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marvit40

Ospite
Uno degli o.d.g. della prossima assemblea è l'affitto degli unici 4 posti auto (da sempre destinati al "primo che arriva") a turnazione onerosa e la mia proposta sarebbe così specificata:
*Turnazione onerosa, non cedibile, destinata con precedenza ai residenti e in subordine, in difetto di richieste, ad esterni già affittuari di garage (con esclusione di esterni non affittuari), di durata unica (6 mesi?-1 anno?) da detrminarsi con sorteggio fra i richiedenti, attribuendo il diritto esclusivo a fronte di una tariffa di € 1 giornaliero (non monetaria ma in aggiunta alla propria quota di spese condominiali dei
proprietari di appartamento/ufficio o garage se affittuari non residenti) da conteggiare in diminuzione del totale delle spese in Rendiconto e quindi redistribuibili fra tutti i partecipanti (non importa se compresi anche i sorteggiati che verrebbero a beneficiare di una piccola quota del loro stesso canone).
Detto ciò chiedo se una proposta di tal genere starebbe in piedi e, se accolta, da deliberare con quale maggioranza?
Non credo ci sarebbero opposizioni da parte degli altri condòmini che sono del tutto indiferenti all'argomento perchè il fine di questa proposta è quello di frenare gli educati malumori di quei cinque o sei proprietari o affittuari che possiedono due vetture e un solo box oppure di quegli affittuari che non ne possiedono alcuno.
L'unico dubbio sarebbe nel caso ci fossero solo richieste inferiori ai quattro posti in palio: come ci si comporterebbe con quelli che restassero inoptati?
Grazie per eventuali suggerimenti.
 
Ultima modifica di un moderatore:
M

marvit40

Ospite
Per Sergio Gattinara
Il Regolamento è di natura assembleare e quindi ritengo che sia modificabile da una successiva delibera con la maggioranza di cui al terzo comma dell'art. 1138 C.C.
Superando la definizione di quali sono gli spazi comuni (...tutte le aree coperte e sco -perte....che non siano di proprietà privata secondo i propri titoli...) l'articolo "Utilizzo dei cacelli.....cortili e altri spazi comuni" dice che "Tutti gli spazi citati sono di uso paritario comune e non possono essere utilizzati in modo utilitaristico a vantaggio privato... ecc."
tuttavia nella mia proposta ho cercato di interpretare le sentenze della Cassazione
n. 15460/2002 (..la delibera condominiale può predisporre un sistema di rotazione dei posti..), n. 26226/del 7/12/2006 (la Cassaz. ha stabilito che il criterio da seguire è quel-lo della turnazione...) e n. 3640 del 24/02/2004 (...il condòmino che mantiene parcheggiata l'auto per lunghi periodi nel cortile condominiale manifesta la volontà di possedere il bene in maniera esclusiva e quin-di...determina un abuso andando oltre quan-to consentito dall'art. 1102). Certo, ho citato solo alcuni stralci e poi non so se queste sen- tenze sono state successivamente riformate
tuttavia mi sembra che siano applicabili alla nostra situazione trattandosi di principii di valenza superiore al Regolam. Condom.
Ciao e grazie per il tuo seguito!
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Perchè complicarsi così la vita? Non sarebbe più semplice una turnazione tra tutti i proprietari per un periodo di un mese? Chi è di turno e non intende usufruire del posto auto sarà libero di cederlo ad altri a titolo gratuito o oneroso e dal punto di vista condominiale sarebbe tutto più semplice.
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Hai ragione ma fino ad un certo punto. Mi spiego premesso che io non ho l' auto nè guido ho osservato che nel miocondominio l'argomento scalda gli animi.A mio avviso è meglio avere una regolamentazione.
Se nel condominio c'è chi non ha l'auto ricava dalla decisione laperdita, di fatto della comproprietà di un bene comune e contestualmente ha l onere di dover pagare per la manutenzione del bene medesimo ( segnaletic, sriscie per il parcheggio rifacimento del manto stradale .
Al riguard0 l'affitto dovrebbe riflettere i costi anche amministrativi perchè occorrerà anche vigilare e sanzionare chi non rispetta le regole.
Mi rendo conto che il mio commento può far pensare all avvento di un regime in un paese di "volemose bene"ma ripeto un regolamento è necsesario e con esso le sanzioni il cui ammontare, con la nuov legge non sono più le 100 lire.
Sarwebbe quindi opportuno fissare un prezzo pe il parcheggio che copra lle spese e contabilizare la cifra non come affitto ( se no si pagano le tasse) Ma come contributo spese manutenzione strade creando u conto "fondo man strade " cui accreditare i versamenti, stando bene attenti nell usare quei fondi solo a quello scopo
 
M

marvit40

Ospite
Per Sergio Gattinara
Ti ringrazio per la tua opinione e mi sembrava presuntuoso dire che effettivamente stavo già abbozzando il testo di una "regolamentazione" da portare in assemblea e sentire il parere dei partecipanti anche su questo; seguirò i tuoi consigli perchè pur avendo ipotizzato che gli eventua-li importi ricavati non dovevano riferirsi ad un vero affitto, non avevo pensato al "fondo
spese manutenzione manto stradale"
Ti ringrazio comunque.
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Parcheggiare irregolarmente la propria auto ne i posti comuni condominiali, in modo da impedire agli altri condomini di transitare con il proprio veicolo per accedere alla via pubblica, integra gli estremi del delitto di violenza privata di cui all'art. 610 del Codice penale, punibile anche con la reclusione. Attenzione quindi a lasciare l'auto ferma davanti al box del vicino oppure posteggiata nei viali interni del condominio, perché così facendo si costringe qualche altro condomino a tollerare un comportamento che lo porta a dovere scegliere soluzioni diverse, come conseguenza dell'impossibilità di far uso della propria auto impedita alla manovra dall'altrui abuso. Non occorrono particolari comportamenti per integrare gli estremi di quella violenza che fa poi scattare la sanzione penale, ma è sufficiente rifiutarsi, una volta che si è invitati a farlo, di spostare il proprio veicolo.

Lo ha recentemente ribadito la Suprema Corte (sentenza del 12 gennaio 2012 n.603) affermando che, se da un lato è pacifico che costituisce il reato di violenza privata la condotta di chi effettua il parcheggio della propria autovettura in modo tale da impedire intenzionalmente a un'altra persona di uscire dal parcheggio comune, accompagnato dal reiterato rifiuto alla richiesta della parte offesa di liberare l'accesso, dall'altro è ragionevole ritenere reato anche il rifiuto di spostare l'auto. In tale seconda condotta la costrizione con violenza dell'altrui volontà è determinata dal mantenimento della vettura nella posizione irregolare. Il mancato rispetto dell'altrui diritto godere liberamente degli spazi condominiali e dei beni comuni può dunque portare a conseguenze a volte inimmaginabili.

Il parcheggio delle auto o dei motocicli nella aree comuni condominiali è ormai un abituale motivo di discussione in assemblea, soprattutto in quei grandi complessi dove diventa anche difficile un attento controllo da parte sia dei condomini e sia, ancor meno, dell'amministratore. Il principio generale dettato dalla legge è che ciascun condomino può servirsi della cosa comune senza però alterarne la destinazione e non impedendo agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

A volte però capita che il parcheggio negli spazi comuni cade nell'irragionevolezza e nell'abuso: è il caso, ad esempio, di chi lascia parcheggiata per lungo tempo la propria auto nello spazio cortilizio condominiale, limitandone in tal modo, se non addirittura escludendolo, il libero e pacifico godimento da parte degli altri partecipanti.

Si pone allora il problema di come intervenire per riportare la normalità in condominio nel più breve tempo possibile, qualora il legittimo uso si trasformi in prevaricazione. È importante il tempestivo intervento dell'amministratore, perché al condomino disobbediente si possono opporre gli specifici divieti previsti dalla legge (anche penale, come si è visto) o dal regolamento circa l'uso degli spazi comuni. È pacifico infatti che il regolamento condominiale di tipo contrattuale può vietare il parcheggio all'interno della aree comuni e che anche nel regolamento approvato dall'assemblea possono essere previste alcune clausole dirette a disciplinarne le modalità d'uso al fine di consentire un migliore godimento a tutti i condomini
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Sarwebbe quindi opportuno fissare un prezzo pe il parcheggio che copra lle spese e contabilizare la cifra non come affitto ( se no si pagano le tasse) Ma come contributo spese manutenzione strade creando u conto "fondo man strade " cui accreditare i versamenti, stando bene attenti nell usare quei fondi solo a quello scopo
Messa così concordo, mi sembrava un pò complicata l'opzione contabile proposta da Marvit40.
 

anma

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti.
Nel mio condominio non abbiamo box privati ma solo quattro posti disponibili nel cortile condominiale per 20 appartamenti. Ogni anno i condomini interessati fanno richiesta di assegnazione: i posti sono a titolo gratuito, il primo anno per sorteggio e negli anni successivi per rotazione. L'amministratore predispone dei contrassegni indicanti il periodo (in genere 2/3 mesi consecutivi) e il numero del posto.
Devo dire che da noi funziona.
Anma
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
per marvit 40
ti suggerisco di verificare se il vostro manto stradale ha lo spessore necessario .
T dico questo perchjè noi avevamo vialetti asfaltati usati come spazi pedonali con u n centimetro di spessore Con il parcheggio siamo stai costretti a rifare il manto stradale portandolo a 3 cm. Nel nostro caso ci è costato euri 81000 che diviso fra 100 condomini fa 810 a testa che hanno dovuto pagare anche quelli che non hanno l auto .
L'utilizzo degli spazi comuni dovrebbe riflettere la necessità di accantonamenti nel fondo già menzionato che verrebbe incrementato dagli"affitti" e dalle sanzioni
sodisfacendo così il condominio nel suo insieme che coprirebe i costi in modo più equo
 

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