della persona assistita e l’ordinaria amministrazione dei suoi beni e deposito della differenza presso …);
3. presentazione di istanze ad Uffici Postali e della Pubblica Amministrazione per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e di sussidi;
4. presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale;
5. …
6. …
7. L’amministratore di sostegno assisterà (o sostituirà) il beneficiario nel compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Si indica che le principali spese e i principali bisogni mensili del beneficiario sono i seguenti …, perciò si indica in euro … mensili il limite di spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con le rendite del beneficiario
Si propone, infine, che l’amministratore di sostegno riferisca al giudice tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario ogni ….
Ravvisandosi la necessità di provvedere al compimento immediato degli atti di cui appresso, per i seguenti motivi …
Si chiede altresì
Che il giudice tutelare voglia nominare un amministratore di sostegno provvisorio – che si indica nella persona di … – per il compimento degli atti qui di seguito indicati:
stipulare ……………;
incassare …. …
utilizzare l’importo di … per i seguenti motivi …
compiere tutte le operazioni bancarie ed in particolare la gestione del predetto conto corrente
Il ricorrente indica qui di seguito il nominativo e il domicilio dei parenti prossimi (discendenti, ascendenti, fratelli), del coniuge e dei conviventi della persona per la quale si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, quali da lui conosciuti
Il ricorrente si impegna ad informare detti soggetti dell’udienza fissata dal giudice tutelare e, nel corso di tale udienza, fornirà la prova di avere informato quelli che non si presentano

A corredo dell’istanza, produce:
- estratto dell’atto di nascita del beneficiario;
- eventuale certificato che attesta l’impossibilità del beneficiario di raggiungere la sede del giudice tutelare;
- documentazione medica attestante la menomazione del beneficiario e la sua influenza sulla vita di relazione;
- documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale;
- documenti attestanti l’eventuale opposizione dei parenti prossimi
 

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