Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
E' vero che la domanda si articola sul rapporto 'possesso comune/utilizzo' ed è proprio per questo che sto cercando di dirimere la questione.
non so come mai @Ollj non è intervenuto in questa discussione perché io con lui ho avuto uno scambio epistolare su propita proposito delle spe effettuate per mantenere un bene in comunione. In pratica famiglia composta da genitori e tre figli: due maschi una femmina. Muore il padre fanno la suddivisione della casa: 1/2 alla vedova, 1/6 a ciascuno dei tre figli. Mentre la figlia rimane a casa con la madre i due maschi se ne vanno e formano una loro famiglia. Anche la femmina trova da maritarsi e coglie l'occasione del suo matrimonio per dare alla casa, a suo dire fatiscente, una bella ripulita: i lavori sembra che li abbia pagati lei sostenendo di avere tutte le ricevute. Dopo una dozzina d'anni muore anche la madre la quale fa testamento e dichiara la figlia erede universale della sua proprietà. Ovviamente nasce un contenzioso tra i fratelli e la sorella. La figlia rimasta in casa chiede ai fratelli la compartecipazione alle spese di ristrutturazione della casa. Il fondamento è l'art. 1110 del. c.c. .
Ora la domanda è applichiamo gli articoli della comunione di un bene o gli articoli relativi al condominio (dove pure ci sono beni in comune)? In quest'ultimo caso vale il 1117. Però in questo caso ci voglio i m/m di proprietà voi avete una tabella millesimale di proprietà del complesso abitativo?
 

uragano

Membro Attivo
Professionista
la legge dice questo, salvo altri accordi contrattuali.
Ripartizione delle spese relative all’ascensore.
In mancanza di regolamento contrattuale, per le spese relative all’ascensore, si ricorre al codice civile per il quale: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (art. 1124, comma 1).
 

mtr

Membro Attivo
Grazie Dimaraz. La richiesta sorge spontanea: riferimenti alla Giurisprudenza!!
Se puoi, se hai tempo.. se non è un casino improbo.
Mi serve un'argomentazione diretta, se puoi aiutarmi sai che mi farai un regalo.
Grazie, ciao
 

mtr

Membro Attivo
la legge dice questo, salvo altri accordi contrattuali.
Ripartizione delle spese relative all’ascensore.
In mancanza di regolamento contrattuale, per le spese relative all’ascensore, si ricorre al codice civile per il quale: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (art. 1124, comma 1).

Grazie uragano, mi sembra un dato molto utile, unitamente al riferimento legislativo.
Ciao
 

mtr

Membro Attivo
non so come mai @Ollj non è intervenuto in questa discussione perché io con lui ho avuto uno scambio epistolare su propita proposito delle spe effettuate per mantenere un bene in comunione. In pratica famiglia composta da genitori e tre figli: due maschi una femmina. Muore il padre fanno la suddivisione della casa: 1/2 alla vedova, 1/6 a ciascuno dei tre figli. Mentre la figlia rimane a casa con la madre i due maschi se ne vanno e formano una loro famiglia. Anche la femmina trova da maritarsi e coglie l'occasione del suo matrimonio per dare alla casa, a suo dire fatiscente, una bella ripulita: i lavori sembra che li abbia pagati lei sostenendo di avere tutte le ricevute. Dopo una dozzina d'anni muore anche la madre la quale fa testamento e dichiara la figlia erede universale della sua proprietà. Ovviamente nasce un contenzioso tra i fratelli e la sorella. La figlia rimasta in casa chiede ai fratelli la compartecipazione alle spese di ristrutturazione della casa. Il fondamento è l'art. 1110 del. c.c. .
Ora la domanda è applichiamo gli articoli della comunione di un bene o gli articoli relativi al condominio (dove pure ci sono beni in comune)? In quest'ultimo caso vale il 1117. Però in questo caso ci voglio i m/m di proprietà voi avete una tabella millesimale di proprietà del complesso abitativo?

Grazie Luigi, io propenderei per la comunione di beni. Vado a leggermi l'articolo ed eventualmente approfondisco.
Grazie ancora, ciao
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie Dimaraz. La richiesta sorge spontanea: riferimenti alla Giurisprudenza!!
Se puoi, se hai tempo.. se non è un casino improbo.
Mi serve un'argomentazione diretta, se puoi aiutarmi sai che mi farai un regalo.
Grazie, ciao

La questione l'avevo affrontata in passato ...in un altra "piazza".
Vedrò se riesco a recuperare le citazioni.

Vorrei evidenziare alcuni passi della tua descrizione che forse ad alcuni sono sfuggiti:

a)
la fogna è stata costruita dopo la seconda guerra mondiale e serviva gli immobili -non condominiali ma con tre unità immobiliari ciascuno- situati a valle dell'attuale condominio -di costruzione anni '60.

b)
Il condominio si è allacciato ad una condotta esistente che partiva a monte del condominio stesso

c)
al tempo dell'allaccio del condominio la tratta era pubblica;

Quindi la dirimente è stabilire se esista effettivamente "comunione" visto che il tubo originario era "pubblico" e comunque non serviva le unità a valle del punto di rottura.

Salvo diverso atto scritto, il passaggio da pubblico a privato non può sottoindentere che la "comunione" valga su parti che non servono a tutti.
Rifarsi alle norme sul "condominio" (scale e ascensori) sarebbe improprio ma per restare in tema si può controbattere con il Condominio Parziale.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
ma per restare in tema si può controbattere con il Condominio Parziale.
non riesco a vederne l'applicazione. Il condominio parziale si applica sul bene comune a servizio di solo alcuni condomini: lo scarico dei servizi dei gabinetti degli appartamenti del lato sinistro/destro di una scala, oppure la linea di alimentazione dell'acqua potabile degli appartamenti raggiungibili dalla medesima scala. In questi casi il costo degli interventi non viene distribuito su tutti i condòmini presenti nell'edificio ma solo su quelli serviti dalla medesima scala o che si trovano su di un lato della scala stessa. Addirittura in certe situazioni, come nel riscaldamento condominiale orizzontale, se c'é una perdita sulla linea che alimenta un piano, il costo dell'intervento riguarda solo i condòmini di quel piano.
Il tratto di fognatura che dal condominio arriva fino alla immissione del primo villino non può essere paragonato al tratto di condotta che dal villino medesimo entra nella fognatura, perché sembra che la fognatura arrivi da monte del condominio. Se la fognatura nascesse dal condominio le spese di manutenzione e rifacimento sarebbero a carico di quest'ultimo; ma sembra che non sia così. Nel caso prospettato da @mtr sembra che originariamente ci fosse un collettore al quale prima si sono allacciati i due edifici con poche unità abitative e successivamente l'edificio condominiale. Il tratto a monte del condominio di chi è? a chi spetta la manutenzione?
Il problema nasce dal momento in cui il comune ha ceduto questo tratto di fognatura. Bisognerebbe leggere la delibera con la quale il Comune ha dismesso la fognatura mettendola in carico agli edifici serviti dalla condotta stessa. Se non ci sono riferimenti sulle quote di proprietà mi dispiace ma la comunione è fatta in parti uguali.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Fai confusione fra chi è a "monte" (Condominio) e chi a "valle".

Che la fognatura inizi "a monte" del Condominio o dal Condominio stesso è ininfluente per il tratto che arriva fino al punto in cui si raccordano i "villini".

I "liquami" vanno sempre da monte a valle...e i vilini non possono essere chiamati alle spese di rifacimento/sostituzione di tubazioni che non usano....salvo ne siano proprietari (da documento).

Il "Condominio parziale" se ti rileggi lo spieghi anche nel tuo esempio di riscaldamento/scala...solo la parte che usufruisce subisce i costi.
 
O

Ollj

Ospite
..rifacimento di un tratto della fogna, comune a differenti immobili, -un condomìnio con una dozzina di u.i., un altro immobile con 3, uno con due u.i.....
....rifatto un tratto della fogna di circa 30 metri e le spese sono state divise dall'amministratore del condomìnio in parti uguali...

A mio modesto parere e salvo non si possa dedurre altro dal titolo e/o diversa convenzione in atti:
- applicabile la disciplina del condominio e non della comunione pro indiviso;
- ipotesi di SuperCondominio ex art. 1117 bis Cc
- applicabile la presunzione legale ex art.1117 Cc
- spesa ripartibile ex art.1123 Cc
- la mancanza di tabella millesimale non legittima una ripartizione in parti uguali (possibile solo con delibera 1000/1000 e/o convenzione in deroga dei criteri legali di riparto spese).

Ritengo difficile applicare la normativa del Condominio parziale; vero quanto detto da Dimaraz sul concetto "valle" e "monte", tuttavia l'impianto fognario presenta caratteristiche di unità e quella plurarità di impianti (come nel caso delle colonne/fecali verticali di scarico) che legittimerebbe la specifica disciplina.
Quanto richiamato da @Luigi Criscuolo ex art.1110 Cc. non estendibile al caso concreto: trattasi di disciplina specifica e tassativa per la comunione pro indiviso
Saluti
 

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