Mi sono perso l'inizio, con le motivazioni che hanno portato a quantificare nel 10% l'onere a carico di chi si è staccato.
Che l'estensore delle leggi non abbia la più pallida idea delle difficoltà pratiche di attuare tecnicamente quanto afferma, quando di mezzo ci sono aspetti di fisica tecnica, è noto. E purtroppo si contraddice pure, a scadenza periodica, una volta vietando, altra liberalizzando, con frasi che sembrano adatte solo ad innescare una diatriba infinita.
Curioso anche l'approccio: la dimostrazione spetta al condòmino; e chi valuta l'attendibilità della dimostrazione?
Chi è preposto a valutare quanto "notevoli" siano gli squilibri?
In compenso la Cassazione, notoriamente composta di Ingegneri termotecnici, ha pure la possibilità di trarre deduzioni consequenziali dalle lacunose indicazioni di legge, traducendo il dettato già discutibile, nel "è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condòmini”
Una altra legge parallela, impone la contabilizzazione calore, ma anche il metodo di calcolo della quota fissa attraverso la Uni 10200.
Ora questa mira a calcolare/valutare quali siano i prelievi/consumi involontari da attribuire a ciascuna unità immobiliare.
Tra questi ne citerei qualitativamente qualcuno:
- costi fissi di conduzione e manutenzione (fuochista, messe a norma, certificazioni locali caldaia, contratto di manutenzione e conduzione)
- rendimenti caldaia
- dispersioni d'impianto
- dispersioni intra ed extra fabbricato.
A parer mio questa quota fissa dovrebbe rimanere a carico anche dei condomini che decidono di abbandonare il riscaldamento centralizzato. Altrimenti gli altri si farebbero carico anche della quota del "distaccato"
E non ho mai visto che la quota fissa, che includa questi costi, sia dell'ordine del 10% della spesa totale di gestione.
Se poi il fabbricato è anni 60-70 e la caldaia altrettanto datata,.... siamo moolto al di sopra.
p.s.: sarà poi mia ignoranza, ma anche la seguente affermazione, mi sembra abbastanza improbabile e non condivisibile
2) Non mi risulta (ma non ho mai messo mano ad un bruciatore), che la potenza del bruciatore sia un parametro registrabile a priori, specie in caldaie tradizionali non modulanti: ritengo sia un dato costruttivo di targa. Al massimo si potrà regolare la temperatura di esercizio del fluido circolante
Che l'estensore delle leggi non abbia la più pallida idea delle difficoltà pratiche di attuare tecnicamente quanto afferma, quando di mezzo ci sono aspetti di fisica tecnica, è noto. E purtroppo si contraddice pure, a scadenza periodica, una volta vietando, altra liberalizzando, con frasi che sembrano adatte solo ad innescare una diatriba infinita.
qualora dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condòmini”.
Curioso anche l'approccio: la dimostrazione spetta al condòmino; e chi valuta l'attendibilità della dimostrazione?
Chi è preposto a valutare quanto "notevoli" siano gli squilibri?
In compenso la Cassazione, notoriamente composta di Ingegneri termotecnici, ha pure la possibilità di trarre deduzioni consequenziali dalle lacunose indicazioni di legge, traducendo il dettato già discutibile, nel "è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condòmini”
Una altra legge parallela, impone la contabilizzazione calore, ma anche il metodo di calcolo della quota fissa attraverso la Uni 10200.
Ora questa mira a calcolare/valutare quali siano i prelievi/consumi involontari da attribuire a ciascuna unità immobiliare.
Tra questi ne citerei qualitativamente qualcuno:
- costi fissi di conduzione e manutenzione (fuochista, messe a norma, certificazioni locali caldaia, contratto di manutenzione e conduzione)
- rendimenti caldaia
- dispersioni d'impianto
- dispersioni intra ed extra fabbricato.
A parer mio questa quota fissa dovrebbe rimanere a carico anche dei condomini che decidono di abbandonare il riscaldamento centralizzato. Altrimenti gli altri si farebbero carico anche della quota del "distaccato"
E non ho mai visto che la quota fissa, che includa questi costi, sia dell'ordine del 10% della spesa totale di gestione.
Se poi il fabbricato è anni 60-70 e la caldaia altrettanto datata,.... siamo moolto al di sopra.
p.s.: sarà poi mia ignoranza, ma anche la seguente affermazione, mi sembra abbastanza improbabile e non condivisibile
1) Gli squilibri rimarrebbero sempre proporzionali alla potenza erogata e dispersaun Termotecnico che asseriva che se si fosse diminuita la potenza del bruciatore di 7 kW non solo non ci sarebbero stati squilibri nell'impianto ma non ci sarebbero stati ulteriori aggravi di spesa per i condòmini rimasti allacciati
2) Non mi risulta (ma non ho mai messo mano ad un bruciatore), che la potenza del bruciatore sia un parametro registrabile a priori, specie in caldaie tradizionali non modulanti: ritengo sia un dato costruttivo di targa. Al massimo si potrà regolare la temperatura di esercizio del fluido circolante