fiorenza

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Conduttore
:amore: Ricevo, usufruttuaria, diffida dall'amministratore per pagamento spese straordinarie (così attestato da professionisti) pari a 540,00 €. - Era la settimana di Pasqua, avvocati non disponibili, ho quindi pagato.
Chi può sanzionare questi amministratori, senza scrupoli?
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Visto che le spese straordinarie tra nudo proprietario e usufruttuario, spettano al nudo proprietario, non dovevi pagare, se poi l'amministratore procedeva con citazione al Giudice quasi sicuramente avrebbe dovuto rimangiarsi la diffida.
http://www.lavorincasa.it/usufruttuario-e-nudo-proprietario-sono-condomini-distinti/
Peccato che dopo la riforma operata con la legge n. 220/2012, l'ultimo comma dell'art. 67 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile preveda che "Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale".
 

fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Nemesis, preferendo la parte più debole? Tieni comunque presente, ma certamente lo sai essendo membro senior, che l'usufruttuario non ha diritto di voto per le spese straordinarie, non può quindi essere chiamato a pagarle. La riforma ha trascurato questo particolare. Il nudo proprietario invece, secondo la riforma, sarà solidale nel pagamento delle spese ordinarie.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Peccato che dopo la riforma operata con la legge n. 220/2012, l'ultimo comma dell'art. 67 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile preveda che "Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale".
Sono d'accordo che sono solidali, e dato per scontato che lo sono, se l'usufruttuario non versa la sua quota, l'amministratore necessariamente dovrà rivolgersi al nudo proprietario non credi? Oppure adire a causa se nessuno dei due versa la quota per le spese straordinarie, dove l'usufruttuario potrà far valere i suoi diritti previsti dal Codice Civile;

cc Art. 1004.
Spese a carico dell'usufruttuario.

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

cc Art. 1005.
Riparazioni straordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l'usufruttuario non ha diritto di voto per le spese straordinarie
Art. 67 disp. att. c.c., commi 6 e 7:
"L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario".

non può quindi essere chiamato a pagarle.
Invece può. La norma è chiarissima. L'usufruttuario e il nudo proprietario sono solidalmente responsabili per tutti i contributi, sia relativi alle spese ordinarie, sia relativi a quelle straordinarie.
Sono d'accordo che sono solidali
Prima non lo eri, visto che avevi riportato un collegamento a una pagina web con informazioni non aggiornate con le modificazioni introdotte dalla legge n. 220/2012.
l'usufruttuario potrà far valere i suoi diritti previsti dal Codice Civile
Nei confronti dell'altro obbligato in solido, e cioè il nudo proprietario. Non certamente nei confronti del condominio.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 67 disp. att. c.c., commi 6 e 7:
"L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario".


Invece può. La norma è chiarissima. L'usufruttuario e il nudo proprietario sono solidalmente responsabili per tutti i contributi, sia relativi alle spese ordinarie, sia relativi a quelle straordinarie.
Prima non lo eri, visto che avevi riportato un collegamento a una pagina web con informazioni non aggiornate con le modificazioni introdotte dalla legge n. 220/2012.Nei confronti dell'altro obbligato in solido, e cioè il nudo proprietario. Non certamente nei confronti del condominio.
L'opposizione sarà sicuramente accolta dal Giudice in virtù dei già citati articoli del c.c. 1004 e 1o05, io fossi stato Fiorenza per una semplice "diffida" non avrei pagato ed avrei atteso altre azioni da parte dell'amministratore.
Ovvero una diffida non vale un obbligo a pagare, l'obbligo lo deciderà il Giudice.
 
Ultima modifica:

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L'opposizione sarà sicuramente accolta dal Giudice in virtù dei già citati articoli del c.c. 1004 e 1o05
Non hai ancora capito che la ripartizione delle spese ex artt. 1004 e 1005 c.c. ha esclusivamente rilevanza interna, tra usufruttuario e nudo proprietario. E' totalmente irrilevante nei confronti del condominio, che potrà agire per il recupero del suo credito indifferentemente nei confronti di uno solo dei due soggetti solidalmente responsabili, e senza obbligo di preventiva escussione di uno dei due.
 

fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
purtroppo la mia salute malferma, anche per l'età, mi ha indotto a cercare di non espormi a ulteriori malversazioni, pagando impropriamente. Grazie Condobip, purtroppo gli interventi onesti sono in minoranza.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Non hai ancora capito che la ripartizione delle spese ex artt. 1004 e 1005 c.c. ha esclusivamente rilevanza interna, tra usufruttuario e nudo proprietario.
Sono d'accordo su questo fatto, ma se l'usufruttuario non paga alla semplice diffida, che dovrebbe fare l'amministratore?
1. richiedere al nudo proprietario, che è in solido
2. oppure agire per vie legali verso l'usufruttuario, dove emergerà sicuramente che l'usufruttuario non deve spese per le manutenzioni straordinarie.
Come già detto la soluzione la darà un Giudice se l'usufruttuario non paga alla diffida.
Chiaro il concetto?
 

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