Elisabetta48

Membro Senior
Ci siamo: tra un mese scattano le novità del Codice Civile in materia di Condominio. Oggi mi sono arrivate due schede da compilare e una non mi convince: degli inquilini chiede anche il numero di telefono, sia dell'eventuale fisso che di un cellulare.
A parte il fisso che non hanno, ma io non credo di poter dare a terzi, ancorchè sia l'amministratore, il n. di cellulare degli inquilini. Penso che sia un dato riservato e non mi sento autorizzata a darlo a nessuno. Sbaglio????

L'altro amministratore non chiede il n. di cell, bensì il codice fiscale, ma questo non è un dato sensibile, quindi no problem.
Tutti e due chiedono nome e residenza.

Cosa ne dite? Io sono per lasciare il campo dei telefoni in bianco.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
All'amministratore non serve conoscere se l'appartamento è affittato o no, all'amministratore interessa incassare le quote condominiali e nel caso non le percepisca si potrà rivalere sul proprietario condomino.

In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore.
L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. --- Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781

Perciò nessuna notizia potrebbe/dovrebbe essere fornita dal proprietario/locatore su chi ci abita, pensa che il Garante per la Privacy nel 2006 aveva emesso un vademecum del palazzo in cui si diceva in particolare sui proprietari;

Punto 3
I numeri di telefono fisso e di telefono cellulare e l'indirizzo e-mail possono essere utilizzati da amministratore o portiere solo
  • se già indicati in elenchi pubblici
  • oppure se l'interessato è stato consenziente.
In ogni caso occorre sempre tener presente il principio di proporzionalità circa l'uso di tali numeri, con particolare riferimento a frequenze e ad orari, tenuto presente che il loro utilizzo può essere opportuno in casi di necessità ed urgenza (soprattutto per evitare danni incombenti) mentre occorre massimo discernimento per le attività ordinarie.
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1305181
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
E' opportuno dare all'amministratore i dati dell'inquilino perché per motivi di sicurezza personale i condòmini hanno il diritto di sapere chi abita nello stabile e come contattarlo in caso di emergenza. Tutta questa privacy sta diventando una barzelletta.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se nel regolamento vige l'obbligo di comunicare i nominativi dei locatari, è dovere del locatore comunicare i nominativi, altrimenti va a discrezione, ma è sempre utile dare i nominativi all'amministratore per tante cose necessarie ed eventuali varie comunicazioni
 

Elisabetta48

Membro Senior
I numeri di telefono fisso e di telefono cellulare e l'indirizzo e-mail possono essere utilizzati da amministratore o portiere solo se già indicati in elenchi pubblici oppure se l'interessato è stato consenziente.
Grazie. Era come pensavo. Per poter dare il n. di cell dovrei prima io acquisire il consenso da parte degli inquilini.
Il nome glielo ho sempre dato perchè l'amministratore fa già la ripartizione delle spese tra proprietario e inquilino. Alcuni inquilini preferiscono pagare direttamente la loro quota e le comunicazioni che li riguardano vengono mandate direttamente a loro.
......
Sono andata a cercare la nuova norma del codice;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;

Quindi direi che nomi, codice fiscale e residenza di chi occupa l'appartamento gli vanno dati... Non il telefono...
Poi c'è il discorso "sicurezza" : uno degli amministratori chiede tutta la certificazione di regolarità degli impianti, l'altro no...:shock:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi direi che nomi, codice fiscale e residenza di chi occupa l'appartamento gli vanno dati... Non il telefono...
Poi c'è il discorso "sicurezza" : uno degli amministratori chiede tutta la certificazione di regolarità degli impianti, l'altro no...:shock:
Direi che il nome ed specialmente il C.F. (dati personali) non è necessario all'amministratore, salvo che l'interessato, quindi l'inquilino stesso non li conceda di propria volontà, appunto come in questo caso in cui l'amministratore suddivida le spese riguardanti l'inquilino, vedi questo glossario del Garante della Privacy;

Consenso
La libera manifestazione di volontà dell'interessato con cui questi accetta espressamente un determinato trattamento dei suoi dati personali, ...
la nuova norma, che andrà in vigore al 18 giugno 2013 e che hai citato interessa solamente il titolare del diritto, cioè il proprietario​
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
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Professionista
Perdonatemi se faccio il bastian contrario, però sempre secondo la nuova riforma, la convocazione dell'assemblea, può essere fatta mediante: Raccondata A/R, PEC, fax o a mano.

Pertanto l'amministratore deve essere a conoscenza dei numeri di telefono e/o eventuale PEC al quale inviare la convocazione direttamente all'interessato, onde evitare l'annullabilità, quindi a mio parere se l'amministratore nel modello per l'autocertificazione anagrafe condominio, chiede i numeri di telefono o email, non erra.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Perdonatemi se faccio il bastian contrario, però sempre secondo la nuova riforma, la convocazione dell'assemblea, può essere fatta mediante: Raccondata A/R, PEC, fax o a mano.

Pertanto l'amministratore deve essere a conoscenza dei numeri di telefono e/o eventuale PEC al quale inviare la convocazione direttamente all'interessato, onde evitare l'annullabilità, quindi a mio parere se l'amministratore nel modello per l'autocertificazione anagrafe condominio, chiede i numeri di telefono o email, non erra.
Infatti, però l'interessato all'assemblea è il condomino e non l'inquilino e per via telefono non sarà possibile convocare l'assemblea e per convocare l'assemblea non è necessario conoscere il C.F. :)
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
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Professionista
Ho parlato per entrambi. ;)
Se l'assemblea riguarda il riscaldamento centralizzato, dovrà essere convocato l'inquilino.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ho parlato per entrambi. ;)
Se l'assemblea riguarda il riscaldamento centralizzato, dovrà essere convocato l'inquilino.
Non dall'amministratore, l'amministratore convoca il condomino (cc art 1136), il quale dovrebbe avvisare che uno degli argomenti all'OdG interessano all'inquilino.

In giurisprudenza ed in dottrina non è del tutto pacifica la questione concernente l'individuazione del soggetto tenuto a comunicare all'inquilino l'avviso di convocazione dell'assemblea nella quale il medesimo ha diritto di partecipare.

Secondo un risalente indirizzo rimasto minoritario, tale obbligo, gravante in generale sul proprietario, si trasferisce in capo all'amministratore condominiale nel caso in cui quest'ultimo sia stato reso edotto dell'esistenza del rapporto di locazione nonché delle generalità del conduttore. Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale prevalente, seguito dalla stessa dottrina maggioritaria, individua nel solo condomino locatore l'unico soggetto obbligato alla convocazione del conduttore, sia stato o meno l'amministratore informato dell'esistenza del rapporto di locazione. In altri termini, l'art. 10 della citata legge 27 luglio 1978 n. 392, non determinando modificazioni al disposto dell'art. 66 disp. att. c.c., norma che disciplina la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini, fa sì che tale avviso sia comunicato dall'amministratore al proprietario e non anche al conduttore dell'appartamento, restando lo stesso proprietario tenuto soltanto ad informare il conduttore dell'avviso di convocazione ricevuto dall'amministratore, senza che le conseguenze della mancata convocazione del conduttore possano farsi ricadere sul condominio, il quale rimane estraneo al rapporto di locazione. http://www.diritto24.ilsole24ore.co...-conduttori-nell-assemblea-di-condominio.html
 

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