tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Il codice civile per questa specifica situazione, all’art. 1132, prevede che «Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. [...]»

Tutto dipende dalla circostanza che annita si sia dissociata o meno...
 

annita

Membro Attivo
Grazie a tutti per le risposte! In effetti temevo che le spese spettassero a me, perchè non mi sono dissociata dalla delibera, essendone venuta a conoscenza in ritardo.
La cosa che mi ha tratto in inganno è che l'amministratore, come ho già scritto, da ottobre 2010 ad oggi non ha più fatto menzione di nulla e mi ha pure rilasciato dieci giorni prima del rogito la famosa dichiarazione che io ho consegnato ai nuovi proprietari, ai quali peraltro avevo anche comunicato informalmente la cosa, sicura che poi non se ne fosse fatto più niente di concreto.
Non c'è una scadenza? Stiamo parlando di quasi due anni. E non capisco come nel caso opposto io sia obbligata in solido per le spese deliberate a giugno 2011(solo sei mesi in questo caso prima del rogito) quando non ero ancora proprietaria.
Sono circa 500 euro per rifacimento cancello rampa garage più altri 300 per esercizio ordinario...
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Avevi 30 gg da quando sei stata informata per dissociarti.

Quanto alle spese, la regola la stabilisce ancora una volta il codice civile, art. 63, comma 2, delle disposizioni di attuazione del c.c.:
«1-[...]
2 - Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
3 - [...]
»
 

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