O

Ollj

Ospite
L'impugnazione di una delibera per mancata ricezione della convocazione può essere fatta non solo dal diretto interessato ma anche da qualsiasi dissensenziente o astenuto perchè così dispone l' Art. 66 DACC al comma

i dissenzienti possono chiedere l'annullamento delle delibere a cui hanno votato contro ma non perchè non è stato convocato un avente diritto; solo gli assenti perché non ritualmente convocati possono sostenere come motivo l'irritualità della convocazione.

Sulla legittimazione in caso di omessa convocazione, la Giurisprudenza ha voluto così concludere (anche alla luce della Riforma 2012):
colui che è stato regolarmente convocato (pur se assente o dissenziente) non è legittimato a proporre azione di annullamento per la mancata convocazione di altro condòmino e ciò per mancanza d'interesse (vizio che non lo riguarda direttamente, inerendo alla altrui sfera giuridica” Cassazione n. 9082/2014).

Questa la motivazione data dalla Suprema Corte: "tale orientamento, peraltro condiviso dalla dottrina, appare conforme a una interpretazione evolutiva della norma, dovendo qui sottolinearsi che con la legge n. 220 del 2012 (modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) - seppure non direttamente applicabile ratione temporis - è stato previsto che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati"

P.S. personalmente la ritengo una "lettura" forzata dell'art.66 disp. att. ma allo stato dell'arte poco importa: così (per ora) ritiene la Cassazione
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Sulla legittimazione in caso di omessa convocazione, la Giurisprudenza ha voluto così concludere (anche alla luce della Riforma 2012):

Non vorrei che qualche giornalista abbia frainteso il testo della sentenza...o che i Giudici stessi (non sarebbe la prima volta) abbiano errato nella stesura di una giustificazione che nello specifico non serviva.

La sentenza citata è inerente ad un caso dibattuto in prima istanza il 12 Ottobre 2002
ossia ben 10 anni prima
che venissero riformati gli articoli del Codice Civile in materia di Condominio.

Il precedente Art. 66 così recitava:

L`assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall`articolo 1135 del codice, puo` essere convocata in via straordinaria dall`amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e` fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell`edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell`amministratore, l`assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria puo` essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L`avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l`adunanza.

e pure Art. 1137 ha subito profonde modifiche:

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Quindi trovo corretta la sentenza nel suo "risultato"... fuorviante l'inciso:

Tale orientamento, peraltro condiviso dalla dottrina, appare conforme a una interpretazione evolutiva della norma, dovendo qui sottolinearsi che con la legge n. 220 del 2012 ( modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) - seppure non direttamente applicabile ratione temporis - è stato previsto che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati (art. 20, che ha così modificato l'art. 66 disp. att. cod. civ.).


che, a lettura sommaria, appare enunciazione quantomeno ambigua.

Personalmente ritengo che il legislatore abbia ammesso che chiunque non abbia votato a favore delle eventuali delibere abbia la possibilità di bloccare una decisione antidemocratica (per non dire altro) nei casi dove alcuni "furboni" evitino la convocazione di condomini per loro natura "svogliati/indifferenti" onde poter manipolare le maggioranze a proprio favore.

Ps.
E pure nel testo riformato appare evidente la mancata inclusione degli astenuti...si che parrebbe "strano" aver riservato simile prerogativa solo a contrari e assenti.
 
O

Ollj

Ospite
Nessun refuso Dimaraz!
Anzi è la Corte stessa che ribadisce tal lettura alla stregua della Riforma 2012... infatti:
"dovendo qui sottolinearsi che con la legge n. 220 del 2012 ( modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) - seppure non direttamente applicabile ratione temporis - è stato previsto che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati..."

E la chiamano pure interpretazione evolutiva...! Il principio è quindi che chi è stato convocato non è legittimato a tal specifica impugnazione (difetto di convocazione lesivo solo dell'altrui interesse); ecco perchè su esprimevo la mia perplessità (che conta ben poco)
 
Ultima modifica di un moderatore:

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Nessun refuso Dimaraz!

"Compagno illustrissimo"...sai benissimo che non mi riferivo a te.

La sentenza la conosco da tempo e la possiedo in copia...e in molti addetti al settore rimangono perplessi.

Io direi di aspettare che arrivino sentenze per fatti accaduti post-riforma...anche la Suprema Corte non è nuova a clamorosi "voltafaccia" (anche perchè gli "ermellini" non sono sempre gli stessi).
 

Marinarita

Membro Attivo
Proprietario Casa
Dimaraz ed Ollj, grazie come al solito siete stati estremamente esaustivi: domani, farò una grande "ripetizione" relativa alla Riforma della legge 220 del 2012 e alle modifiche alla disciplina del condominio negli edifici e alle leggi da voi postate:affermazione: Una:stretta_di_mano: e buona notte a voi....:ok::domanda:
 

franco1063

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grazie delle risposte . un'altra domanda dato che mi ha richiesto fotocopia di tutta la documentazione dell'assemblea in oggetto circa 80 fotocopie entro i 30 giorni per l'impugnazione, io devo andare in copisteria e con tutti questi documenti perdere un a mattinata, devo farlo entro i 30 giorni? ne mancano 5 al termine. Devo far pagare il tempo che utilizzo per fare queste fotocopie al condomino oltre il costo delle fotocopie? e in che misura? grazie
 

Hug

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se gli originali sono tutti in formato A4, una volta impilati ci vuole qualche minuto per finire il lavoro. E' equo un prezzo di 20 eurocent a pagina b/n.
 

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