Dimaraz

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Buonasera,trattandosi di una palazzina composta da 6 appartamenti non è mai stato nominato un amministratore
La lettera raccomandata firmata da tutti i condomini è stata inviata alla proprietaria prima del rilascio dell'appartamento da parte dell'inquilino moroso

Potete benissimo autogestirvi ed evitare la nomina di un amministratore...ma almeno una riunione annuale andrebbe fatta e in tale sede andava sollecitata la proprietaria...anzi ancor meglio andava approvata una delibera con cui si dava una scadenza alla riparazione che se non eseguita avrebbe comportato l'automatico ordine da parte del Condominio con addebito alla proprietaria.

Domanda: ma almenoavete "regolarizzato" ottenendo il Codice Fiscale Condominiale?
 

basty

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Faccio una domanda, a monte: perchè le responsabilità non sono individuali?
Se i danni sono provocati da un inquilino, non è a questi che devono essere contestati?

Su che base si ipotizza la richiesta di indennizzo a carico del proprietario?

Altro aspetto su cui riflettere è la seguente risposta
NO se non previa delibera di autorizzazione.
L' amministratore può agire di sua iniziativa solo nell' alveo elle manutenzioni ordinarie o per quelle straordinarie che coinvolgono la sicurezza di cose e persone.

Ammesso esistesse un amministratore, nessuno ha chiarito se gli interventi necessari rientravano tra la manutenzione ordinaria o straordinaria: è vero che un danno arrecato è in genere straordinario, ma ciò non toglie che se durante un trasloco si rompesse un vetro delle scale, non è che l'amministratore deve indire una assemblea per far riparare il vetro.

Mi sembra di notare che a volte le risposte siano più realiste del RE.
 

Dimaraz

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I danni vanno riferiti al proprietario per una serie di motivi:
1-è questi ad aver "autorizzato" il conduttore ad entrare
2-il proprietario è chiamato direttamente in solido
3-il proprietario è imputabile delle spese direttamente in assemblea oltre che aggredibile tramite DI....con il conduttore dovresti iniziare causa direttamente.

Per la questione spese ordinarie o straordinarie era già spiegato.
La rottura di un vetro è straordinaria e il mandatario può agire d'urgenza solo per incolumità di cose o persone.
Si rompe il vetro temperato di un parapetto provvedde d'urgenza o fa tamponare/mettere in sicurezza.
Rompono il vetro della bacheca fa pulire e poi si delibera.
 

basty

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Posso fare un atto di fede su quanto affermi.
ma mi piacerebbe leggere riferimenti normativi....
Sulla prima questione mi pare di interpretare la risposta nel senso che il proprietario è più aggredibile..., ma non sarebbe una norma di legge, bensì d convenienza.

Sulla distinzione pratica tra ordinaria e straordinaria manutenzione, non vedo una separazione netta ed univoca: ogni valutazione, compreso il tuo esempio, è soggettivo.

In condomini normali, dove prevalesse il buon senso, dubito si preferisca aspettare una delibera se occorre sostituire un vetro di una finestra delle scale.
(per la sicurezza non ti preoccupare, nel medesimo condominio avrà già provveduto a rimuovere le schegge e gli spezzoni rimasti, il volenteroso di turno, assumendosi pure gli eventuali rischi)
 

basty

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Civili o penali?
La mia era una domanda vera: se opportuno sdoppiarla, grazie per la precisazione.

La tua domanda mi fa però pensare alla possibile risposta: che le responsabilità penali siano individuali credo di poter asserire che sia vero. Per le civili è diverso? Diventa lecito aggredire chi più è solvente?

Mi è facile pensare che delle spese condominiali ne debba rispondere in prima battuta il proprietario, essendo i rapporti condominiali esistenti solo tra condòmini. Infatti molti amministratori non accettano di gestire direttamente "gli "inquilini".

Ma se un terzo (inquilino, ospite, fornitore, estraneo...) fa un danno e viene individuato, mi pare strano questo sia ribaltato su soggetti altri. Presumo anche che nella prassi ciò effettivamente avvenga, visto il tenore delle risposte, ma ero curioso di sapere la fonte giuridica di tale conseguenza.
 
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Dimaraz

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Posso fare un atto di fede su quanto affermi.
ma mi piacerebbe leggere riferimenti normativi....

Vedo di spiegare ed espandere la risposta che era un po' sintetica ma di cui potevi trovare riscontro in tutte le pubblicazioni delle associazioni di categoria (amministratori di condominio, proprietari, inquilini etc)

In ossequio al giusto appunto di UnGiocatore va distinta la questione civile da quella penale.
Secondo l' Art. 27 della Costituzione la responsabilità penale è personale, cioè direttamente attribuibile al soggetto che compie l' illecito, fatta salva l' eventuale colpa del mandante.

La mia risposta era riferibile al caso proposto...quindi danneggiamenti a parti comuni da parte del conduttore (inquilino) di una unità inserita in contesto condominiale.

Il proprietario condomino è responsabile della cosa comune di cui può usufruirne secondo destinazione d' uso e per gli eventuali danni che nell' uso o per colpa arreca agli stessi (vedi combinato Art. 1138 e Art. 1177 e Art. 1218 CC)
La norma viene spesso ribadita nei Regolamenti di Condominio con inclusa responsabilità anche per gli atti compiuti da persone che hanno avuto accesso al Condominio su iniziativa del condomino/proprietario.

Non vi è uno specifico Articolo di Legge che stabilisca la responsabilità del Locatore per l' azione del suo Conduttore ma dal combinato di vari Articoli si può desumere la cosa.
Quando non si trova la corrispondenza vi è la Giurisprudenza, unica interprete delle norme, cui riferirsi.

La Suprema Corte ha da tempo stabilito che il condomino, siccome principale destinatario delle norme regolamentari si pone nei confronti della collettività sia come responsabile delle dirette violazioni di quelle norme da parte sua ma anche come responsabile delle violazioni delle stesse norme da parte del conduttore del suo bene, sia in quanto agevolate da sua culpa in eligendo e sia da sua culpa in vigilando o, comunque, dall'omissione di tutto quanto sia esigibile da lui (vedi Cassazione 29 agosto 1997 n. 8239, 18 maggio 1984 n. 3063)
Tale responsbailità vale in entrambe le direzioni...quindi sempre responsabilità del locatore che il conduttore non abbia a subire danno da cose o parti comuni del Condominio.
 
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Dimaraz

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Proprietario Casa
Beninteso: nulla impedisce di fare causa al conduttore... ma converrai che"inseguite" un nullatenente magari extracomunitario od irreperibile sia poco consigliabile. Meglio che il Condominio lasci tale grana sulle spalle del proprietario locatore.
 

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