Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Occorre verificare che la tua interpretazione di quanto descritto da parte di antospada sia corretta.
Solo allora potrai afferrmare di averli presi i piccioni.

Credimi che se scrivo una cosa è perchè sono ampiamente informato sulla questione.
Tu sarai certamente più preparato del sottoscritto su altre materie specifiche della tua attività...ma il "Diritto" è più dalla mia.

Il CTU potrebbe chiedere il pagamento anche ad 1 sola della parti perchè appunto "solidali".

Non hai che da leggere:
Tribunale, Torino, sez. III civile, sentenza 30/12/2011 n° 7654 oppure
L'obbligazione relativa al pagamento di quanto dovuto al consulente tecnico, fatto salvo il diritto di rivalsa, grava, in solido, su tutte le parti del processo, indipendentemente da quanto stabilito in merito alla ripartizione delle spese processuali tra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza, che non trova applicazione nei confronti dell'ausiliario del giudice (Cass. n. 6199/1996; n. 1022/1994; n. 573/1973) (GdP Napoli 31 gennaio 2014).
tanto per citarne di recenti.

Ho pure la "certezza" che @antospada (a quanto pare amministratore interno) abbia posto la stessa domanda, in un sito dove una volta intervenivo, ricevendo una risposta, sibillina e fuorviante, da un "personaggio" che continua a parlare di cose di cui non capisce nulla.:^^:
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Credimi che se scrivo una cosa è perchè sono ampiamente informato sulla questione.
Tu sarai certamente più preparato del sottoscritto su altre materie specifiche della tua attività...ma il "Diritto" è più dalla mia.
:ok:
Non hai che da leggere:
Tribunale, Torino, sez. III civile, sentenza 30/12/2011 n° 7654 oppure
L'obbligazione relativa al pagamento di quanto dovuto al consulente tecnico, fatto salvo il diritto di rivalsa, grava, in solido, su tutte le parti del processo, indipendentemente da quanto stabilito in merito alla ripartizione delle spese processuali tra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza, che non trova applicazione nei confronti dell'ausiliario del giudice (Cass. n. 6199/1996; n. 1022/1994; n. 573/1973) (GdP Napoli 31 gennaio 2014).
tanto per citarne di recenti.
:stretta_di_mano:
Ho pure la "certezza" che @antospada (a quanto pare amministratore interno) abbia posto la stessa domanda, in un sito dove una volta intervenivo, ricevendo una risposta, sibillina e fuorviante, da un "personaggio" che continua a parlare di cose di cui non capisce nulla.:^^:
:domanda:
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
senza voler contraddire @Dimaraz ma alla luce delle mie esperieze di solito il Giudice pone il costo della CTU a carico della parte attrice. Il costo della CTU viene determinato dal Giudice al momento della nomina del CTU, saldi sull'importo concordato devono essere seriamente motivati ed approvati dal Giudice. A volte, su istanza della parte attrice, il costo della CTU viene divisa a metà tra parte attrice e parte convenuta. C'é sempre da tener presente che con il principio della soccombenza chi perde dovrà accolarsi le spese di giudizio quindi anche il costo della CTU. Il CTU nella sua Relazione scrive se è stato pagato e da chi. Mi giunge nuovo il fatto che il CTU chieda il compenso a fine del suo incarico.
Per quanto riguarda la suddivisione delle spese legali in ambito condominiale si usano i m/m di proprietà; tuttavia in questo caso trattandosi di tabelle millesimali di proprietà si potrebbe applicare una ripartizione che tenga presente il numero di vani che costituiscono la proprietà e se la proprietà è composta dal solo appartamento oppure da appartamento+cantina+box/posto auto.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
senza voler contraddire @Dimaraz ma alla luce delle mie esperienze di solito il Giudice pone il costo della CTU a carico della parte attrice.

Nessun problema..."contraddire" è il succo del dibattito...ma vorrei semplicemente far notare che qui è il Giudice stesso ad aver stabilito il "concorso in solido"...e il procedimento è tutt'ora in corso.
Per il momento il pagamento è solo a titolo di "anticipo"...alla sentenza il Giudice eventualmente dispone se la spese vadano "compensate" fra le parti o addebitate al perdente.

Trattandosi di causa fra un condominio ed il Condominio si scinde l'appartenenza del primo rispetto alla compagine.
Qualora il Condominio risultasse perdente e tutte le spese vengano ad esso addebitate saranno ripartite fra tutti i condomini eccetto la controparte in causa.

Se saranno "compensate fra le parti" metà resta a carico del "solitario" e metà ripartita fra gli altri (e non solo quelle del CTU ma di tutto il procedimento).

Se la causa è difornte ad un Giudice/Mediatore...le spese sono solitamente "compensate fra le parti".
 
U

User_50583

Ospite
Sono pienamente d'accordo con te Diramaz. Le tue argomentazioni sono convincenti e coerenti. A mio avviso sbaglia il condomino attore che ha confuso "in solido" con parti uguali per tutti i condomini. In "solido" presuppone che il creditore (nel caso in esame il CTU) poteva rivolgersi, per la riscossione delle sue competenze, sia ad uno solo che a tutte le parti in causa mentre la suddivisione dell'importo deve dividersi fra le "parti" che in questo caso sono due di cui una è formata da tanti condomini.
Comunque grazie a tutti per il contributo.
Un cordiale saluto
Antospada
 

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