jac0

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Sinceramente non ho mai consultato il regolamento di condominio. :shock:

E' arrivato il momento fatidico di leggerlo, soprattutto, ma non solo, lì dove elenca le parti comuni del fabbricato. C'è il terrazzo? Se c'è, è normale che non stia nell'atto di compravendita; se invece non c'è NEANCHE LI' qualcosa non quadra.
Altra domanda: hai nell'atto di compravendita le piante catastali della tua proprietà? Se sì, c'è quella del terrazzo?
 

condobip

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... se invece non c'è NEANCHE LI' qualcosa non quadra.
Anzi è esattamente il contrario, se nel RdC tra l'altro deve essere Contrattuale (cioè accettato e sottoscritto da tutti i condomini proprietari) e negli atti di compravendita non c'è scritto nulla riguardo il terrazzo, vale l'art. 1117 cc 1° comma, ovvero per esserci diversità deve esserci un atto, titolo o documento che provi questo stato di cose, dove tutti possano esserne a conoscenza per eventuali contestazioni.
 

jac0

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L'articolo 1137 riguarda l' impugnazione delle delibere dell'assemblea.
Ha a che fare con il problema del terrazzo?
 

condobip

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Proprietario Casa
L'articolo 1137 riguarda l' impugnazione delle delibere dell'assemblea.
Ha a che fare con il problema del terrazzo?
Scusa mi sono accorto dell'errore di battitura, l'articolo (che ho corretto) è il 1117 cc (già citato da me all'inizio della discussione post nr. 3)
Comunque l'art 1137 cc potrebbe rientrare in ballo in questo caso, ovvero se l'assemblea decide di far pesare all'O.P. le spese della manutenzione di questo terrazzo, senza provare che spettano esclusivamente a lui.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Anzi è esattamente il contrario, se nel RdC tra l'altro deve essere Contrattuale (cioè accettato e sottoscritto da tutti i condomini proprietari) e negli atti di compravendita non c'è scritto nulla riguardo il terrazzo, vale l'art. 1117 cc 1° comma, ovvero per esserci diversità deve esserci un atto, titolo o documento che provi questo stato di cose, dove tutti possano esserne a conoscenza per eventuali contestazioni.

Secondo me il terrazzo, se non è riportato nel regolamento di condominio, è di proprietà di uno qualsiasi dei condòmini e quindi sta nel suo atto di compravendita.
 

condobip

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Se leggi bene l'art. 1117 cc 1° comma deve esserci un titolo contrario, anzi per la verità le parole esatte sono - se non risulta il contrario dal titolo - (il quale potrebbe essere anche un RdC Contrattuale), e comunque matele nel suo 1° post afferma;
... stipuliamo l'atto di vendita in cui acquistiamo dal venditore: appartamento, garage e soffitta ... Ma se sul mio atto non c'è scritto niente riguardo la terrazza, ....
quindi così si tolgono tutti i dubbi, il terrazzo NON è di sua proprietà.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Se leggi bene l'art. 1117 cc 1° comma deve esserci un titolo contrario, anzi per la verità le parole esatte sono - se non risulta il contrario dal titolo - (il quale potrebbe essere anche un RdC Contrattuale), e comunque matele nel suo 1° post afferma;quindi così si tolgono tutti i dubbi, il terrazzo NON è di sua proprietà.

Io dico solo che, se è indicato dall'RDC come parte comune, il terrazzo è di proprietà del condominio; in caso contrario, è di proprietà di uno dei condòmini oppure di un soggetto estraneo al condominio.
Inoltre ognuno dei condòmini ha il diritto/dovere di sapere subito di chi è il terrazzo, perché questa conoscenza determina la ripartizione tra i condòmini di gran parte delle spese condominiali.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Io dico solo che, se è indicato dall'RDC come parte comune, il terrazzo è di proprietà del condominio; in caso contrario, è di proprietà di uno dei condòmini.
Non è detto che ci sia un RdC, infatti moltissimi condominii ne sono sprovvisti per il semplice fatto che i condomini proprietari sono meno di 10, oppure non sono riusciti ancora a trovare la maggioranza necessaria per approvarlo (quella del 2° comma dell'art. 1136 cc), p.es. nel mio condominio che ha più di 40 anni NON esiste nessun RdC, per cui si affida alle norme del Codice Civile in attesa di approvazione, ma oramai non ci spero più nonostante i miei continui solleciti all'assemblea, l'unica cosa che è stata stabilita dal costruttore e riportata su tutti i Rogiti è la tabella millesimale di proprietà e per dire la verità è più che sufficiente per le partizioni delle spese in tutti i casi.
Tra l'altro i RdC regolamentari (quindi non contrattuali), prevedono che - Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. (cc art 1138)
Per cui il diritto di matele è garantito :)
 

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