Dimaraz

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L'art. 1129, comma 10 c.c. prevede che:
"L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore."
Quindi il suo incarico si rinnova tacitamente. Salvo che i condomini manifestino una volontà contraria a tale rinnovo (l'assemblea deve approvare una deliberazione di diniego di rinnovazione).

Nessun Art. di Legge che parli di obbligo di convocazione per conferma o nuova nomina...ma l' Art. 1129 che hai citato riporta anche:

L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

Quindi è implicito che egli debba inserire tale punto all' OdG decorsi i 365 gg. dal momento della prima nomina.

Non fosse la Legge...dovrebbe essere deontologia e senso civico.
Trascurare un autonomo inserimento implica obbligare i proprietari a ricorrere secondo art. 66 DACC.
 

Luigi Criscuolo

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Trascurare un autonomo inserimento implica obbligare i proprietari a ricorrere secondo art. 66 DACC.
vuoi dire che almeno due condomini che rappresentino almeno 1/6 dei mm di proprietà dell'edificio devono indire una assemblea straordinaria avente per OdG il rinnovo, cioè la conferma, dell'incarico? Forse sarà più plausibile come OdG la nomina di un nuovo amministratore altrimenti non ci va nessuno alla assemblea, sopratutto se è soddisfatto dell' operato dell'amministratore.
 

Luigi Criscuolo

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la contorsione mentale del legislatore per il quale scrivere delle frasi in modo da evitare delle interpretazioni più o meno personali si vede dall'art. 1 dell' art. 1129 del c.c.
"1. Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario."
Visto che l'articolo è inquadrato in questo contesto:Codice CivileLIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀTitolo VII - Della comunione (Artt. 1100-1139)Capo II - Del condominio negli edifici
scrivere "Quando in un edificio ci sono nove condomini è obbligatoria la nomina di un amministratore; se l'assemblea dei condòmini non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell'amministratore dimissionario." era molto difficile?
Perché sostanzialmente la frase principale " la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell'amministratore dimissionario" non dice esplicitamente che è obbligatorio dotarsi di un amministratore quando ci sono 9 condòmini (scrivere "più di 8" poi è il massimo: come se i condòmini potessero essere 8,3 ;8,7) ma dice che se l'assemblea non ha nominato un amministratore, la nomina viene fatta dal giudice che però deve essere attivato da un ricorso presentato da un condomino o dall'amministratore dimissionario.
Ora chi ha frequentato questo forum ha avuto modo di costatare che nella realtà, diversi condomìni nascondendosi tra le pieghe dell'unanimità dei consensi eludono questo che secondo me è un obbligo.
 

Dimaraz

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NoUOTE="Luigi Crstesura, post: 217468, member: 15764"]vuoi dire che almeno due condomini che rappresentino almeno 1/6 dei mm di proprietà dell'edificio devono indire una assemblea straordinaria avente per OdG il rinnovo, cioè la conferma, dell'incarico? Forse sarà più plausibile come OdG la nomina di un nuovo amministratore altrimenti non ci va nessuno alla assemblea, sopratutto se è soddisfatto dell' operato dell'amministratore.[/QUOTE]

No.
Non compete ai condomini fare una richiesta per il rinnovo...semmai per la revoca.
Ma siccome nella Legge si cita il "rinnovo" e non essendo logico che la cosa spetti ai condomini non resta altri che l'amministratore a dover gestire la cosa.

Indubbio che la stesura del testo poteva essere più esaustiva e semplice...ma il dispositivo è ricostruibile per procedimento logico facendo attenzione ai vari combinati di punti fissi sparsi.

1- la carica dura 1 anno.
2-se rinnovata dura un altro anno
3-alla nomina e ad ogni rinnovo vi sono delle incombenze che se non compiute determinano nullità.

Non serve indire assemblea straordinaria perché l'amministratore mantiene pieni poteri fino a revoca o nomina di sostituto.
Egli potrà far coincidere la delibera di rinnovo con la discussione dei bilanci (assemblea ordinaria)...ma tale "rinnovo" avrà valenza come se si fosse votato il giorno di scadenza.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
la contorsione mentale del legislatore per il quale scrivere delle frasi in modo da evitare delle interpretazioni più o meno personali si vede dall'art. 1 dell' art. 1129 del c.c.
"1. Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario."
Visto che l'articolo è inquadrato in questo contesto:Codice CivileLIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀTitolo VII - Della comunione (Artt. 1100-1139)Capo II - Del condominio negli edifici
scrivere "Quando in un edificio ci sono nove condomini è obbligatoria la nomina di un amministratore; se l'assemblea dei condòmini non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell'amministratore dimissionario." era molto difficile?

Cosi stravolgi il significato della stesura perché rendi obbligo quello che prima era facoltà.

Se in un Condominio con 15 proprietari non vogliono nominare alcun amministratore ma procedere in autogestione e tutti concordano ...tu impediresti la volontà degli stessi.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
scrivere "Quando in un edificio ci sono nove condomini è obbligatoria la nomina di un amministratore; se l'assemblea dei condòmini non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell'amministratore dimissionario." era molto difficile?
non 'nove', ma 'nove o più'..
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
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1- la carica dura 1 anno.
mi sembra che precedentemente anche tu avevi scritto
"L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata (9)."
"(9) La riforma 2012 ha esteso la durata dell'incarico, di fatto, a due anni."
da Art. 1129 codice civile - Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore - Brocardi.it

Se in un Condominio con 15 proprietari non vogliono nominare alcun amministratore ma procedere in autogestione e tutti concordano ...tu impediresti la volontà degli stessi.
ma scusa, quando viene creato un condominio con più di 10 condomini (troppa fatica scrivere almeno 11) , se non mi sbaglio, il costruttore ha l'obbligo di consegnare le planimetrie di tutti i locali componenti gli appartamenti, delle parti comuni ed degli accessori, accompagnato dal regolamento condominiale contrattuale, dalle tabelle millesimali di proprietà, delle sale ed ascensore, del riscaldamento.Alla prima assemblea viene nominato un amministratore, che è quello portato dal costruttore. Tu sostieni che gli 11 condomini possono dire noi non vogliamo l'amministratore perché faremo l'autogestione? Forse questo è possibile in una cooperativa edilizia.
 

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