Francamente non ho capito la domanda; comunque:
Il
quorum costitutivo assembleare in seconda convocazione è: di 1/3 dei partecipanti al condominio che abbiano almeno 1/3 del valore del fabbricato.
Il
quorun deliberativo assembleare in seconda convocazione è: la maggioranza degli intervenuti che abbiano almento 1/3 del valore del fabbricato.
Quindi l'assemblea era regolarmente costituita se ci sono 5 condomini su 10 per 63,50 vani su 82. e la delibera prevede 3 dei 5 condomini presenti (anche con deleghe) che abbiano più di 27,33 vani.
Poi le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'
amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli
1117 quater,
1120, secondo comma,
1122 ter nonché
1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
Questo significa che su certi argomenti l' assemblea se non dispone del valore del fabbricato non può deliberare.
P.S. Ma quando passate ai millesimi di proprietà?