U

User_27420

Ospite
buongiorno
è possibile oggi iniziare l'attività di amministratore di condominio, senza esperienza, ma con l'abilitazione di un'associazione nel 2012 in vista dell'imminente riforma del condomio che entrerà in vigore a giugno?
grazie mille
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Certamente, l'importante è studiare bene essere sempre aggiornati, assolutamente imparziali e trasparenti.

In Bocca al lupo!
 
U

User_27420

Ospite
Grazie molto gentile e chiara la risposta
Anche per un solo condominio, non il mio, e' indispensabile avere una partita IVA?
 

dolly

Membro Senior
Professionista
No, se non erro la partita IVA si apre quando il compenso annuo supera i €. 5.000,00.

Noooooo, assolutamente no. Questo è un requisito richiesto per la prestazione occasionale nel cui alveo non può rientrare l'attività di amministratore di condominio trattandosi di un mandato della durata di un anno, ovvero 365 gg. (superando quindi di gran lunga i 30 gg di limite massimo richiesti per tale tipologia di prestazione).
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Grazie molto gentile e chiara la risposta
Anche per un solo condominio, non il mio, e' indispensabile avere una partita IVA?
Sì, in quanto solo per chi gestisce il condominio in cui abita è possibile l'inquadramento quale Co.Co.Pro. senza obbligo quindi della posizione IVA. Ad ogni modo, ad oggi esistono regimi agevolati, quale il nuovo regime fiscale di vantaggio, che consente, in sintesi, l'assoggettamento dei compensi ad un'imposta sostitutiva del 5%, di fatturare senza addebito di IVA e senza applicazione della ritenuta d'acconto.
Qui troverai maggiori dettagli
Agenzia delle Entrate - Regime di vantaggio - Agevolazioni
 

dolly

Membro Senior
Professionista
buongiorno
è possibile oggi iniziare l'attività di amministratore di condominio, senza esperienza, ma con l'abilitazione di un'associazione nel 2012 in vista dell'imminente riforma del condomio che entrerà in vigore a giugno?
grazie mille
Dal 18 giugno 2013, questi saranno i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di amministratore condominiale:

Art. 25 Legge 220/2012

1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
 
U

User_27420

Ospite
grazie mille dolly, ho tutti i requisiti per poter essere un amministratore.
Ho visto sul sito dell'A.d.E. il regime agevolato. Ma per me sarebbe un secondo lavoro ed io dovrei iscrivermi alla gestione separata dell'Inps ed al massimo, se il mio fatturato è inferiore ai 30.000,00 Euro (così mi dice il commercialista) potrei optare per il regime agevolato dell'IVA.

qualcuno saprebbe dirmi in via indicativa i costi per uno come me che già ha un lavoro da dipendente:

. costi annui per una partita IVA?
. IRPEF da versare alla gestione separata?
. se ci sono altri costi o adempimenti? oltre al commercialista che ho già monitorato

grazie mille e..... che bel sito e che belforum
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se per gestire un solo condominio devi, essere amministrato da un commercialista, non ti bastano quelli che prendi per pagarlo, ciao
 

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