Chi può sanzionare questi amministratori, senza scrupoli?
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Peccato che dopo la riforma operata con la legge n. 220/2012, l'ultimo comma dell'art. 67 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile preveda che "Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale".Visto che le spese straordinarie tra nudo proprietario e usufruttuario, spettano al nudo proprietario, non dovevi pagare, se poi l'amministratore procedeva con citazione al Giudice quasi sicuramente avrebbe dovuto rimangiarsi la diffida.
http://www.lavorincasa.it/usufruttuario-e-nudo-proprietario-sono-condomini-distinti/
Sono d'accordo che sono solidali, e dato per scontato che lo sono, se l'usufruttuario non versa la sua quota, l'amministratore necessariamente dovrà rivolgersi al nudo proprietario non credi? Oppure adire a causa se nessuno dei due versa la quota per le spese straordinarie, dove l'usufruttuario potrà far valere i suoi diritti previsti dal Codice Civile;Peccato che dopo la riforma operata con la legge n. 220/2012, l'ultimo comma dell'art. 67 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile preveda che "Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale".
Art. 67 disp. att. c.c., commi 6 e 7:l'usufruttuario non ha diritto di voto per le spese straordinarie
Invece può. La norma è chiarissima. L'usufruttuario e il nudo proprietario sono solidalmente responsabili per tutti i contributi, sia relativi alle spese ordinarie, sia relativi a quelle straordinarie.non può quindi essere chiamato a pagarle.
Prima non lo eri, visto che avevi riportato un collegamento a una pagina web con informazioni non aggiornate con le modificazioni introdotte dalla legge n. 220/2012.Sono d'accordo che sono solidali
Nei confronti dell'altro obbligato in solido, e cioè il nudo proprietario. Non certamente nei confronti del condominio.l'usufruttuario potrà far valere i suoi diritti previsti dal Codice Civile
L'opposizione sarà sicuramente accolta dal Giudice in virtù dei già citati articoli del c.c. 1004 e 1o05, io fossi stato Fiorenza per una semplice "diffida" non avrei pagato ed avrei atteso altre azioni da parte dell'amministratore.Art. 67 disp. att. c.c., commi 6 e 7:
"L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario".
Invece può. La norma è chiarissima. L'usufruttuario e il nudo proprietario sono solidalmente responsabili per tutti i contributi, sia relativi alle spese ordinarie, sia relativi a quelle straordinarie.
Prima non lo eri, visto che avevi riportato un collegamento a una pagina web con informazioni non aggiornate con le modificazioni introdotte dalla legge n. 220/2012.Nei confronti dell'altro obbligato in solido, e cioè il nudo proprietario. Non certamente nei confronti del condominio.
Non hai ancora capito che la ripartizione delle spese ex artt. 1004 e 1005 c.c. ha esclusivamente rilevanza interna, tra usufruttuario e nudo proprietario. E' totalmente irrilevante nei confronti del condominio, che potrà agire per il recupero del suo credito indifferentemente nei confronti di uno solo dei due soggetti solidalmente responsabili, e senza obbligo di preventiva escussione di uno dei due.L'opposizione sarà sicuramente accolta dal Giudice in virtù dei già citati articoli del c.c. 1004 e 1o05
Sono d'accordo su questo fatto, ma se l'usufruttuario non paga alla semplice diffida, che dovrebbe fare l'amministratore?Non hai ancora capito che la ripartizione delle spese ex artt. 1004 e 1005 c.c. ha esclusivamente rilevanza interna, tra usufruttuario e nudo proprietario.
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