mtr

Membro Attivo
Abbiamo un "Michelangelo" delle rappresentazioni grafiche :ok:
Ragazzi.. meno male che con questo caldo c'è anche un po' di spazio per l'umorismo! Lo schizzo ha una sua validità, ma per rispetto nei vostri confronti ne redigo uno io con la situazione reale.
Grazie ragazzi, siete insostituibili!!!!
 
O

Ollj

Ospite
.....la condotta fognaria alla quale i vari fabbricati fanno confluire i propri reflui non può essere considerato una comunione di un bene pro indiviso?....
Perché la "cessione" avvenne a favore di Condomini e non direttamente a persone fisiche.
Perché c'è la presunzione legale art.1117 bis Cc. che, quanto a tali beni, impone la disciplina condominiale (non la comunione pro indiviso); solo un titolo difforme può sovvertire (istituendo una comunione pro indiviso) tal
preminenza e da quanto si apprende titolo alcuno sussiste.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Si trattasse di case unifamiliari sarei del medesimo avviso di Dimaraz.
Quello che mi fa propendere per il supercondominio è come ogni realtà (a se' stante) sia un condominio: tutti legati da un medesimo servizio (un tempo pubblico, poi dismesso e conferito nella disponibilità piena degli utilizzatori finali).
La mancanza di mappale in comune e costruttore non ha rilievo. Nel 2014 Cassazione si pronuncio per il supercondominio anche in assenza di beni in comune (sussistenza di mero servizio in comune, il portierato)

Ma il portierato è cosa ben diversa da un tubo di fognatura che passa in una via (anche fosse privata)...altrimenti, solo per citare un esempio, nella mia via (come nella maggior parte dei casi) saremmo praticamente tutti un Supercondominio pur essendoci villette singole, biville, triville, villete a schiera (condominio orrizzontale) e condominio classico (verticale).
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Concordo con @Dimaraz secondo me è una forzatura considerare gli utenti di una collettore fognario un "supercondominio" anche perché quando il collettore era di proprietà pubblica questo accorpamento non c'era. Forse, all'epoca del passaggio pubblico/privato, bisognava istituire un consorzio tra tutti gli edifici per lo scarico dei reflui, la manutenzione e ricostruzione del collettore.
 
O

Ollj

Ospite
....nella mia via (come nella maggior parte dei casi) saremmo praticamente tutti un Supercondominio pur essendoci villette singole, biville, triville, villete a schiera (condominio orrizzontale) e condominio classico (verticale).

Io distinguerei queste ipotesi:
1) Condotta fognaria privata: far riferimento ai titoli esistenti e nel silenzio di questi, alla "natura" dei fruitori:
- Persone fisiche = comunione pro indiviso con quote paritarie;
- Condomini = Supercondominio con quote millesimali per ciascun compartecipante.
2) Condotta fognaria pubblica:
- oneri di gestione a carico dell'Ente Municipalizzato
- concorso dei contribuente con tassazione locale.
3) Condotta fognaria un tempo pubblica, poi "privata" a seguito di dismissione (caso di @mtr); in mancanza di alcuna indicazione ex titulo e dataa la presenza di tre Condomini (12+3+2):
- irrilevante che la condotta sia o meno di proprietà dei Condomini: gli stessi dovranno concorrere alle spese di gestione stante la "dismissione" a loro favore, cosa che rende il bene "condominiale" a tutti gli effetti (lo stesso svolge un servizio a favore delle realtà condominiali);
- presuppposto degli oneri di gestione in capo ai Condomini: disposizioni di legge in in materia di servitu e/o diritto di usufrutto (una o l'altra ipotesi a seconda di come si sia realizzata, post dismissione, l'utilizzazione del bene); norme che impongono in capo agli utilizzatori l'obbligo di far fronte a tutte le spese di manutenzione;
- in mancanza di convenzione tra le parti: gli oneri di gestione dovranno essere suddivisi in proporzione tra i condòmini partecipanti al Supercondominio (12+3+2) secondo criterio legale art. 1123 Cc; necessario anche redigere una tabella millesimale di Supercondominio.

A tutto ciò si potrà ovviare in un solo modo (non di certo applicando le norme sulla comunione pro indiviso): che chi dismise l'utenza pubblica non imponga amministrativamente anche un criterio di riparto spese (individuando puntualmente chi ne sia onerato e secondo quali modalità).

Saluti.
 
O

Ollj

Ospite
...secondo me è una forzatura considerare gli utenti di una collettore fognario un "supercondominio" anche perché quando il collettore era di proprietà pubblica questo accorpamento non c'era.
Infatti, quando vi era assoggettamento al servizio pubblico vi si compartecipava come "cittadini" (con le "tasse")
Ora il servizio pubblico non sussiste più e si è chiamati a compartecipare in quanto privati e condòmini (salvo @mtr non aggiunga altro)
 

mtr

Membro Attivo
Buonasera -notte..- a tutti. Ho letto e a dire il vero ci sono diverse cose che non ho capito proprio del tutto.. ma non è la mia materia. Mi pare però di individuare una soluzione nel citato art. 1123 CC, molto ben sviluppato da Ollj. Sto finendo la planimetria esplicativa della situazione, solo che -come vedete- sono stati giorni densi di lavoro e ho dovuto ritagliarmi spazi 'notturni'. Comunque la planimetria è a buon punto e la posterò a breve. Mi pare di capire che ci si sia diretti verso un'interpretazione in base al principio proporzionale, quindi in base al reale utilizzo del tratto. Allora per ora ancora grazie e posto -spero- domani. Grazie e buon sonno a tutti!
mtr
 

mtr

Membro Attivo
Buongiorno a tutti!
Invio la planimetria della situazione, che illustro brevemente:
-ho chiamato gli edifici in questione A,B,C,D, indicando le u.i. delle quali ciascuno è composto;
- a me interessa l'edificio D, composto da n. 6 u.i. suddivise in 2 + 2 +2, perchè si tratta di edifici a schiera formati ciascuno da due unità immobiliari;
- in verde la tratta fognaria (fognolo) che presenta un cerchio -anch'esso verde- sul tratto lungo 11 m: qui è stato trovato il danno;
- la misura di 4 m indica la distanza alla quale si allaccia l'u.i. per la quale ho chiesto il vostro aiuto.
Il tratto fognario deriva dall'area della ex scuola -a sinistra in basso nel disegno (demolita per far posto ai giardini pubblici): raccoglie il condominio (A) e scende lungo il viottolo pedonale fino alla strada carrabile (S) ove si innesca nel tratto pubblico.

Ora la mia domanda era -e rimane: possibile che un danno a monte delle unità immobiliari D -e in particolare di una di queste che si innesta per soli 4 metri di sviluppo- debba essere suddiviso IN PARTI UGUALI fra TUTTE le unità immobiliari A,B,C,D?
Io propenderei -come minimo- per una suddivisione in base al REALE UTILIZZO.

Mi pare che Ollj arrivi alla medesima conclusione, sollevata nella prima parte della discussione anche da Dimaraz, con mio parere affermativo.
Il famoso art. 1123 del CC, che riporto per intero così come l'ho letto, cita infatti:

" Le spese necessarie (1) per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio [1117, 1122], per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno [1118 2; 68 disp. att.], salvo diversa convenzione (2).
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne (3).
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità [1124-1126; 63 disp. att.] (4).

Note
(1) Si tratta di una tipica obbligazione propter rem.

(2) Il primo comma riguarda le spese relative a beni e servizi di cui tutti godono indistintamente, comprese le innovazioni deliberate dalla maggioranza. La norma può essere derogata solo dall'unanimità dei condomini (normalmente, in un regolamento predisposto dall'originario proprietario e poi recepito nei singoli atti d'acquisto).

(3) Il secondo comma deroga al primo, sulla base del principio di equità sostanziale. Ad esempio, i proprietari di negozi al piano terra, non sono tenuti a partecipare alle spese di illuminazione delle scale che conducono agli appartamenti posti ai piani superiori.

(4) Tale comma si applica anche al condominio parziale. A seguito della riforma del condominio entrata in vigore nel 2013, l'art. 1118 del c.c. stabilisce espressamente il diritto del condomino a distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento, ipotesi che in precedenza era ricondotta al comma in commento. "

Fin dall'inizio è indicata la proporzionalità delle spese e non l'equivalenza delle quote.
Possiamo quindi tirare le conclusioni?
1) siete d'accordo che la spesa debba effettivamente essere proporzionale al tratto di cui si usifruisce? e in più:
2) se il danno riguarda il tratto precedente dal proprio utilizzo, si sia esclusi dall'addebito?

Vi ringrazio davvero tanto per l'aiuto!

Ed ora la planimetria:
00.plan+.jpg
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
non vorrei sbagliare ad interpretare sia quello che hai più volte scritto che quello che appare dal disegno; ma questi benedetti 4 metri che hai più volte citato sono la misura della tubazione che dal vostro complesso arriva al fognolo, oppure è la distanza che dal vostro punto di inserzione nel fognolo arriva in fognatura?
L'intervento riguarda il fognolo, se si vuole applicare l'articolo che dice che ognuno paga per il suo utilizzo è la seconda ipotesi che va considerata non la prima, perché i tratti che dai plessi abitativi arrivano al fognolo comune sono di proprietà del singolo plesso. Se il complesso D utilizza solo 4 m di fognolo come mai il complesso C, che gli sta di fronte, ne utilizza 15 m? E come mai il complesso B che sta a monte del complesso C utilizza solo 11 m di fognolo. Sembra chiaro che le distanze da te indicate sono le tratte private di fognatura per raggiungere il fognolo comune.
Mi sono permesso di correggere con un tratto blu la tua planimetria, per altro ottima, secondo le notizie che tu hai dato: il fognolo non inizia da complesso A ma trae origine dalla scuola che adesso non c'é più.
00-plan-jpg.3060 corretto.JPG
 

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