Il diritto di proprietà (art. 832 c.c.) consente a chi ne è titolare di godere e di disporre di un bene (mobile o immobile) in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
In altre parole, chi è proprietario di un bene, sia esso mobile o immobile, può goderne, ossia trarne le utilità direttamente o indirettamente (ad esempio, se si tratta di un appartamento può abitarlo direttamente, ovvero concederlo in locazione a terzi, percependone il canone) e può disporne in modo pieno ed esclusivo e, per l'effetto, può donarlo ovvero venderlo liberamente.
Il pieno proprietario gode quindi di un potere sulla cosa pieno ed esclusivo, nel senso che può farne ciò che vuole, addirittura potrebbe paradossalmente distruggerla, senza subire ingerenze da parte di terzi.
Di solito la proprietà è piena, ma non di rado accade che, limitatamente a beni immobili, ad essa s'accompagni il diritto reale di usufrutto, ed allora non si parla più di proprietà piena bensì nuda.
L'usufrutto rientra tra i cd. "diritti reali di godimento", è regolato dagli artt. 978 e ss. c.c. e garantisce a chi ne è titolare di godere di una cosa altrui traendone le utilità consentite dalla Legge, rispettandone la destinazione economica.
Quindi, l'usufruttuario a differenza del proprietario può solo godere della cosa che forma oggetto del suo diritto e trarne le utilità come se fosse proprietario, ma non può disporne: ossia non può vendere, distruggere e/o donare la cosa; di più, egli deve anche rispettarne la destinazione economica.
Buone feste anche a te.