Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Sono state modificate le sanzioni per le mancate comunicazioni di dati riguardanti i contratti di locazione (vedi sotto). Non ho capito la sanzione relativa alla "proroga anche tacita": in un contratto 4+4 (o 3+2) occorre comunicare la proroga tacita dopo i 4 (o 3) anni e, se non lo si facesse, si incorrerebbe in una sanzione? Io sapevo che, dopo i 4 (o 3) anni bisognava comunicare la proroga della cedolare secca (ora, finalmente, non più obbligatoria) e non quella obbligatoria del contratto, a meno che il contratto stesso non si fosse concluso prematuramente.
Quindi, ora, dopo i 4 (o 3) anni va fatta la comunicazione oppure fino ad ora ho sbagliato io a non farla (ma non ho mai ricevuto sanzioni)?
Viene modificata anche la disciplina della sanzione prevista per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l’opzione: oltre al caso di mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, si prevede che siano comminate sanzioni anche per la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti. Infine, è elevata da 67 a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
La comunicazione della proroga (dopo il primo quadriennio nel contratto di locazione 4 + 4 , o triennio nel 3 + 2) all'Agenzia delle Entrate col mod RLI è sempre stata obbligatoria, e continua ad esserlo.
Quest'obbligo vale comunque, indipendentemente dal regime di tassazione scelto (ordinario o cedolare secca).

Ciò che cambia è la revoca dell'opzione per la cedolare secca in caso di mancata comunicazione della proroga all'Agenzia delle Entrate col mod RLI, e le sanzioni.

Ne abbiamo parlato qui:
Proroga cedolare secca secondo DL193/2016
 
Ultima modifica:

Hug

Membro Attivo
Proprietario Casa
La proroga va fatta al termine del contratto, ossia entro 30 giorni:
- dallo spirare dei primi 3 anni e di ognuno dei 2 successivi, per i 3+2
- dallo spirare dei primi 4 anni e di ognuno dei 4 successivi, per i 4+4.
Per i contratti di locazione temporanea (durata compresa tra 31 giorni e 18 mesi) non sono ammesse proroghe.
 

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Secondo me dovrebbe essere 3+3+3+3+3...... fino a quando non c'è più accordo, in quel caso è +2 dopo di ché il contratto è concluso.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
va fatta la comunicazione oppure fino ad ora ho sbagliato io a non farla (ma non ho mai ricevuto sanzioni)?
Anch'io ero stato tratto in inganno da una veloce lettura della nuova disposizione.

Avevo confuso la comunicazione di proroga (tramite RLI), alla Agenzia delle Entrate, sempre stata obbligatoria, con la comunicazione dovuta al conduttore tramite raccomandata, nelle medesime circostanze.

Adesso Agenzia delle Entrate non ha fatto che ribadire che l'ufficio deve sapere se il contratto è stato prorogato o no, indipendentemente dal regime fiscale scelto. In passato si rischiavano sanzioni e perdita del diritto alla cedolarizzazione: oggi solo le sanzioni se ci si ravvede.

Rimarrebbe non esplicito se sia decaduto anche l'obbligo di rinnovare l'invio della raccomandata preventiva al conduttore, per riaffermare la continuazione del regime in cedolare; il buonsenso direbbe che anche questa, in mancanza di revoca esplicita, si intende rinnovata: ma il decreto non ne accenna. Quindi attenzione.
 

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