PaoloNeoProp

Membro Junior
Proprietario Casa
Salve a tutti,
ho fatto una visura catastale di un appartamento finalizzata all' acquisto.
Se in visura appare :
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del
15/07/2016 protocollo n. RMnnnnn in atti dal 20/07/2016
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. xxxxxx.x/2016)

Posso concludere che il numero tra parentesi sia l'estremo che identifica il titolo edilizio?
Grazie a chi vorrà aiutarmi
 
La dicitura che hai riportato si riferisce all'ultima variazione catastale nulla ha a che vedere con la sua posizione edilizia. Per conoscere la regolarità edilizia dovrai fare un accesso agli atti presso l'ufficio tecnico comunale e verificare se lo stato attuale corrisponde a quello presentato. La stessa rappresentazione dovrà apparire anche nella planimetria catastale depositata.
 
La dicitura che hai riportato si riferisce all'ultima variazione catastale nulla ha a che vedere con la sua posizione edilizia. Per conoscere la regolarità edilizia dovrai fare un accesso agli atti presso l'ufficio tecnico comunale e verificare se lo stato attuale corrisponde a quello presentato. La stessa rappresentazione dovrà apparire anche nella planimetria catastale depositata.
Ti ringrazio, per quanto la mia domanda era se gli identificativi presenti : protocollo n. RMnnnnn e (n. xxxxxx.x/2016), potessero essere riferimenti alla pratica comunale.
Ovvero presento il progetto al comune che mi rislascia il protocollo n. xxxxxx.x/2016.
Il geometra che fa la docfa per aggiornare il catasto presenta la variazione e l'AdT rilascia il protocollo n. RMnnnnn. e nella pratica è citato il protocollo del comune.

O un altro modo di porre la questione : sarebbe possibile presentare una docfa per distribuzione spazi senza inserire un protocollo della relativa pratica comunale?
Grazie ancora
 
il catasto riceve quello che i tecnici presentano sotto loro responsabilità, avallato da firma del proprietario, si citano le date della fine lavori e basta, i dati che trovi sulla visura sono il protocollo del DOCFA, a parte la data di fine lavori che in visura non compare, non c'è altro dato che interessa il catasto.
Si possono anche censire opere abusive
 
La regola generale è che la variazione catastale debba essere presentata entro 30 gg (voglio evitare le tirate d'orecchio del pignolo e preciso @Nemesis) dalla comunicazione di fine lavori.
 
La regola generale è che la variazione catastale debba essere presentata entro 30 gg (voglio evitare le tirate d'orecchio del pignolo e preciso @Nemesis) dalla comunicazione di fine lavori.
esatto, chi controlla però è il comune che vuole la copia della planimetria e registrazione al catasto contestualmente alla relazione di collaudo della pratica edilizia. In sostanza si è gestito il tutto in modo che le variazioni operate che potrebbero anche costituire un aumento della rendita catastale, siano censite alla fine lavori e non quando aggraderà al proprietario (potenzialmente mai, come è stato per molti decenni)
 
Mentre i termini per l'accatastamento sarebbero tassativi, i termini per il collaudo non lo sono.
:) Giusto perche tutti capiscano: l'accatastamento va presentato entro 30 giorni dalla fine lavori dichiarata, il collaudo, corredato dalla pratica catastale si presenta anche dopo, intanto la banca dati catastale, che importa per le tasse, è aggiornata ;)
 

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