arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione(1), o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione. é il primo comma della legge citata.
Io tornerei al primo comma. Di fronte alla legge io sono certa che si può fare forza sulla convenzione, e sugli usi. Il rapporto che c'è tra amministratore e condomino non può essere equiparato al creditore o venditore. Caso mai potrebbe essere l'amministratore, su disposizione del condominio, a rivestire il ruolo, fittiziamente, di debitore verso una qualsiasi società. Convenzione vuole, nei tempi passati era la norma, che l'amministratore passi appartamento per appartamento a mettere insieme la somma per coprire i debiti che il condominio ha con le società fornitrici di opere. Qualora un condomino non fosse più domiciliato nell'appartamento, il mezzo scelto dalla legge è la raccomandata, oppure se c'è la possibilità, si reca nel luogo dove è domiciliato il condomino. Tanto più che è di dominio pubblico il fatto che il condomino moroso voleva pagare non il debito che aveva verso l'amministratore, nè verso il condominio, bensì verso i fornitori che legalmente potrebbero proprio rivalersi su di lui (come da legge)
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Convenzione vuole, nei tempi passati era la norma, che l'amministratore passi appartamento per appartamento a mettere insieme la somma per coprire i debiti che il condominio ha con le società fornitrici di opere.
Peccato che non rientri nei compiti dell'amministratore la riscossione a domicilio delle quote. E la cosa è molto logica. Possedere un immobile non vuol dire risiedervi.
Tra l'altro l'affermazione che "nei tempi passati era la norma" contiene già la negazione della validità attuale della presunta "norma".
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Mentre è ricoverato contatta l'amministratore invitandolo a passare da lui per saldare gli importi arretrati. L'amministratore non va a riscuotere tali importi giustificandosi con la motivazione che non gli sembra bello farsi pagare mentre il debitore è ricoverato e afferma di voler attendere la dimissione del moroso. L'amministratore informa l'acquirente, che è già diventato proprietario, della circostanza.
così si sono svolti i fatti.

Peccato che non rientri nei compiti dell'amministratore la riscossione a domicilio delle quote. E la cosa è molto logica. Possedere un immobile non vuol dire risiedervi.
Tra l'altro l'affermazione che "nei tempi passati era la norma" contiene già la negazione della validità attuale della presunta "norma".

Non capisco perchè tu affermi che non rientra nei compiti dell'amministratore tale incombenza. Come ho già spiegato, la figura dell'amministratore non è assimilabile a quella di un creditore. L'amministratore dipende dalla volontà del condominio il quale è libero di scegliersi un amministratore che riscuota le somma appartamento per appartamento. Se il condomino non risiede nella palazzina sono appunto le incombenze dell'amministratore, il quale deve provvedere a tenere informato il condomino.
Inoltre se nei tempi passati era la norma non è detto che non lo sia tutt'ora. gli usi e le norme fanno storia e testo, altrimenti non ci sarebbe il codice che lo prescrive.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
L'amministratore dipende dalla volontà del condominio il quale è libero di scegliersi un amministratore che riscuota le somma appartamento per appartamento.
Come riscuotere le quote condominiali è una decisione che va presa in accordo tra la maggioranza dei condomini e l'amministratore. Mi ricordo che, più di cinquantanni fa, mio padre era stato pregato dalla unanimità dei condomini di gestire l'amministrazione del condominio in cui vivevamo. Mio padre svolgeva a titolo gratuito questa incombenza. Per la riscossione delle quote condominiali mio padre concordò di dare appuntamento dalle 15:00 alle 17:30 del primo sabato non festivo di ogni mese presso la guardiola del portiere. Con la riduzione dell'orario di lavoro del portiere, non potendo più usufruire del pomeriggio, per alcuni anni l'appuntamento fu spostato al sabato mattina dalle 9:30 alle 12:00. In seguito, prendendo come scusa il pensionamento del portiere, mio padre rassegnò le dimissioni (rimase comunque come consultore) perché i condomini, con la scusa che l'amministratore era dimorante nel palazzo, si presentavano presso il nostro domicilio, sopratutto negli orari di cena, per pagare le rette condominiali; così fu scelto, e pagato, un professionista. Ho raccontato tutto ciò per ribadire che il pagamento delle quote condominiali è un onere che grava a carico del condomino. E' il condomino che deve recarsi nel giorno stabilito dall'amministratore per pagare la sua retta; oggi, che la raccolta diretta è quasi scomparsa, è il condomino che deve andare in posta o in banca a pagare il bollettino delle spese condominiali; è il condomino che deve collegarsi con il pc ed effettuare il pagamento on-line. L'amministratore ha l'onere di sollecitare il pagamento ai condomini, nelle forme dovute, sopratutto se morosi. Ma non deve essere lui che va materialmente a riscuotere i soldi. Chi faceva così era l'amministratore del proprietario dell'intero edificio che bussava di porta in porta agli appartamenti dei conduttori per la riscossione delle pigioni; ed a volte si presentava presso il luogo di lavoro di qualche inquilino moroso per farsi pagare.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Non capisco perchè tu affermi che non rientra nei compiti dell'amministratore tale incombenza.
Perchè non è previsto tale obbligo nella legge precedente e in quella di riforma del condominio.
La risposta di Luigi Criscuolo è chiarissima ed esemplificativa.
Ciò non toglie che un Condominio possa pattuire con l'amministratore tale forma di riscossione, ma se io fossi un amministratore vorrei essere pagato per tale incombenza.

così si sono svolti i fatti.
Già, ma questo non costituisce obbligo di riscossione a domicilio.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
volontà del condominio il quale è libero di scegliersi un amministratore che riscuota le somma appartamento per appartamento.
Ti immagini l'Amministratore che si trova ad amministrare 3 o 4 condomini che hanno optato di pagare direttamente nelle sue mani la quote condominiali che gira per ore nei palazzi all'ora di cena, magari per diversi giorni perché alcuni condomini non si fanno trovare in casa nel giorno stabilito, vagando magari in una città come Roma, da un quartiere all'altro?

ma se io fossi un amministratore vorrei essere pagato per tale incombenza.
Certo che deve essere pagato; per tale incombenza è prevista una percentuale sulle somme per il maneggio diretto dei soldi. Inoltre un tale amministratore dovrà cautelarsi sottoscrivendo una poliza assicurativa contro i furti o gli scippi che ovviamente scaricherà sui condomìni che gli hanno chiesto una tale prestazione; come è prevedibile che scarichi il costo della vacazione per la riscossione.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il rapporto che c'è tra amministratore e condomino non può essere equiparato al creditore o venditore
A parte il "venditore" al posto di "debitore", la mancata equiparazione deriverebbe da quale norma, dato che il debito è verso il condominio e l'amministratore (ex art. 1131 c.c.) ne è il legale rappresentante?
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
A parte il "venditore" al posto di "debitore", la mancata equiparazione deriverebbe da quale norma, dato che il debito è verso il condominio e l'amministratore (ex art. 1131 c.c.) ne è il legale rappresentante?
Appunto! venditore. A meno che prestatore d'opera si intende un venditore di servizi, in tal caso l'amministratore potrebbe essere assimilato a "creditore" ed avrebbe la legge dalla sua. In realtà se si volesse legittimare davanti la legge, e si comportasse da "buon padre di famiglia" nei suoi atti (cosa che non è stata in questo caso assolutamente) non conosco norma di legge che impone un amministrato di recarsi presso gli uffici di chi amministra le sue cose.

Già, ma questo non costituisce obbligo di riscossione a domicilio
così, è proprio questo che l'obbligava a riscuotere presso il malato.

Perchè non è previsto tale obbligo nella legge precedente e in quella di riforma del condominio.
non è previsto neanche il contrario

Ti immagini l'Amministratore che si trova ad amministrare 3 o 4 condomini che hanno optato di pagare
lo immagino certo, come mi immagino lavori ancora più degradanti fare di peggio

il debito è verso il condominio e l'amministratore (ex art. 1131 c.c.) ne è il legale rappresentante?
lui non ne risponde in alcun modo non essendo il condominio un ente giuridico.
Inoltre: Nello specifico la Corte Suprema ha escluso che abbiano carattere solidale le obbligazioni contratte nell'interesse del condominio. Esse sono obbligazioni connotate da parziarietà, salvo che la legge disponga diversamente. Ne deriva che illegittimamente il creditore rivolge la richiesta di adempimento a uno solo dei condomini o a più condomini. Secondo tale orientamento la domanda di pagamento può essere rivolta ai condomini in proporzione alla singola quota debitoria. Per accertare la consistenza di tale quota, il creditore ha l'onere di controllare le tabelle millesimali del condominio.
Ovvero: l'amministratore ha solo il compito, e per questo ne risponde di fronte alla legge, di mettere insieme una somma atta a eliminare i debiti contratti per singole quote percentuali. Null'altro. Non è un amministratore delegato.:risata:

meri56 ha scritto: ↑
ma se io fossi un amministratore vorrei essere pagato per tale incombenza.
potresti essere anche licenziata se ti rifiutassi di ottemperare a questo ordine :shock:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Nello specifico la Corte Suprema ha escluso che abbiano carattere solidale le obbligazioni contratte nell'interesse del condominio.
C'entra un fico secco. Si sta discutendo dell'obbligo giuridico che ha il debitore di pagare i propri debiti di valuta (e cioè, le sue obbligazioni pecuniarie) al domicilio del creditore.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Okay. Se ammetto che tu hai ragione, il nostro condomino, stante alla sua dichiarazione, è stato truffato o no? Devi anche ammettere che in generale la figura dell'amministratore sia alquanto discutibile: tu ti ostini a considerarlo un creditore, io mi ostino a considerarlo un mio rappresentante. e le due figure coincidono, talvolta l'una e talvolta talaltra. Il nostro eroe si è rivolto a noi e noi gli rispondiamo, alla fine, che si è fatto fregare come un pollo. Non è che non carino, è che allora che ci stiamo a fare? Questa non è la posta del cuore, d'accordo, deve essere un aiuto per chi chiede giustizia. E datosi che vi sono sicuramente gli estremi, sempre, per ottenerla, non chiudiamoci al primo articolo che ci viene in mente.
 

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