maresmeraldo

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Salve e grazie a chi mi risponderò,
il 12 Novembre 2013 è andato via un mio inquilino (risoluzione anticipata) ed ho dimenticato di presentare il relativo modello all'Agenzia delle Entrate. Il contratto era in cedolare secca. Se lo presento ora, con ritardo, a cosa vado incontro?
 

jerrySM

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Fai il ravvedimento operoso pagando interessi e sanzioni calcolate sui 67 euro, ma non devi pagare i 67 euro.
Mi dispiace mapeit ma non è così.
La regolarizzazione per la mancata presentazione del mod.69 in CS, come previsto dal D.L. n. 16/2012 "rimessione in bonus", prevede il versamento della sanzione di Euro 258,00 con mod.F24 e codice tributo 8114.
 

eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Dipende dall'importo dell'affitto, se basso sui 300/350 mensili potrebbe convenire far risultare la chiusura del contratto il 12 gennaio, e mod. 69 entro il 12 febb. Pagheresti € 147 di imposte invece che € 258 di sanzioni.
 

maresmeraldo

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Penso ci sia un equivoco il contratto era regolarmente registrato, ho solo dimenticato di presentare la risuluzione il cui termine è scaduto il 12 dicembre 2013.Quindi prendo per buona la risposta di Mapeit.
 

jerrySM

Membro Attivo
Proprietario Casa
Penso ci sia un equivoco il contratto era regolarmente registrato, ho solo dimenticato di presentare la risuluzione il cui termine è scaduto il 12 dicembre 2013.
Nessun equivoco, se hai dimenticato di presentare la risoluzione entro i termini per un contratto in regime di cedolare secca la legge prevede il versamento della sanzione di Euro 258,00 con mod.F24 e codice tributo 8114.
 

jerrySM

Membro Attivo
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Citi la fonte?
L'ho già citata: D.L. n. 16/2012. Per maggior precisione:

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) (GU n.52 del 2-3-2012 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99).


L'applicabilità di questo DL ai contratti di locazione in regime di cedolare secca è stato ribadito nella circolare n.47/e/2012 al punto 3. Rapporti tra cedolare secca e remissioni in bonis:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7ea1bd004de1e6dd9705f7b9274468c8/circolare 47e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7ea1bd004de1e6dd9705f7b9274468c8

in pratica la sanzione è dovuta non per il mancato pagamento (che in CS non è dovuto) ma per ritardata comunicazione.
 

Giorgio B.

Membro Junior
Professionista
la fonte che citi tu prende in esame solo i casi in cui si decide di applicare PER LA PRIMA VOLTA il regime della cedolare secca.
Se il contratto è già in cedolare secca io ho sempre fatto come Mapei dice.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
la fonte che citi tu prende in esame solo i casi in cui si decide di applicare PER LA PRIMA VOLTA il regime della cedolare secca.
Se il contratto è già in cedolare secca io ho sempre fatto come Mapei dice.
Anche a seguito dell'accertamento dell'agenzia? Ossia anche in assenza di ravvedimento operoso?
 

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