Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
C'è comunque qualcosa che non torna e dovresti precisare. Ad esempio: il nonno muore nel 2001 e tuo padre rinuncia all'eredità nel 2009? Spiega meglio
Mi sembra chiaro. Il padre ha rinunciato anni dopo l'apertura della successione, ma entro il termine prescrizionale.
Se non aveva accettato l'eredità, nemmeno tacitamente, quella rinuncia è perfettamente valida.
 
O

Ollj

Ospite
Secondo me è meglio accantonare le disposizioni del nonno e della nonna (che stando a quello che hai scritto non poteva avere la proprietà di quello di cui dava le disposizioni)
Ma come si può dire ciò senza aver visto gli atti e/o considerato il valore dei cespiti in questione?
Ci sono dei limiti di tempo per presentare la rinuncia: 3 mesi dal decesso se si è già in possesso dei beni ereditati;
Non corretto, il termine è superiore
tuo padre, rinunciando all'eredità avrebbe lasciato a te ed a tua sorella a subentrare
Diritto che si è estinto: 2001 - 2016...
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Spetta alla zia che fu erede a regolarizzare il tutto (nonna è morta).
se il padre di @karalis85, legittimario e chiamato all'eredità, dalla morte di suo padre (2001) al 2009, anno in cui ha fatto rinuncia all'eredità, non ha compiuto alcun atto dal quale si possa intendere una sua accettazione tacita della stessa, era nel diritto di rinunciare nella forma di cui ho già scritto. Però, a questo punto, se le due sue figlie non hanno presentato la domanda di subentrare al posto del padre il loro diritto è probabilmente cessato. Pertanto, se il coniuge superstite e la zia di @karalis85 hanno accettato l'eredità, la parte rinunciata dal padre di @karalis85 va ad accrescere le quote di chi ha accettato.

Ma come si può dire ciò senza aver visto gli atti e/o considerato il valore dei cespiti in questione?
@karalis85 aveva scritto:
Nel 2014 muore mia nonna e lascia la nuda proprietà della casa a me e mia sorella e a mio padre il diritto di abitazione sullo stesso, la nuda proprietà del locale artigianale a mia zia e a mio padre l'usufrutto sullo stesso.
ma all'inizio aveva anche scritto:
Mio nonno muore nel 2001 e lascia la nuda proprietà di una casa a mio padre e a mia nonna l'usufrutto sullo stesso, poi lascia la nuda proprietà di un locale artigianale a mia zia e il diritto di usufrutto sullo stesso sempre a favore di mio padre.
non trovi che ci sia qualcosa che non va? Per esempio la zia di @karalis85 riceve da due testamenti diversi la nuda proprietà dello stesso immobile mentre il padre riceve per la seconda volta l'usufrutto su un immobile di cui aveva già presentato rinuncia.
Siccome ho maturato il convincimento che il primo testamento non sia stato pubblicato ma che sia rimasto in famiglia, la strada meno problematica è quella della successione legittima.
 
O

Ollj

Ospite
era nel diritto di rinunciare nella forma di cui ho già scritto.
Ed infatti, come già dettole, ciò non è corretto:
limiti di tempo per presentare la rinuncia: 3 mesi dal decesso se si è già in Preferibile non trarre conclusioni e attenersi ai fatti riportati. dei beni ereditati
.

Preferibile non trarre conclusioni e attenersi ai fatti riportati.
non trovi che ci sia qualcosa che non va? Per esempio
Siccome ho maturato il convincimento che il primo testamento non sia stato pubblicato ma che sia rimasto in famiglia, la strada meno problematica è quella della
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Come subito risposto...la descrizione contiene troppi elementi "incerti".
Ritengo ci siano omissioni (non è spiegato se in origine i "nonni" fossero in "comunione o cointestatari dei beni".
Si possono dare troppe versioni di risposta senza aver elementi certi di risolvere il quesito.
Al postante non resta che presentare tutta la documentazione ad un professionista/notaio in loco...tanto comunque ci deve passare.

Poi al limite potrà chiedere particolari su basi più precise.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Luigi Criscuolo ha scritto:

era nel diritto di rinunciare nella forma di cui ho già scritto.

Ed infatti, come già dettole, ciò non è corretto:
Luigi Criscuolo ha scritto:
limiti di tempo per presentare la rinuncia: 3 mesi dal decesso se si è già in Preferibile non trarre conclusioni e attenersi ai fatti riportati. dei beni ereditati
.

I 3 mesi non me li sono inventati io:
"A CURA DEL CONSIGLIO NOTARILE DI PARMA
Una prima avvertenza: se si intende rinunciare ad una eredità, è opportuno deciderlo in tempi brevi, anche inferiori ai tre mesi che la legge concede al chiamato all'eredità che sia in possesso di beni ereditari. Infatti si può divenire eredi quasi senza accorgersene, non solo quindi per una dichiarazione espressa, ma anche con interventi sul patrimonio della persona deceduta: pagare un debito o incassare una somma significa comportarsi come erede, e quindi essere erede. Ed è ciò che accade anche a chi abita un appartamento di proprietà del defunto, se decorrono i tre mesi. A quel punto rinunciare non è più possibile.
La rappresentazione Non sempre la rinuncia del chiamato all'eredità fa sì che la quota si accresca agli altri coeredi. Anzi, è abbastanza frequente che così non sia. Quando si tratta di eredità devoluta a figli o fratelli, la rinuncia del figlio, o del fratello, provoca il subentro nel diritto di accettare l'eredità degli ulteriori discendenti, salvo rinuncia anche da parte loro......."

Visto la tua insistenza incomincio a pensare che anche i notai si inventano delle situazioni per non permettere l'applicazione delle leggi.
 
O

Ollj

Ospite
I 3 mesi non me li sono inventati io:
"A CURA
Lo immagino... Legge assai male, anche quanto postato dal sottoscrittto...
La legge, art.485 Cc dice diversamente da quanto lei postò; il limite dei 3 mesi esiste, ma per ben altro.
Lei infatti ha scritto che:
limiti di tempo per presentare la rinuncia: 3 mesi
E questo non è corretto; i 3 mesi sono non per la rinuncia ma per l'inventario; fatto questo vi è altro termine specifico per la rinuncia.
Forse anziché leggere e capir male i notai e dare dell'insistente al sottoscritto sarebbe stato meglio leggersi la legge.
Saluti.
 
O

Ollj

Ospite
Ergo, per venire alla rinuncia si potrà avere tal termine massimo (in giorni):
90 +90 + 40
Che non sono i tre mesi di cui lei scriveva.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Forse anziché leggere e capir male i notai e dare dell'insistente al sottoscritto sarebbe stato meglio leggersi la legge.
ho toccato i punti sensibili della categoria alla quale appartieni?
Il testo che ho copiato ed incollato, pubblicato in internet dal Consiglio Notarile di Parma, non ha inserito nel suo scritto il sostantivo "inventario". Ed una persona che legge lo scritto è indotto a pensare quello che io ho sostenuno e non che il termine di tre mesi si riferisce alla presentazione dell'inventario dei beni avuti in eresità e che sono già in suo possesso.
D'altra parte quello che ho sostenuto io era anche confermato da un articolo del "sole 24 ore" il quale non menzionava che il termine di 3 mesi si riferiva all'inventario ma alla presentazione della rinuncia della eredità di un bene già in possesso.
Evidentemente anche loro si sono dimenticati che la tempistica indicata si riferiva alla presentazione dell'inventario.
 

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